Configura illecito amministrativo e, pertanto, è legittima la multa per il proprietario della vettura lasciata in sosta nelle strisce blu oltre la scadenza del tagliando acquistato subito dopo avere ultimato la manovra di parcheggio. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza, 10 marzo 2022, n. 7839.

Il caso. Una donna agiva contro il Comune contestando la multa rinvenuta sul parabrezza della sua vettura rimasta parcheggiata, in un’area di sosta regolamentata, oltre l’orario esposto nel ticket, regolarmente acquistato subito dopo avere piazzato il veicolo nelle strisce blu. Il Giudice di prime cure dava ragione alla donna.

Avverso tale sentenza il Comune proponeva appello e il Giudici di seconde cure, in riforma della pronuncia di primo grado, ritenevano legittima la multa a carico della donna sostenendo che “la sosta dell’automobile nelle strisce blu con il ticket scaduto configura un illecito amministrativo, al pari di quanto avviene nel caso in cui l’automobilista non si munisca affatto del biglietto.”

Avverso tale sentenza la donna proponeva ricorso per cassazione sostenendo che “chi paga il ticket ma non integra il versamento per le ore successive non incorre in alcuna violazione del Codice della strada, bensì soltanto in una violazione dell’obbligazione contrattuale, sorta nel momento in cui si acquista il ticket. Il legislatore avrebbe distinto la sosta a pagamento dalla sosta regolamentata prevedendo la potestà sanzionatoria solo in caso di sosta regolamentata, con illegittima estensione analogica della norma sanzionatoria, in violazione del principio di legalità.” La Suprema Corte affermava che il Tribunale si fosse conformato al costante orientamento della Corte (Cass. sez. VI, 21.05.2021, n. 14083; Cass., sez. II, 3.08.2016, n. 16258), secondo cui “la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art.7 C.d.S., comma 15, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”, introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell’offerta di sosta.” Inoltre, come già affermato in precedenti pronunce (Cass., Sez. II, 25 febbraio 2008, n. 4847; Cass. Sez. II, 4 ottobre 2011, n. 20308), “l’art. 157 C.d.S., prevede due distinte condotte: quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto.” Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’art. 157 C.d.S., comma 8, prevedeva per la loro violazione la medesima sanzione. L’espressione “dispositivo di controllo di durata della sosta”, utilizzata dell’art. 157 C.d.S., comma 6, valeva a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula era la medesima di quella usata dalla disposizione del Codice della Strada che consentiva ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. f). La sentenza della Sezione II, settembre 2008, n. 22036, aveva affermato che “là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata.” A sua volta, la Sez. 6-2, 9 gennaio 2012, n. 30, aveva cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso “che nell’ipotesi di cui all’art.7 C.d.S., superata l’ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all’art. 157 C.d.S. “, sul rilievo – non condiviso dalla Corte di legittimità – che nel primo caso “scatti soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta”. Questo orientamento era stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile aveva infatti affermato che “la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il C.d.S., senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.” Il Giudice di primo grado aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte ed aveva ritenuto che, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protraesse oltre l’orario per il quale era stata corrisposta la tariffa, si incorreva in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta era un atto di regolamentazione della sosta stessa. Il Tribunale aveva, quindi, ritenuto che la sosta del veicolo della ricorrente, con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato, aveva natura di illecito amministrativo e di inadempimento contrattuale.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta