Per ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e non di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa, che potranno invece rilevare in sede di quantificazione del danno. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 5258/2021, depositata il 25 febbraio.

Il caso. La Corte d’Appello distrettuale, confermando la pronuncia di primo grado, non riconosceva il danno non patrimoniale sofferto iure proprio dalla nipote a seguito dell’uccisione della nonna in un sinistro stradale; per i giudici di seconde cure l’esistenza di un rapporto costante di affetto e la frequentazione nei fine settimana non erano sufficienti, era necessaria la prova di un legame più forte, eccedente l’intensità fisiologica dei rapporti con l’ascendente.

Avverso tale sentenza la nipote proponeva ricorso per cassazione lamentando che il giudice di merito, pur avendo accertato che la nonna era partecipe della sua vita, che vi era frequentazione durante le riunioni familiari, nonché la cura della nipote durante i primi tre anni di vita della medesima e poi durante i fine settimana, non aveva riconosciuto il danno non patrimoniale, esigendo la prova di un legame eccedente la normale relazione affettiva fra vittima e superstite, laddove invece, in assenza di convivenza, ciò che doveva essere provata era l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto. Secondo gli Ermellini “In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 7743 del 2020, n. 29332 del 2017 e n. 21230 del 2016)”. La Suprema Corte censurava i Giudici di merito per avere confuso i criteri relativi al quantum con quello che presiedeva invece all’an debeatur. Il diritto al risarcimento per la lesione del rapporto parentale prevedeva infatti che fosse fornita la prova di “rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”, che dalla motivazione della sentenza di merito risultavano accertati e che costituivano il presupposto di fatto del danno risarcibile. L’esistenza invece di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto, di cui la Corte d’Appello non aveva ritenuto essere stata fornita la prova, avrebbe potuto incidere non sull’an bensì sul quantum e, quindi, sulla liquidazione del danno, così come l’eventuale rapporto di convivenza.

Per tali motivi la Corte di Cassazione cassava la sentenza e rinviava alla Corte di Appello competente.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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