CLo sfogo verbale del lavoratore che, rabbioso per il mancato percepimento delle retribuzioni, si rivolge in malo modo nei confronti del presidente della cooperativa è ovviamente un episodio censurabile ma non così grave da giustificare il licenziamento. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 21549/201919, , depositata il 21 agosto.

Il caso.  Un dipendente di una società cooperativa, rabbioso per il mancato percepimento delle retribuzioni, rivolgeva “frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del presidente della cooperativa”. Tale comportamento veniva ritenuto dalla datrice del lavoro così grave da spingere all’allontanamento definitivo del lavoratore. Di parere opposto, però, erano i Giudici di merito, che prima in Tribunale e poi in Appello dichiaravano l’illegittimità del licenziamento. In particolare, in secondo grado veniva escluso che “la reazione del lavoratore, avuta al cospetto del presidente, dal tono apparentemente intimidatorio, avesse carattere di minaccia, per quanto le parole usate in dialetto fossero volgari ed animate ma non ingiuriose e dunque non idonee ad essere univocamente considerate come potenzialmente funzionali a limitare la libertà morale del presidente”.  Parimenti, ritenevano che le parole usate  “ca dentro mi sto zitto, ma fuori parliamo da pari a pari” non  potevano concretare gravi atti di insubordinazione poiché “le espressioni provenivano da un lavoratore che protestava per il mancato pagamento delle retribuzioni”. Altresì, i Giudici di legittimità, condividendo le decisioni assunte sia in primo che in secondo grado, ritenendo evidente la sproporzione e, dunque, l’illegittimità del licenziamento deciso dalla società datrice di lavoro, respingevano difatti il ricorso proposto dai legali della cooperativa, ricorso finalizzato a porre in evidenza la presunta gravità del comportamento tenuto dal lavoratore. Per il Supremo Collegio, si era correttamente escluso che “la condotta del lavoratore fosse tale da incutere timore”, soprattutto perché le frasi volgari “proferite ed indirizzate al presidente della cooperativa” non avevano “carattere minaccioso o ingiurioso”, né “potevano essere comunque ricondotte all’ipotesi di illecito disciplinare di grave insubordinazione” nei confronti del datore di lavoro, tenuto conto dell’esistenza di una correlazione tra il comportamento tenuto dall’uomo con il persistente inadempimento retributivo della società nei confronti del lavoratore.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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