La sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato prevista dall’art. 13 D. Lgs. n. 471/1997, presuppone la mancata esecuzione dei versamenti di imposta dovuti, pertanto essa non si applica ove il contribuente abbia, nel corso del giudizio ed in ragione dell’esito delle sentenze di merito, tempestivamente corrisposto gli importi richiesti. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza n. 16643/2020, depositata il 4 agosto.

Il caso. Una s.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa D. Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68 in relazione alla sentenza della CTR con cui era stata rigettato l’appello avverso l’avviso di rettifica per I.V.A. in relazione ad operazioni intracomunitarie. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso limitatamente alla sanzione irrogata D. Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13 per l’omesso pagamento dell’I.V.A. originariamente richiesta entro il termine di giorni 60 dalla notifica dell’avviso di accertamento D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60, comma 1. Il giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava integralmente l’impugnazione, ritenendo legittima la cartella emessa.

La contribuente proponeva ricorso per cassazione limitatamente al mancato annullamento della sanzione, con due motivi. Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “La sanzione amministrativa pari al trenta percento dell’importo non versato prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 presuppone la mancata esecuzione, alle prescritte scadenze, dei versamenti di imposta dovuti, sicché non si applica ove il contribuente, dopo aver impugnato l’avviso di accertamento del tributo omesso e di irrogazione delle conseguenti sanzioni, abbia, nel corso del giudizio ed in ragione dell’esito delle sentenze di merito, tempestivamente corrisposto gli importi richiesti con le cartelle di pagamento emesse in sede di riscossione frazionata, salvo conguaglio all’esito del giudizio medesimo.” Nel caso di specie, difatti, la contribuente aveva proposto ricorso avverso l’originario avviso di accertamento e, poi, nel corso del giudizio, in ragione dell’esito delle sentenze di merito, aveva tempestivamente corrisposto gli importi di cui alle cartelle di pagamento notificate a titolo di pagamento frazionato. Ne derivava che, nella situazione considerata, alcun ritardo era imputabile alla contribuente e, dunque, alcuna sanzione poteva essere irrogata. Era evidente, del resto, che la circostanza che la contribuente avesse proposto ricorso rendeva sì provvisoria la destinazione delle somme frazionatamente pagate fino all’esito del giudizio, ma ciò non legittimava l’ufficio ad esigere l’ulteriore sanzione dei 30% dell’imposta dovuta. Pertanto, non vi era alcun ritardo e, dunque, alcuna sanzione poteva essere irrogata.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

 Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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