D. Se le società (private) di riscossione tributi non pagano si può iniziare subito l’esecuzione forzata?
R. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 – così come modificato dall’art. 19-octies, comma 3, d.l. n. 148/2017, conv. dalla l. n. 172/2017- avente finalità di assicurare l’ordinato adempimento dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali con efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro, non trova applicazione nei confronti degli enti pubblici economici (ossia le società private di riscossione) atteso che la discrezionalità legislativa non ha ritenuto opportuna tale applicazione. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 14739/18; depositata il 7 giugno)

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