Recupero parcella: si applica il foro del consumatore

Recupero parcella: si applica il foro del consumatore

In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, comma 3, c.p.c., e 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest’ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 2, ordinanza del 28.07.2021, n. 21647.

Il caso. Un avvocato conveniva la propria assistita per vedersi riconoscere il compenso di Euro 28.229,56 per l’attività svolta a suo favore in un giudizio di divisione ereditaria. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in quanto la convenuta, in qualità di “consumatore”, aveva rinunciato al foro di cui al D.Lgs. n. 206/2005 ed alla tutela ad ella accordata dalla disciplina di cui al menzionato decreto legislativo.

Avverso tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso per regolamento di competenza evidenziando che il consumatore non poteva eccepire l’incompetenza del foro di cui al D.Lgs. n. 206/2005, né il giudice poteva rilevarla d’ufficio, essendo tale foro prefigurato a protezione del consumatore e da lui non derogabile. Secondo la Corte di Cassazione andava premesso che la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005, art. 3 – rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al citato D.Lgs., art. 33 – spettava alle sole persone fisiche, allorché concludessero un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente; su tale scorta era innegabile che la resistente era consumatore. La Corte di Cassazione, infatti, affermava che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest’ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (Cass. Civ., sez. VI, ord. 12.03.2014, n. 5703). Pertanto, il foro del consumatore prevaleva su altri fori, anche “speciali”, con la conseguenza che qualora il consumatore fosse citato dinanzi al “suo” foro, non poteva eccepirne l’incompetenza e la competenza di altri fori, in virtù del principio per cui era l’attore che sceglieva il giudice competente; viceversa, qualora il D.Lgs. n. 206/2005, la competenza del foro del consumatore poteva essere derogata a favore di un altro foro. Altresì, la giurisprudenza di merito aveva puntualizzato che “qualora le parti abbiano pattuito una clausola  convenzionale in deroga al foro del consumatore, come tale da presumersi vessatoria, qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, sul presupposto della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l’esistenza dare la dimostrazione che essa non è vessatoria e, quindi, provare che vi è stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto” (Cass,. Civ., sez. 25.01.2018, n. 1951). Nel caso de quo, i Giudici osservavano che non era stata pattuita alcuna clausola convenzionale in deroga al foro di cui al D.Lgs. n. 206/2005, con la conseguenza che il foro del consumatore doveva individuarsi nel luogo di residenza della convenuta.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per regolamento di competenza, cassava l’ordinanza del Tribunale incompetente e dichiarava la competenza del Tribunale.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Annullamento delibera per irregolare convocazione dell’assemblea:dei danni non risponde l’amministratore

Annullamento delibera per irregolare convocazione dell’assemblea:dei danni non risponde l’amministratore

E’ compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Modena, sentenza n. 732/2021, depositata il 5 maggio.

Il caso. Un Condominio conveniva in giudizio l’ex amministratore condominiale chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale di questi per irregolare convocazione dell’assemblea (la cui delibera era stata impugnata da due condomini) e di conseguenza la sua condanna al risarcimento dei danni subiti al termine del giudizio di impugnazione. In merito all’impugnazione da parte dei due condomini, l’adito Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione, medio tempore, di una nuova delibera sostitutiva di quella assoggettata ad impugnazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un vizio inerente la irregolare comunicazione ai condomini ricorrenti della convocazione assembleare. Per tali ragioni il Tribunale condannava il Condominio a rifondere ai condomini impugnanti  l’importo complessivo pari ad € 6.280,19. L’ex amministratore condominiale, chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa ed eccepiva, nel merito, l’infondatezza dell’avversa pretesa, atteso che: a) non sussisteva interesse ad agire, non risultando l’avvenuto pagamento dell’importo da parte del Condominio; b) l’annullamento di una delibera assembleare a seguito di ricorso non presupponeva necessariamente un errore dell’amministratore condominiale, il quale aveva peraltro provveduto correttamente alla convocazione dell’assemblea tramite consegna dell’avviso presso l’ufficio del marito di uno dei due condomini seguendo le istruzioni ricevute. Il giudice di prime cure stabiliva che “E’ perciò compito dell’assemblea, e per essa del suo presidente, controllare la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto tramite verbalizzazione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla riunione eventualmente compilato dall’amministratore (elenco che può essere a sua volta allegato al verbale o inserito tra i documenti conservati nell’apposito registro), trattandosi di una delle prescrizioni di forma richieste dal procedimento collegiale (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione, discussione, votazione, ecc.), la cui inosservanza importa l’annullabilità della delibera, in quanto non presa in conformità alla legge .” Tale principio era stato di recente ripreso dalla Suprema Corte secondo cui “L’amministratore non è tenuto al risarcimento dei danni, individuati nelle spese processuali liquidate in favore del condomino che ha vittoriosamente impugnato, in quanto non convocato, le deliberazioni assunte dall’assemblea, essendo compito dell’assemblea il controllo della regolarità della sua convocazione” (Cass. civ. Sez. II, 18/11/2019, n. 29878). Alla luce di tale orientamento doveva essere esclusa la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell’ex amministratore ed il danno subito dal Condominio attore. Ne conseguiva che il Condominio attore, soccombente veniva condannato dunque al pagamento delle spese di lite, comprese quelle sostenute dai chiamati in garanzia; ed invero queste ultime, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza, erano legittimamente poste a carico della parte che, rimasta soccombente, avesse provocato e giustificato la chiamata, e non potevano gravare sul chiamante, quando questi non fosse a sua volta rimasto soccombente, salva in ogni caso la compensazione per giusti motivi (Cass., n. 11743/2003; n. 6754/2001; n. 12689/1998; n. 3956/1994).

