Se il regolamento condominiale permette l’utilizzo dello stendino sul ballatoio a patto che non impedisca il passaggio dei condomini residenti, non si ritiene possibile vietarne in assoluto l’uso. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Monza, sez. II, sentenza, 24 novembre 2021, n. 2161

Il caso. Due condomini chiedevano al Giudice competente di accertare l’illiceità ex art. 1102 c.c. ed ex art. 14 del regolamento condominiale dello stabile e di inibire ad un’altra condomina il collocamento di uno stendino sul ballatoio comune che impediva il passaggio dei suddetti due residenti verso il proprio appartamento. Il giudice dava ragione agli attori.

Avverso tale sentenza la condomina soccombente interponeva appello denunciando, tra i vari motivi, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Il giudice di seconde cure stabiliva che il Giudice di Pace, accertando la violazione dell’art. 1102 c.c. e del citato regolamento condominiale, aveva ritenuto che, da un lato, la condotta della condomina non potesse dirsi conforme ai principi di cui ai parametri normativi di fonte legale e negoziale richiamati, e,  d’altro lato, che la pretesa azionata dagli altri due residenti, diretta ad inibire il posizionamento di qualsiasi stendino sulla porzione immobiliare comune, fosse anch’essa non in sintonia con le regole fissate dalla legge e dal regolamento condominiale. Infatti, dal momento in cui il regolamento condominiale consentiva di mettere sui ballatoi in prossimità della propria abitazione stendini di dimensioni normali che non impedivano il passaggio degli altri residenti, non si era ritenuto possibile vietare in assoluto l’uso dei suddetti stenditoi. Pertanto, il giudice aveva inibito alla condomina l’utilizzo di uno stendino di dimensioni superiori ai 52 cm di profondità e di 80 di larghezza, disponendo anche che lo stesso dopo l’asciugatura dovesse essere immediatamente tolto per liberare il pianerottolo. Alla luce di tutto ciò, il Tribunale non riteneva riscontrabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. e a sostegno della propria decisione ricordava che “il giudice di merito incorre nel vizio extrapetizione quando attribuisce alla parte un bene non richiesto perché non compreso neppure implicitamente o virtualmente nelle deduzioni o allegazioni” (Cassazione, sez. I, sentenza n. 12014 del 07.05.2019), avendo riguardo – nell’individuazione dell’oggetto della domanda – “al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto” (Cassazione, sez. I, sentenza n. 961 del 28.01.2000).

Per tali motivi, il Tribunale rigettava il ricorso.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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