Va annullata la delibera assunta dal Condominio per difetto di ricezione dell’avviso di convocazione da parte di un condomino. Questo è quanto stabilito dal Tribunale Roma, sentenza, 18 febbraio 2022, n. 2636
Il caso. Una condomina citava in giudizio il Condominio chiedendo l’annullamento della delibera condominiale per violazione delle forme di convocazione. L’attrice impugnava la delibera lamentando di non aver ricevuto la convocazione per la relativa assemblea. “In materia di condominio, la disposizione di cui all’art. 1136 co. VI c.c. – secondo cui l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione – comporta che ogni condomino ha diritto di intervenire all’assemblea e deve quindi essere messo in condizione di farlo ricevendo l’avviso di convocazione nel termine indicato dall’art. 66 disp. att. c.c., se non è previsto un termine pattizio maggiore (Cass. 22.11.1985, n.5769); il vizio derivante dall’omessa convocazione, incidendo sulla corretta formazione della volontà collegiale, comporta l’annullabilità della delibera, come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.4806/2005), e la prova dell’avvenuta convocazione entro tale termine spetta al condominio”. L’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea ricordando che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, l’avviso deve essere non solo inviato ma anche ricevuto dal condomino entro il termine stabilito (Cass. n. 5769/1985), proprio alla luce della ratio della norma, che mira ad assicurare la conoscenza, o anche solo la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del condomino dell’esistenza di un’assemblea e degli argomenti che in essa si discuteranno”. Nel caso de quo, infatti, il Condominio non aveva assolto tale onere probatorio, limitandosi a produrre copia della raccomandata spedita tramite posta privata e consegnata al portiere dello stabile. A tal proposito il Tribunale rammentava che dal 2011, grazie al processo di liberalizzazione del mercato postale, l’avviso di convocazione dell’assemblea di Condominio poteva avvenire anche tramite servizio postale privato. Nel caso in esame, però la raccomandata era stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità. Tale notifica, pertanto, doveva considerarsi nulla e non in grado di comprovare l’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione.
Per tali motivi il Tribunale accoglieva la domanda e, per l’effetto, annullava la delibera impugnata per difetto di ricezione dell’avviso di convocazione della stessa.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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