Qualora il Condominio sia costituito da soli due condomini titolari di quote diseguali e si debba procedere all’approvazione della delibera assembleare avente ad oggetto la nomina dell’amministratore condominiale, è richiesta, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ai sensi dell’art. 1136, comma 2, c.c.. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16337/2020, depositata il 30 luglio.

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale respingeva il gravame proposto da una condomina contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale competente che aveva rigettato l’impugnazione della delibera assembleare di nomina dell’amministratore del Condominio minimo, avente due soli partecipanti seppur di quote diseguali, essendo maggiore la quota dell’altra condomina (pari a 691,72 millesimi). Il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la deduzione della mancata verbalizzazione della dichiarazione di voto contrario della condomina, circostanza peraltro confermata della registrazione audio dell’assemblea che era stata trascritta e depositata, essendo comunque validamente approvata la delibera col voto favorevole della condomina di maggioranza. La Corte d’appello distingueva fra situazioni in cui i due partecipanti ad un Condominio minimo fossero titolari di quote eguali o di quote di diverso valore, ritenendo comunque inapplicabile l’art. 1136 c.c.. I giudici di secondo grado avevano tuttavia confermato l’irrilevanza dell’allontanamento volontario della condomina dall’assemblea, essendo la stessa titolare di una quota minoritaria.

Avverso tale sentenza viene proposto ricorso per cassazione. La ricorrente sostanzialmente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1136 c.c. e l’erronea applicazione degli artt. 1105, 1106 e 1139 c.c., trattandosi, nella specie, di Condominio minimo con quote non paritarie.

In particolare, la Suprema Corte affermava che <<nell’ipotesi di condominio costituito da soli due condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136 c.c., comma 2, la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.>>

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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