Il Sindaco e il potere di regolare gli orari di apertura dei locali

L’amministrazione comunale ha il potere di regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, graduando gli orari di apertura e chiusura al pubblico, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20073/2018, depositata il 30 luglio.

Il caso. Una società proponeva opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dal Comune di appartenenza che contestavano tutte la violazione delle prescrizioni contenute in un’ordinanza comunale limitatrice dell’orario di chiusura notturno degli esercizi collocati su una trafficata via del paese.

L’opposizione veniva rigettata dal Giudice di Pace competente, con sentenza confermata in grado d’appello dal Tribunale.

La società proponeva ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui questa aveva riconosciuto le sanzioni irrogate sulla base dell’ordinanza comunale emessa ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 267 del 2000 e sostenendo che tale norma di carattere generale non accordava al sindaco il potere di imporre limitazioni agli orari di apertura e chiusura dei locali. Sostenevano gli Ermellini che le amministrazioni comunali potevano regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo applicabile ratione temporis), graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico. Tale potere veniva ridimensionato nei suoi contenuti dall’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella L. n. 214 del 2011 (c.d. decreto “salva Italia”), che aveva riformato l’art. 3 del D.L. n. 223 del 2006 statuendo, che “le attività commerciali, come individuate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni… (quali) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”. Tuttavia “la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica” (Consiglio Stato, 30 giugno 2014, n. 3271).

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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