Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione Civile, sez. II, ordinanza del 30 settembre 2021, n. 26560.

Il caso. Un’automobilista veniva sanzionata dalla Polizia stradale sia per avere circolato contromano sia per eccesso di velocità. La donna impugnava il verbale elevato dalla Polizia stradale. Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente l’opposizione e annullava il verbale de quo solo relativamente alla violazione dell’art. 141 C.d.S. (mancato rispetto del limite di velocità).

Avverso tale sentenza la donna interponeva appello e otteneva in secondo grado l’annullamento anche in merito alla  contestata violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 12, (per aver circolato contromano). Secondo il Giudice di seconde cure “il verbale doveva reputarsi nullo a causa della genericità della descrizione della condotta, posto che la fede privilegiata di cui beneficia il verbale in questione non comporta il venir meno dell’onere della prova, in capo all’organo accertante, dei fatti costitutivi del comportamento illecito”;  in particolare il Giudice addebitava al verbale, il quale affermava la circolazione contromano, di “non avere descritto il fatto in maniera sufficientemente specifica”, quanto a provenienza dell’autovettura, quanto al punto della rotatoria nella quale sarebbe stata commessa la violazione, in cosa fosse consistita la limitata visibilità; si trattava, in definitiva, di “un grave difetto di motivazione”, che aveva procurato “vulnus” difensivo e non consentiva al giudice una compiuta valutazione dei fatti.

Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno e la Prefettura proponevano ricorso per cassazione contestando duramente le valutazioni compiute dal Giudice di secondo grado. Secondo i ricorrenti “il verbale redatto per circolazione del Codice della Strada fa fede fino a querela di falso, anche in ordine alla contestata assenza di una particolareggiata descrizione” e che, “il verbale era comunque pienamente descrittivo, stante che in esso era riportata la rotatoria interessata…alla luce di quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 200 C.d.S., comma 2, e art. 383 reg. att., comma 1, nel mentre solo laddove la contestazione non avvenga nell’immediatezza l’art. 201 C.d.S., comma 1, impone che il verbale notificato al trasgressore debba riportare “gli estremi precisi e dettagliati della violazione”, per contro nel caso in esame la contestazione si era avuta nell’immediatezza”, così facendo venire meno “l’ipotizzato difetto di contraddittorio”. Inoltre, i ricorrenti affermavano che “gli elementi che il Tribunale ipotizza avrebbero dovuto essere annotati, oltre che congetturali e astratti, imporrebbero una descrizione di circostanze esorbitanti, in contrasto con l’art. 143 C.d.S., comma 12”. Queste osservazioni avevano, per il Supremo Collegio, un solido fondamento. Precisava, infatti, che <<nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del C.d.S. la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l’attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell’accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione (Sez. 2, n. 339, 12/1/2012; ma già S.U. n. 17355/2009); l’art. 200 C.d.S., comma 2. prescrive: “Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale” e dell’art. 383, comma 1 del regolamento dispone: “Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”; l’art. 201 C.d.S., per contro, dispone che: “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento>>. Nel caso in esame non è controverso che “la contestazione si ebbe nell’immediatezza, con raccolta delle dichiarazioni della conducente”. Di conseguenza, secondo gli Ermellini, “resiste il verbale di contestazione fino a querela di falso, anche in relazione alla mancanza o inesatta indicazione di particolari del fatto che si reputino decisivi”. Altresì, “è da escludere il paventato vulnus difensivo”. Ciò per la basilare ragione che “non si è in presenza di contestazioni a sorpresa, ma di fatti ben noti alla conducente, proprio perché contestati nell’immediatezza e ben compresi dalla medesima, tanto da rilasciare dichiarazione a verbale”. Evidente, infine, “il ben diverso onere descrittivo nel caso in cui non si versi in presenza di contestazione immediata, diversità che non avrebbe ragion d’esistere ove anche fosse richiesta al verbalizzante la indicazione degli estremi precisi e dettagliati della violazione”. Infine, la Corte di  Cassazione censurava anche l’osservazione del giudice di secondo grado, osservazione secondo cui “una maggiore analiticità nella descrizione del fatto sarebbe stata necessaria onde consentirgli di valutare compiutamente l’eventuale consumazione del contestato illecito, avendo costui ipotizzato che la sommaria descrizione dell’accaduto impedisse il suo sindacato”. Su tale fronte, invece, valeva una diversa regola iuris, ovvero “fino a querela di falso, il fatto deve reputarsi quello contestato e in relazione a esso il giudice è chiamato ad accertare la conformità a diritto della contestazione”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione, cassava la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale competente.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta