Regolamento condominiale e divieto di svolgere attività di asilo nido
È irrilevante la differenza tra “asilo nido” e “micro nido”; ciò che conta è il divieto, messo per iscritto, di ospitare nei locali dello stabile un’attività di “custodia ed assistenza ad infanti”. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 16384/2018, depositata il 21 giugno.
Il caso. Un Condominio adiva il Tribunale competente al fine di fare cessare l’attività di asilo di infanzia svolta dal titolare-condomino nell’unità immobiliare di sua proprietà sita al piano rialzato dell’edificio condominiale, perché contrastante con una clausola del regolamento di condominio contrattuale. L’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea.
Avverso la sentenza di primo grado il convenuto soccombente proponeva appello. La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale. Decisiva la lettura del regolamento condominiale (datato 1971) da cui emergeva chiaramente “il divieto di destinare i locali ad asili di infanzia”. Secondo i Giudici, questo divieto valeva sia per gli asili nido che per i micro nido, soprattutto perché era univoco l’obiettivo, ovvero evitare che “nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva venga esercitata un’attività che preveda la custodia e l’assistenza di infanti”.
Avverso tale sentenza l’appellante proponeva ricorso per cassazione. Il Supremo Collegio, ritenendo corretta e condivisibile la valutazione compiuta dai Giudici d’Appello, respingeva definitivamente le obiezioni proposte dal titolare del “micro nido”. Infatti, i giudici di legittimità sottolineavano come «l’attività di “micro nido” si differenzia da quello di ”asilo nido” soltanto per le dimensioni strutturali di ricettività, e non invece per il comune carattere assistenziale ed educativo dei suoi servizi resi a bambini di tenerissima età». Ciò rendeva assolutamente legittima l‘applicazione del divieto imposto dal regolamento condominiale, divieto che era simbolo dell’«intenzione comune dei condomini».
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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