Per tali motivi, il Tribunale rigettava la domanda del Condominio.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ad uso esclusivo:chi risponde?

Danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ad uso esclusivo:chi risponde?

In tema di Condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2051 c.c., e non anche il Condominio, il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, e non ad eliminarne i vizi costruttivi originari. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 19556/2021, depositata l’8 luglio.

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale aveva parzialmente riformato la sentenza resa dal Tribunale, con cui veniva accolta la domanda avanzata dal proprietario ad uso esclusivo del lastrico solare e condannato il Condominio al risarcimento dei danni subiti dall’unità immobiliare dell’attore, sita al secondo piano dell’edificio, a causa delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva dell’attore. Il Tribunale, inquadrando la fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 1126 c.c., aveva ripartito le spese di ripristino e riparazione tra il proprietario dell’unità immobiliare danneggiata e del lastrico solare e il Condominio convenuto, nelle proporzioni indicate dalla norma stessa. La Corte d’Appello, ritenendo che il primo giudice non avesse tenuto conto del fatto che, come emerso dalle risultanze probatorie, le cause delle infiltrazioni fossero da imputare non già a usura e a carenze manutentive, ma a difetti originari di costruzione della copertura, aveva applicato il criterio di imputazione di responsabilità indicato dall’art. 2051 c.c., così onerando delle spese in oggetto il solo proprietario del lastrico solare, senza alcuna partecipazione del Condominio.

Avverso tale sentenza il Condomino proponeva ricorso per cassazione lamentandosi del fatto che la Corte d’Appello si fosse basata su un orientamento non più attuale, in quanto superato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Gli Ermellini, uniformandosi al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449, ribadivano che “in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, regolandosi il concorso di tali responsabilità, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., a meno che non risulti la prova della riconducibilità del danno a fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo del lastrico solare.” Nel caso de quo, era stato accertato dai giudici del merito – in base ad apprezzamento sottratto al sindacato di legittimità dell’efficacia eziologica delle rispettive condotte asseritamente lesive – che la causa dei danni fosse imputabile non alla omissione di riparazioni del lastrico dovute a vetustà, ipotesi cui tornava applicabile l’art. 1126 c.c., quanto riconducibile a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, con conseguente responsabilità del solo medesimo proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – del Condominio, il quale era obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari (Cass. Sez. 2, 21/11/2016, n. 23680; Cass. Sez. 3, 19/06/2013, n. 15300; Cass. Sez. 2, 15/04/2010, n. 9084; Cass. Sez. 3, 18/06/1998, n. 6060). Quindi, “In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazioni cagionati dal lastrico solare o dalla terrazza a livello di uso esclusivo, imputabili non alla omissione di riparazioni del bene, quanto a difetti di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, risponde soltanto quest’ultimo, agli effetti dell’art. 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – il condominio, il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, e non ad eliminarne i vizi costruttivi originari.”

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Omessa manutenzione delle parti comuni:il condomino danneggiato partecipa alle spese riparatorie

Omessa manutenzione delle parti comuni:il condomino danneggiato partecipa alle spese riparatorie

Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del Condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile,  di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 18187/2021, depositata il 24 giugno.   

