Convocazione assemblea condominiale: può validamente avvenire attraverso mail ordinaria?

La convocazione dell’assemblea di Condominio può validamente avvenire attraverso l’invio dell’avviso ad un indirizzo di posta elettronica non certificato, posto che soltanto le comunicazioni effettuate ad un indirizzo PEC costituiscono uno strumento equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento. Questo è quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile, sentenza n. 4/2019, depositata il 3 gennaio.

Il Tribunale competente, nel contezioso tra un condomino e un Condominio in merito alla corretta convocazione dell’assemblea, accertava la soccombenza del primo e lo condannava al pagamento delle spese giudiziali.

Avverso tale sentenza, il condomino soccombente interponeva appello. In particolare, quanto al motivo di impugnazione concernente la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c., lamentava che il giudice di prime cure avesse errato nel ritenere che la convocazione fosse stata effettuata correttamente, poiché l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato utilizzando l’indirizzo PEC, mentre era stato utilizzato un indirizzo mail informale. L’appellante, infatti, rilevava che la posta elettronica certificata era l’unica forma che potesse ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all’amministratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso. La Corte d’Appello territoriale osservava che, se invero era corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge era la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perveniva al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’avviso, tuttavia nel caso in esame era stato lo stesso appellante ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e-mail, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì un indirizzo non certificato (informale). Ne conseguiva che l’invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato aveva rispettato le forme indicate dal condomino.

Per tali motivi, la Corte d’Appello territoriale rigettava l’appello e condannava l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

 

 

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