D. Un cittadino può denunciare un pericolo all’Autorità e quali sono le modalità?

R. Certamente un cittadino può e deve denunciare qualsiasi concreto pericolo alle Autorità (ad es. Procura della Repubblica; Forze dell’Ordine; VV.FF.; autorità amministrative ecc.) ma deve fare attenzione nel valutare attentamente la reale situazione fattuale. Se il pericolo è inesistente (rischio di incendio, crollo, consumazione reato ecc.) il cittadino che ha attivato ingiustamente  la “macchina giudiziaria e/o investigativa” può essere denunciato per il reato, previsto e punito, ex art. 658 cod. pen. vale a dire per procurato allarme!

Si tratta di un reato punito dall’articolo 658 del codice penale che, testualmente, recita: «Chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda da 10 a 516 euro».

Attenzione, quindi, alle denuncie seriali infondate che possono portare all’incriminazione del denunciante il quale deve attentamente valutare il suo comportamento.

 

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