Il caso. Una  s.r.l., proprietaria del piano terra dell’edificio condominiale, adiva in giudizio chiedendo la condanna del Condominio al rimborso delle spese da essa anticipate ed al risarcimento dei danni in relazione al lastrico comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato. Il Tribunale competente condannava il Condominio al pagamento in favore della s.r.l. delle somme anticipate da questa per l’esecuzione dei lavori necessari alle parti comuni (Euro 29.040,00 e Euro 36.274,31) nonché ai danni pari ad Euro 18.872,86. La Corte d’Appello territoriale annullava la delibera assembleare, impugnata ex art. 1137 c.c. dalla società. Tale delibera aveva ripartito la spesa occorrente per risarcire i danni subiti dalla porzione di proprietà esclusiva della società attrice a causa dell’omessa manutenzione di una corte comune, danni accertati con sentenza resa dal Tribunale competente. La decisione impugnata affermava la sussistenza dell’obbligo dell’appellante di contribuire anch’essa, quale condomina, alla spesa occorrente per risarcire il danno subito dall’unità immobiliare di proprietà della s.r.l..

Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c. e sostenendo che la sentenza di primo grado aveva condannato al risarcimento l’intera compagine condominiale con l’esclusione, però, della attrice danneggiata. Secondo gli Ermellini,  “l’accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell’amministratore, non esclude affatto che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del condominio dell’obbligo di contribuzione alla correlata spesa, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile (cfr. Cass. Sez. 2, 14/02/1987, n. 1618; Cass. Sez. 3, 02/04/2001, n. 4797; Cass. Sez. 2, 18/05/2001, n. 6849; Cass. Sez. 3, 08/11/2007, n. 23308).” Pertanto, la delibera assembleare in oggetto non contrastava con la condanna risarcitoria statuita dal Tribunale. Sulla base di ciò, la Suprema Corte affermava che “Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati.”

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Revisione delle tabelle millesimali: a chi spetta eliminare le difformità riscontrate?

Revisione delle tabelle millesimali: a chi spetta eliminare le difformità riscontrate?

Ove un condomino abbia chiesto la revisione delle tabelle millesimali deducendo la divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, spetta al Giudice verificare i valori di ciascuna delle unità immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l’altezza del piano, la luminosità, l’esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e quindi di adeguarvi le tabelle, eliminando le difformità riscontrate.  Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 10372/2021, depositata il 20 aprile.

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale confermava la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di una condomina, proseguita dalle sue eredi dopo la sua morte, aveva disposto, nel contraddittorio di tutti i condomini del Condominio, la revisione delle vigenti tabelle millesimali. La Corte d’Appello affermava che le tabelle esistenti, redatte nel 1960, si discostassero in misura rilevante dai valori proporzionali delle singole unità immobiliari, non considerando come parte abitativa l’interno numero 1 e come autonoma porzione l’appartamento attico numero 4. 

Avverso tale sentenza altre due condomine proponevano ricorso per cassazione. Le ricorrenti deducevano, sostanzialmente, la nullità della sentenza impugnata per mancanza assoluta di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 69 n. 2 disp. att. c.c., 2702 e 2735 c.c., 115 c.p.c. nella parte in cui era stata accolta la domanda diretta alla revisione in assenza dei presupposti legali. Secondo gli Ermellini “Il diritto spettante anche al singolo condomino di chiedere la revisione delle tabelle millesimali, in base all’art. 69 disp. att. c.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla L. n. 220 del 2012) è, invero, subordinato all’esistenza di un errore genetico o di un’alterazione sopravvenuta del rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari imputabile alle mutate condizioni dell’edificio. In particolare, per consolidata elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 2, 13/09/1991, n. 9579; Cass. Sez. U., 09/07/1997, n. 6222; Cass. Sez. 2, 22/11/2000, n. 15094; Cass. Sez. 2, 26/03/2010, n. 7300), le tabelle millesimali, ex art. 69 disp. att. e trans c.c., n. 2, possono essere rivedute e modificate (anche nell’interesse di un solo condomino) se è notevolmente alterato il rapporto originario dei valori dei singoli piani o porzioni di piano. Tale notevole alterazione del rapporto tra i valori proporzionali non è necessariamente correlata ad una modificazione materiale dello stabile, potendosi anche avere la creazione di un nuovo piano con mantenimento degli originari valori proporzionali. Compete perciò al giudice del merito stabilire, di volta in volta, se il mutamento delle condizioni dei luoghi o le opere realizzate siano tali da implicare la revisione di detti valori e il suo giudizio, sul punto, che si concreta in un accertamento di puro fatto, sottratto al controllo di legittimità se, come nel caso esame, risulta sorretto da adeguata motivazione.” Ove pertanto, come nel caso de quo, un condomino avesse chiesto la revisione delle tabelle millesimali, deducendo la divergenza tra i valori effettivi e quelli accertati in tabella, spettava al giudice di verificare i valori di ciascuna delle unità immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi, quali la superficie, l’altezza di piano, la luminosità, l’esposizione, incidenti sul valore effettivo di esse e, quindi, di adeguarvi le tabelle, eliminando le difformità riscontrate (Cass. Sez. 2 10/05/2018, n. 11290; Cass. Sez. 2, 25/09/2013, n. 21950; Cass. Sez. 2, 14/12/2016, n. 25790). Nel caso in esame i Giudici di merito avevano, quindi, verificato, in base alle risultanze della CTU ed alla dichiarazione resa in assemblea da un altro condomino, un sopravvenuto mutamento delle condizioni di parti dell’edificio rispetto alle tabelle del 1960, apprezzamento insindacabile in sede di legittimità. Ne conseguiva che, ai sensi dell’art. 69 disp. att. n. 1 c.c., l’errore che giustificava la revisione delle tabelle millesimali non coincideva con l’errore vizio del consenso, ma nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle (Cass. n. 6222/1997).

