La cautela può essere concessa anche «in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell’ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile». Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Palermo, sez. III, sentenza 5 ottobre 2021.
Il caso. Un Condominio agiva in via cautelare davanti al Tribunale competente lamentando il distacco della fornitura elettrica per supposte morosità ammontanti a circa euro 4.700,00 frutto di conguagli effettuati dal gestore e contestati in toto dal Condominio. Il ricorrente sosteneva, in ordine al fumus boni iuris, che le somme portate nella fattura contestata erano ormai prescritte e, in ordine al periculum in mora, che la mancanza di corrente elettrica privava i condomini dell’energia necessaria al funzionamento di autoclavi, ascensori, luci condominiali creando un danno immediato ed irreparabile e, pertanto, chiedeva all’adito Tribunale di verificare la sussistenza degli estremi di cui all’art. 700 c.p.c. e 669 – bis e ss. c.p.c. e di emettere i provvedimenti necessari per ottenere il ripristino dell’energia. Il Tribunale competente, affermava che “il rimedio prescelto dal Condominio è dunque una procedura d’urgenza che è dettata quindi ad esclusiva tutela di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità (c.d. pericolo nel ritardo), sia da un pericolo di tardività (c.d. pericolo del ritardo). Mancando tale pericolo, anche se la domanda fosse fondata e -paradossalmente- il diritto fosse persino riconosciuto dalla controparte, la domanda formulata per meso del ricorso ex art- 700 c.p.c. sarebbe ugualmente inammissibile”. Nel caso de quo il pericololamentato dal Condominio era di natura esclusivamente economica ed era evidente che nel caso in cui fosse dimostrato che la somma fosse davvero prescritta, come sosteneva il Condominio, essa sarebbe potuta essere ripetuta all’esito del giudizio di cognizione ordinario, oltre agli interessi legali. Non si si riscontrava, pertanto, un pregiudizio irreparabile per la posizione del Condominio. Secondo il giudice, inoltre, “Non vi è infatti dubbio che la parte resistente sia in grado di restituire la somma in questione per quanto possa essere gravata da interessi; non vi è pertanto in nessun caso un pregiudizio “irreparabile” per la posizione del ricorrente. Ma non vi è nemmeno “pericolo del ritardo”, perché in qualsiasi momento il Condominio pagando quanto richiesto o cambiando gestore avrebbe potuto ottenere il riallaccio. Non sussisteva quindi alcun pericolo di restare senza energia elettrica a lungo, il pregiudizio non è mai stato cioè “irreparabile”, ma anzi era facilmente evitabile pagando quanto richiesto e riservandosi di agire per la restituzione dimostrando la fondatezza delle proprie ragioni. Il permanere senza energia a lungo sarebbe stata cioè la conseguenza (evitabile) della scelta consapevole da parte del Condominio di restare morosi e di non cercare un altro gestore”. Il Tribunale, però, precisava che in generale la cautela poteva essere concessa “anche in presenza della lesione di diritti di credito con contenuto e funzione patrimoniale, ma ciò è possibile solo nell’ipotesi in cui la semplice anticipazione delle somme dovute da parte del debitore arrechi un pregiudizio irreparabile”, circostanza però inverosimile nel caso in esame, “dato il modesto importo della bolletta da ripartire per altro tra tutti i condomini”. Ne conseguiva che in difetto del periculum in mora la domanda era inammissibile.
Per tali motivi il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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