D. Buoni fruttiferi postali e morte dell’intestatario: chi può riscuoterli?
R. In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento. Questo il principio di diritto espresso nella ordinanza n. 4280/2022, emessa dalla VI sezione civile della Suprema Corte.
L’art. 187, sotto la rubrica “Rimborso a saldo”, stabilisce per quanto interessa: “1 – Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 – Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione sopra nuovi libretti…”.
Il successivo art. 203, inserito nel decreto, Titolo VI, “Buoni postali fruttiferi”, rubricato “Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, stabilisce: “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”. La tesi dell’applicabilità dell’art. 187, ai buoni postali fruttiferi, attraverso l’art. 203, muove essenzialmente dall’assunto dell’omogeneità morfologica tra l’uno e l’altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell’assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario. A conferma della ritenuta compatibilità della previsione dettata dall’art. 187, con la disciplina dei buoni fruttiferi, si assume che tale norma risponderebbe ad una ratio di tutela dell’erede o degli eredi dell’intestatario defunto, i quali, subentrati per effetto dell’apertura della successione nel diritto di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l’intero dal cointestatario superstite.
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