D. Coltivazione di stupefacenti è reato?
R. Con l’informazione provvisoria n. 27 del dicembre 2019, le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza. È infatti sufficiente, ai fini della rilevanza penale della condotta, che la pianta sia riconducibile al tipo botanico previsto e che sia idonea, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente. Devono comunque ritenersi escluse dalla fattispecie, in quanto non riconducibili alla norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, le quali, a causa delle rudimentali tecniche utilizzate, della limitata quantità di piante, del modesto prodotto ricavabile e della mancanza di altri indici circa la destinazione al mercato degli stupefacenti, appaiano destinate in via esclusivo all’uso personale del coltivatore.