Per il furto occorso nell’appartamento di una condomina, in caso di riscontro, in modo univoco, di elementi quali il furto, le modalità di accesso all’appartamento, l’assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza di porta blindata nell’appartamento, sono responsabili, in solito, sia il Condominio che la ditta esecutrice dei lavori di straordinaria manutenzione. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile, sez. VI – 3, ordinanza, 27 dicembre 2021, n. 41542.

Il caso. Una condomina citava innanzi al Tribunale competente il Condominio e la ditta deducendo di aver subito, nell’appartamento dei propri genitori presso il quale aveva il domicilio, sito al quinto piano dello stabile, un furto di oggetti preziosi per un valore complessivo di Euro 33.925,00, furto agevolato dalla presenza di una impalcatura, posta a ridosso dell’edificio dalla ditta esecutrice dei lavori di manutenzione straordinaria di cui i ladri si erano serviti per raggiungere l’appartamento. Altresì, chiedeva la condanna di entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni. Il giudice di prime cure, acquisite prove testimoniali e i verbali di polizia giudiziaria redatti dall’agente che era intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, riteneva che entrambi i convenuti fossero responsabili: l’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per aver omesso la dovuta diligenza nel posizionare l’impalcatura, ed il Condominio, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per omessa custodia. Conseguentemente, entrambi in solido, venivano condannati a risarcire la somma di Euro 33.925,00.

Interposto gravame, i giudici di seconde cure, confermavano la responsabilità del Condominio e della ditta, escludevano ogni ipotesi di corresponsabilità della persona derubata e riducevano, in via equitativa, a 10.000,00 euro il risarcimento del danno.

Avverso tale sentenza il Condominio proponeva ricorso per cassazione. La Suprema Corte riteneva corretto e condivisibile l’operato della Corte d’Appello che aveva valorizzato il resoconto fornito dall’agente di Polizia chiamato dalla derubata subito dopo la scoperta del furto. Sostanzialmente, era evidente il valore dei dati evidenziati, in modo univoco, dall’esponente delle forze dell’ordine, ovvero “il furto, le modalità di accesso all’appartamento, l’assenza di sistemi di allarme e di illuminazione sulle impalcature, la presenza di porta blindata nell’appartamento”. Da tutto ciò era palese che tali elementi avessero facilitato l’opera dei ladri e che del danno subito dalla persona derubata fossero responsabili il Condominio e la ditta esecutrice dei lavori.  

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Omessa manutenzione delle parti comuni:il condomino danneggiato partecipa alle spese riparatorie