D. La sentenza di trasferimento immobiliare è preclusa dalla difformità catastale soggettiva dell’edificio?

D. La sentenza di trasferimento immobiliare è preclusa dalla difformità catastale soggettiva dell’edificio?

R. Il giudice investito di una domanda ex art. 2932 c.c. di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto di trasferimento immobiliare di un fabbricato già esistente, non è tenuto a verificarne la conformità catastale soggettiva.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20526/20; depositata il 29 settembre)

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D. Automobilista colto in fallo dall’agente fuori servizio: è legittima la contestazione a voce della sanzione?

D. Automobilista colto in fallo dall’agente fuori servizio: è legittima la contestazione a voce della sanzione?

R. Respinte le obiezioni proposte dall’automobilista, punito per alcuni sorpassi azzardati compiuti violando il codice della strada. Confermata la legittimità dell’accertamento operato da un agente fuori servizio che viaggiava su un’auto privata.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20529/20; depositata il 29 settembre)

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D. Ammissione al gratuito patrocinio, nelle cause di separazione consensuale è possibile il cumulo dei redditi?

D. Ammissione al gratuito patrocinio, nelle cause di separazione consensuale è possibile il cumulo dei redditi?

R. Con sentenza n. 20545/20, depositata il 29 settembre, la Corte di Cassazione risolve la questione della cumulabilità o meno dei redditi dei coniugi ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 20545/20; depositata il 29 settembre)

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Vendita di appartamento e contribuzione alle spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale

Vendita di appartamento e contribuzione alle spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale

Nei rapporti tra alienanti e acquirente di una unità immobiliare, deve farsi riferimento non al momento della concreta attuazione dell’attività di manutenzione, quanto alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione dell’intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2,  ordinanza n. 18793/2020 depositata il 10 settembre. 

Il caso. La Corte d’appello distrettuale, rigettando il gravame proposto dall’acquirente contro la decisione presa in primo grado dal Tribunale, confermava che l’appellante, ritenuto obbligato al pagamento della residua somma di Euro 20.000,00, a titolo di saldo del prezzo del contratto di compravendita di un appartamento del 19 dicembre 2006, non avesse invece diritto al rimborso dell’importo di Euro 11.794,60, versato per la contribuzione alle spese condominiali di manutenzione straordinaria del fabbricato. La Corte d’appello, dopo aver affermato che l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni derivava dalla concreta esecuzione dell’attività gestionale, aveva tuttavia affermato che soltanto con la delibera assembleare del 1 marzo 2007 – dunque successiva alla compravendita del 19 dicembre 2006 – aveva “deciso in concreto i lavori, scegliendo tra più preventivi”, lavori così “affidati alla ditta esecutrice”, ed ancora successiva era la delibera di approvazione del rendiconto, con la quota posta a carico dell’acquirente. I giudici di secondo grado avevano altresì escluso che all’acquirente spettasse un diritto al risarcimento del danno ex art. 1440 c.c., ben potendo lo stesso accertare prima del rogito la reale consistenza dei lavori condominiali e la eventuale esistenza di quote da pagare, attraverso la verifica delle deliberazioni assembleari, essendo comunque le “delibere decisive” intervenute dopo la vendita.

Avverso tale sentenza l’acquirente proponeva ricorso per cassazione. Con il primo motivo, il ricorrente eccepiva l’errore della Corte d’Appello nella individuazione del soggetto obbligato, dovendo considerare a tal fine soltanto la delibera in cui l’assemblea aveva ritenuto di eseguire le opere, ovvero quella del 19 giugno 2006. Secondo il ricorrente, la delibera assembleare del 1° marzo 2007 si era invece limitata a definire aspetti esecutivi in ordine ai lavori già approvati nella riunione del 19 giugno 2006, in particolare procedendo a riassegnare l’appalto ad altra impresa alla luce dei nuovi preventivi. Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava l’erronea applicazione dell’art. 1440 c.c., insistendosi per il mendacio dei venditori nella fase di stipula del contratto. In merito all’individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale nei rapporti tra alienanti ed acquirente di una unità immobiliare, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “deve farsi riferimento non al momento della concreta attuazione dell’attività di manutenzione, quanto alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione dell’intervento di riparazione straordinaria, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839; Cass. Sez 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654)”. Nel caso in esame, tale momento era stato individuato dalla Corte d’Appello con riferimento alla deliberazione del 1° marzo 2007, allorché veniva scelta l’impresa esecutrice tra più preventivi; pertanto, secondo la Suprema Corte, in tale data rilevava l’imputazione dell’obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, rimanendo, peraltro, inopponibili al Condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro. In merito alla manutenzione straordinaria, la delibera doveva in ogni caso determinare l’oggetto del contratto di appalto da stipulare con l’impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell’opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa, non avendo rilievo per l’insorgenza del debito di contribuzione l’esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria (Cass. civ., sez.  VI, 17 agosto 2017, n.  20136). Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’obbligo di contribuzione alla manutenzione straordinaria dell’edificio fosse insorto soltanto allorché, nell’assemblea del 1° marzo 2007, successiva dunque alla compravendita inter partes stipulata il 19 dicembre 2006, veniva definitivamente individuata l’impresa prescelta. Al riguardo, secondo il Supremo Collegio, essendo il debito per il pagamento dei contributi di manutenzione straordinaria divenuto esigibile soltanto il 1° marzo 2007, non era ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto di compravendita da parte dei venditori dell’unità immobiliare, a titolo di dolo incidente ex art. 1440 c.c., non potendo ravvisarsi in capo a questi ultimi un obbligo informativo, né dunque la prospettazione di un malizioso occultamento, causa di un “maggior aggravio economico” del compratore, con riguardo all’intenzione dei condomini di procedere alla futura approvazione dei lavori in questione (Cass. Sez. 2, 16/04/2012, n. 5965).

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

 Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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D.Inondazioni e povertà in patria: è escluso il permesso di soggiorno per il “migrante economico”?

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R. Respinta la richiesta di accoglienza avanzata da un cittadino del Bangladesh. Attendibile il suo racconto, ma il fatto che egli sia scappato dal Paese di origine per i danni causati dalle inondazioni e per la povertà è irrilevante. Impossibile la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 19268/20; depositata il 16 settembre)

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D. L’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli va commisurato alle risorse economiche di entrambi i genitori?

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R. In sede di quantificazione dell’ammontare del contributo di mantenimento dei figli dovuto dal genitore non collocatario, è necessario che il giudice osservi il principio di proporzionalità, in base al quale egli dovrà effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre a tenere in considerazione le esigenze attuali dei figli ed il tenore di vita da essi goduto.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 19299/20; depositata il 16 settembre)

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