Il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso. Questo è ciò che è stato stabilito dalla Cassazione civile, sez. VI – 2, ordinanza, 12 ottobre 2021, n. 27849.

Il caso. Il Giudice di pace ingiungeva ad un condomino il pagamento il pagamento di Euro 4.406,11 in favore del Condominio in base alla delibera assembleare di approvazione del consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018. L’ingiunto condomino proponeva opposizione sostenendo di aver già versato, ad estinzione dei debiti di cui al consuntivo 2017, l’importo di Euro 3683,43. Il giudice di pace confermava il decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza il condomino interponeva appello. Il giudice di seconde cure respingeva l’appello, rilevando che la delibera di approvazione delle spese relative a gestioni precedenti al 2017, posta a fondamento della domanda monitoria, non era stata impugnata benché l’appellante avesse partecipato alle assemblee. Secondo la sentenza, nessuna contestazione poteva esser più mossa alla deliberazione condominiale neppure da un punto di vista formale, poiché il consuntivo conteneva l’indicazione delle causali delle spese anche con riferimento alle gestioni pregresse, spese cui doveva concorrere anche il ricorrente.

Avverso tale sentenza il condomino proponeva ricorso per cassazione lamentandosi in particolare del fatto che il giudice di secondo grado avesse ritenuto definitiva la delibera di approvazione dei consuntivi per mancanza di impugnazione. I giudici di legittimità affermavano che “il consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un ‘nuovo fatto costitutivo’ del credito stesso” (cfr. Cassazione Civile n. 4489/2014; Cassazione Civile n. 20006/2020).  In tal caso vigeva il principio che “ nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale con cui siano state approvate le spese, nonché dei relativi documenti” (Cassazione Civile n. 7569/1994). Altresì, sostenevano che “La delibera condominiale di approvazione costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme: l’ambito dell’opposizione è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza e validità della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cassazione S.U. n. 26629/2009; Cassazione Civile n. 5254/2011; Cassazione Civile  n. 4672/2017). In sostanza, dall’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore, che è munito della forza vincolante propria degli atti collegiali, ai sensi dell’art. 1137 c.c., comma 1 (Cass. n. 4306/2018), discende l’insorgenza, e quindi anche la prova, dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell’edificio” (Cassazione Civile n. 11981/1992). Nel caso de quo, il giudice di secondo grado aveva rilevato che la delibera di approvazione del consuntivo 2017 non era stata impugnata, benché il condomino fosse presente all’assemblea, deducendone correttamente che nessuna contestazione poteva esser sollevata nel giudizio di opposizione, essendosi la delibera ormai consolidata.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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