D. La revoca del consenso prestato dai condomini ai lavori, intervenuta dopo la loro esecuzione, costituisce un illecito extracontrattuale?

D. La revoca del consenso prestato dai condomini ai lavori, intervenuta dopo la loro esecuzione, costituisce un illecito extracontrattuale?

R. Il consenso verbalmente prestato dal proprietario di un fondo all’esecuzione, da parte del proprietario confinante, di opere che si risolvano in menomazioni di carattere reale per il suo immobile non determina la nascita di servitù, per la mancanza del requisito dell’atto scritto, richiesto dall’art. 1350, n. 4, c.c., n. 4. Tuttavia, la prestazione e la successiva revoca del consenso possono concretizzare un illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c..

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 18929/20; depositata l’11 settembre)

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D. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento del canone dell’abitazione familiare?

D. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento del canone dell’abitazione familiare?

R. Con sentenza n. 26118/20, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva subordinato la sospensione condizionale della pena del condannato al versamento del canone mensile dell’abitazione familiare, ritenendola un’obbligazione diversa da quella previste dall’art. 165 c.p..

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 26118/20; depositata il 16 settembre)

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D. La creazione della copia di un atto inesistente costituisce reato?

D. La creazione della copia di un atto inesistente costituisce reato?

R. La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.  

(Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza n. 26108/20; depositata il 16 settembre)

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D. E’ valida l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio quando l’indagato si rifiuti di sottoscrivere il verbale senza motivo?

D. E’ valida l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio quando l’indagato si rifiuti di sottoscrivere il verbale senza motivo?

R. La Suprema Corte richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di elezione o dichiarazione di domicilio, deve ritenersi valida l’elezione presso il difensore d’ufficio effettuata dall’indagato mediante dichiarazione riportata nel verbale che poi si rifiuti di sottoscrivere senza una specifica ragione.  

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 26105/20; depositata il 16 settembre)

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È tempestivo l’appello proposto a mezzo pec entro le 24:00 dell’ultimo giorno utile

È tempestivo l’appello proposto a mezzo pec entro le 24:00 dell’ultimo giorno utile

È tempestiva la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ed entro le ore 24:00. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 18235/2020, depositata il 2 settembre. 

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’appellante in quanto ritenuto tardivo. In particolare, l’impugnazione veniva notificata a mezzo posta elettronica alle 23:37 dell’ultimo giorno utile ed essendosi la notificazione perfezionata, ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 179 del 2012, alle ore 7:00 del giorno successivo, risultava (secondo il Giudice) ormai decorso il termine per proporre l’appello.

Avverso tale sentenza l’appellante soccombente proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte, richiamando la sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-septies (conv. in L. n. 221 del 2012) nella parte in cui prevedeva che “la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta”, riteneva tempestivo l’appello proposto dal ricorrente in quanto notificato entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile. Altresì, richiamava il principio secondo cui “l’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento emesse dalla Corte costituzionale incontra un limite nelle situazioni consolidate per effetto di intervenute decadenze; tale limite, tuttavia, non opera quando la dichiarazione di illegittimità costituzionale investe proprio la norma che avrebbe dovuto rendere operante la decadenza” (Cass. n. 1644/2019; n. 5240/2000).

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva ricorso, cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello distrettuale in diversa composizione anche per le spese.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Il condomino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali?

Il condomino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali?

Ogni condomino ha il diritto, in ogni momento, di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che abbia alcun onere di giustificazione delle richieste. Tale diritto, tuttavia, non deve costituire un ostacolo per l’attività del mandatario o essere esercitato con modalità contrarie alla buona fede. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 10844/2020, depositata l’8 giugno.

Il caso. Due condomini impugnavano la delibera assembleare, con la quale il Condominio aveva approvato il rendiconto relativo alla precedente annualità, motivandola sulla presunta mancata presa visione dei documenti contabili del Condominio per colpa dell’amministratore. Alla richiesta di visionare la documentazione da parte dei condomini, l’amministratore rispondeva positivamente fissando un appuntamento con gli stessi presso il proprio studio. Tale appuntamento, però, veniva rinviato, a data da destinarsi, dall’amministratore, a mezzo telegramma, per gravi problemi di salute. A seguito della cancellazione dell’appuntamento i condomini non richiedevano un nuovo incontro e decidevano di disertare la riunione assembleare e di impugnare la deliberazione de qua. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano le argomentazioni mosse dai condomini e dichiaravano valida l’impugnata delibera assembleare.

Avverso tale sentenza i condomini soccombenti proponevano ricorso per cassazione. In particolare, i ricorrenti censuravano la sentenza di secondo grado nella parte in cui non aveva riconosciuto l’invalidità della delibera impugnata a causa della condotta inadempiente dell’amministratore del Condominio. Secondo i ricorrenti, ogni condomino aveva il diritto di prendere visione dei documenti ma il comportamento dell’amministratore, da considerarsi inadempiente perché non aveva consentito loro di verificare la contabilità condominiale prima di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto, rendeva l’assemblea nulla. Secondo gli Ermellini, l’amministratore aveva offerto la possibilità ai condomini di prendere visione della contabilità condominiale fissando appuntamento presso il suo studio. A causa di una giustificata e documentata emergenza sanitaria, poi, tale appuntamento era stato rinviato, ma i condomini non avevano mai provveduto a domandare un nuovo incontro. Essi, poi, avevano disertato la riunione assembleare, violando i doveri di buona fede e correttezza, in quanto nel corso dell’adunanza essi avrebbero potuto esporre la circostanza della mancata presa di visione della documentazione, chiedere un differimento dell’assemblea  o esprimere il proprio voto contrario all’approvazione dei rendiconti. Secondo la Suprema Corte, “Per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell’amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall’art. 1137 c.c., non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di legittimità, restando perciò escluso ogni sindacato giudiziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (Cass. II, 4 marzo 2011, n. 5254; Cass. II, 20 aprile 1994, n. 3747; Cass. VI-2, 17 agosto 2017, n. 20135; Cass. II, 27 gennaio 1988, n. 731). E’ poi certo nell’interpretazione giurisprudenziale che, se ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea), senza neppure l’onere di specificare le ragioni della richiesta (finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti), l’esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, nè rivelarsi contraria ai principi di correttezza (Cass. II, 21 settembre 2011, n. 19210; Cass. 29 novembre 2001, n. 15159; Cass. IL 26 agosto 1998, n. 8460)”.

Per tali motivi la corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava i condomini alla refusione delle spese di lite del Condominio resistente.

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