Il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 1096/2021, depositata il 21 gennaio.
L’attore intimava ai fratelli precetto di pagamento della somma di Euro 120.656,61, sulla base di un rogito notarile di cessione di quote ereditarie sottoscritto fra le parti nel 2015. I debitori precettati proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 1, lamentando, fra l’altro, che l’atto di precetto non era stato preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Tribunale rigettava l’opposizione, rilevando che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla deduzione di una specifica lesione dei diritti di difesa che fosse derivata da tale vizio, determinava l’irrilevanza del vizio medesimo.
Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione. I ricorrenti deducevano la violazione degli artt. art. 479, 480 c.p.c., comma 2, e 617 c.p.c., sostenendo che la mancata notificazione del titolo esecutivo determinava la nullità dell’atto di precetto. Il Supremo Collegio affermava che “Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Civ. Sez. VI – 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006)”.
Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il motivo di ricorso, cassava la decisione impugnata e dichiarava la nullità dell’atto di precetto.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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