R. Assolutamente no! Sia le locazioni ad uso abitativo che quelle ai fini commerciali non subiscono alcuna sospensione di legge per la corresponsione dei canoni di locazione. Ovviamente il conduttore, stante l’eccessiva onerosità sopravvenuta, può chiedere al locatore una riduzione del canone da concordare. Il locatore non ha alcun obbligo di aderire e in questo caso il conduttore può adire la sede di conciliazione al fine di trovare un accordo con l’intermediazione di un conciliatore. Se anche la conciliazione non ha effetto non rimane che ricorrere al giudice che può disporre la riduzione del canone, fra l’altro, per eccessiva onerosità sopravvenuta. Tutti i rilasci degli immobili comunque non possono essere eseguiti prima del 30 giugno 2020. Il d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto:  -(art. 65, d.l. n. 18/2020), in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe. Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E), tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all’art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagatiun canone di locazione non pagato non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa in questo periodo
-(art. 91, d.l. n. 18/2020), una norma (comma 6-bis) in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

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