L’obbligo di emissione della fattura (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione che rinvia al primo giorno lavorativo successivo “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo” (art.7 lett. h) DL 70/2011). Questo è ciò che ha risposto l’Agenzia delle Entrate il  14 maggio 2020, n. 129.  

Il caso. L’istante aveva certificato dei servizi resi emettendo “fatture immediate” datate 31 dicembre 2019 ed ottemperando al relativo obbligo di trasmissione al sistema d’interscambio (SdI) il 13 gennaio 2020, essendo il 12 gennaio 2020 un giorno festivo, e pertanto oltre i dodici giorni successivi previsti dal Decreto IVA (art. 21 c. 4 DPR 633/72). In merito alla sanzionabilità del suo comportamento, chiedeva chiarimenti all’Agenzia delle Entrate avanzando, come soluzione, l’applicazione della menzionata norma che disponeva, in fattispecie come quella prospettata, il rinvio dell’adempimento al primo giorno lavorativo successivo.

L’Agenzia delle Entrate chiariva che la disposizione di rinvio non poteva applicarsi al caso de quo poiché riguardava gli adempimenti che il contribuente doveva assolvere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, mentre la fattura (analogica o elettronica), era destinata alla controparte contrattuale affinché quest’ultima potesse esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell’IVA e deduzione del costo). Nel caso in esame, dunque, la fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, era punibile con la sanzione da euro 250,00 a euro 2.000,00 per ciascuna operazione tardivamente documentata (art. 6 D.Lgs. 471/97), salva comunque la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/97).

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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