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava in solido le ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dalle controricorrenti.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Se i lavoratori non hanno l’obbligo di vestizione il “tempo tuta” non va retribuito

Se i lavoratori non hanno l’obbligo di vestizione il “tempo tuta” non va retribuito

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (‘tempo tuta’) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 15763/2021, depositata il 7 giugno.

Il caso. Alcuni dipendenti di una società proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello territoriale che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato infondata la domanda con cui i lavoratori avevano chiesto il riconoscimento della retribuzione per il tempo impiegato nell’indossare e nel dismettere gli abiti di lavoro e gli altri dispositivi di protezione individuale (cd. tempo tuta). La Corte d’Appello territoriale aveva accertato che la società non imponeva ai lavoratori modalità di vestizione e svestizione, e che, pertanto, avendo la datrice rinunciato a esercitare il proprio potere di eterodirezione in relazione a tale attività, nessun obbligo retributivo derivante da corrispettività gravava su di essa riguardo al cd. tempo tuta. Secondo gli Ermellini, “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (“tempo-tuta”) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo” (Cass. n. 9215 del 2016, Direttiva comunitaria n. 2003/88/CE, cfr. Cass. n. 1352 del 2016). La Corte d’Appello aveva valorizzato l’esito della verifica svolta in fatto circa l’assenza, nel caso de quo, dell’elemento costitutivo dell’obbligazione rivendicata dai lavoratori nei confronti della società, consistente nell’esercizio del potere di eterodirezione datoriale riguardo al tempo, al modo e al luogo della vestizione/svestizione. Aveva, pertanto accertato che – anche a prescindere dalla testimonianza resa in altro giudizio da uno dei lavoratori, documento non disconosciuto e della cui erronea valutazione ai fini della prova gli odierni ricorrenti si dolevano nei primi due motivi non era stata raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo gli stessi recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli; né ai predetti fini la Corte d’Appello aveva ritenuto rilevante che la società avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in merito all’utilizzo dei quali ai lavoratori era lasciata totale libertà di scelta. In sostanza, non era stata raggiunta la prova dell’imposizione in capo ai lavoratori dell’obbligo di indossare gli abiti da lavoro negli appositi spogliatoi aziendali, ben potendo essi recarsi al lavoro e far ritorno a casa indossandoli, e in questa ottica era irrilevante che la società avesse offerto servizi quali spogliatoio, doccia e lavanderia, in merito all’utilizzo dei quali ai lavoratori era lasciata totale libertà di scelta. Dunque fondamentale era stata la mancanza di prova sul fatto che “i dipendenti dovessero indossare i dispositivi di protezione individuale prima di iniziare l’attività lavorativa”. In conclusione all’esito dell’accertamento circa la concreta gestione del cd. tempo tuta presso la società, la Corte territoriale aveva escluso l’elemento dell’eterodirezione quale potere direttivo e organizzativo equiparabile al tempo di lavoro in cui si traduceva la messa a disposizione atta a generare il corrispettivo obbligo di remunerazione.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta