D. E’ necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore pur assistite dal difensore?

R. Assolutamente si, a pena di improcedibilità dell’azione giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 febbraio – 27 marzo 2019, n. 8473 ha enunciato dei principi di diritto sulla mediazione obbligatoria
che possono essere riepilogati come segue:
– nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
– nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale notarile;
– la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.