D. I generi alimentari rubati nel supermercato da mendicante integrano lo stato di necessità?
R. In questa decisione la Corte di Cassazione lo ha escluso. Lo stato di indigenza non rappresenta una giustificazione per l’azione criminosa compiuta. Anche tenendo conto del valore del bottino. Nessuna giustificazione per il mendicante che ruba generi alimentari in un supermercato. A maggior ragione, poi, quando il bottino è così corposo da non poter essere collegato alla soddisfazione di un impellente bisogno alimentare. Ricostruito facilmente l’episodio, cioè il furto di generi alimentari in un supermercato, i giudici di merito ritengono sacrosanta la condanna dell’uomo – un mendicante senza fissa dimora – individuato come responsabile del ladrocinio. Col ricorso in Cassazione il difensore punta proprio sulla condizione di disagio vissuta dal suo cliente. E in questa ottica egli pone in rilievo «lo stato di necessità» che ha spinto il suo cliente «a sottrarre beni di genere alimentare» in un supermercato. Questo fondamentale dettaglio rende irrilevante, secondo il legale, anche il riferimento alla «quantità dei beni sottratti», ritenuta dai giudici di merito «non necessaria per soddisfare un bisogno primario».
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