Conducente non identificato e responsabilità del proprietario del veicolo

Conducente non identificato e responsabilità del proprietario del veicolo

D. Se il conducente non è identificato, il proprietario del veicolo risponde dell’infrazione?

R. Il proprietario di un autoveicolo può validamente contestare un’infrazione amministrativa commessa da un soggetto terzo alla guida del veicolo se ne fornisce le generalità. Diversamente, il proprietario risponde dell’infrazione. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 29593/17; depositata l’11 dicembre)

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CNF e le linee guida per regolare le modalità di mantenimento dei figli

CNF e le linee guida per regolare le modalità di mantenimento dei figli

Dal CNF le linee guida per regolare le modalità di mantenimento dei figli

Il CNF ha approvato le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, individuando le distinzioni tra l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie. In particolare le linee guida si occupano di facilitare e rendere più trasparente la distinzione tra il mantenimento ordinario e la determinazione delle spese straordinarie. All’interno del documento, pertanto, sono individuati i criteri di distinzione delle due voci di credito, prevedendo le modalità di identificazione delle spese ordinarie e straordinarie in caso di mancata espressa pattuizione e/o accordo tra le parti sul punto, anche in relazione alla distinzione tra le spese “extra assegno” obbligatorie e quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori.
Infine le linee guida si occupano delle modalità di rimborso al genitore anticipatario e chiariscono il rapporto tra l’assegno di mantenimento e gli assegni familiari e gli adempimenti necessari per la deducibilità fiscale delle spese straordinarie.

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Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione

Licenziamento disciplinare e immediatezza della contestazione

Licenziamento disciplinare:  l’immediatezza della contestazione è relativa

In caso di licenziamento disciplinare, il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto della complessità dell’organizzazione aziendale e delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 29056/2017, depositata il 5 dicembre.

Il caso. La Corte di Appello territoriale confermava la pronuncia emessa dal Tribunale competente con la quale era stato dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dirigente che impugnava il provvedimento espulsivo lamentando in primis la tardività della contestazione disciplinare rispetto all’addebito e in secundis la sproporzionalità tra addebito e sanzione disciplinare espulsiva.

Avverso tale sentenza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo la società ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. (art. 7 St. lav. e artt. 27 CCNL Dirigenti 25.11.1009 e 61 CCNL Attività Ferroviario del 16.4.2003) in ordine alla tempestività della contestazione disciplinare. In sostanza deduceva che erroneamente la Corte territoriale aveva individuato il momento della conoscibilità dei fatti, da cui far discendere la verifica sulla tempestività dell’incolpazione, che andava individuato nel giugno 2010 e non in precedenza (febbraio 2009). Con il secondo motivo la società censurava la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. (artt. 2119 e 2106 c.c.) in ordine alla legittimità e proporzionalità del licenziamento. Sosteneva, infatti, l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non era stato ritenuto legittimo per giusta causa il recesso che doveva essere valutato, quanto alle mancanze addebitate al lavoratore, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo; precisava, in seguito, che anche se non si fosse voluta ritenere operante la previsione di cui all’art. 2119 c.c., comunque il licenziamento avrebbe dovuto considerarsi giustificato.

Il primo motivo veniva ritenuto infondato dalla Suprema Corte, la quale riaffermava un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza in materia di licenziamento disciplinare ovvero” l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida (cfr. tra le altre Cass. n. 19115/2013). Il principio dell’immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per potere contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall’altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile (cfr. Cass. n. 13167 del 2009)”. Il Supremo Collegio continuava affermando che  “il criterio dell’immediatezza va inteso in senso relativo, poiché si deve tenere conto delle ragioni che possono far ritardare la contestazione, tra cui il tempo necessario per l’espletamento delle indagini dirette all’accertamento dei fatti, la complessità dell’organizzazione aziendale, e la valutazione in proposito compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata priva di vizi logici (cfr. tra le altre Cass. 12.1.2016 n. 281)”. Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva avuto contezza del fatto suscettibile di sanzione disciplinare già nel dicembre 2008, grazie ad una relazione della Commissione di Inchiesta, poi integrata nel febbraio 2009, tuttavia la contestazione era intervenuta solo nel luglio 2010, impedendo una buona difesa del lavoratore (i fatti contestati erano molto lontani nel tempo) e instaurando in lui la ragionevole convinzione che il fatto potesse non avere rilevanza disciplinare. Ne conseguiva che, ove la contestazione fosse tardiva, l’esercizio del potere disciplinare era precluso e la sanzione irrogata era illegittima. Nel caso di specie, quindi, era illegittimo il licenziamento.

Con riguardo al secondo motivo, questo veniva dichiarato assorbito dal primo. Gli Ermellini ritenevano che qualsiasi eccezione sulla sproporzionalità della sanzione espulsiva rispetto all’addebito contestato era irrilevante o assorbibile e, se la contestazione non era immediata, il potere disciplinare non poteva essere esercitato. Quindi, la violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori precludeva la possibilità di valutare le condotte che avevano causato il licenziamento (o comunque la sanzione disciplinare conservativa).

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il primo motivo, dichiarava assorbito il secondo e condannava la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. 

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Licenziamento e trasferimento illegittimo

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D. Può essere licenziato il lavoratore che si oppone al trasferimento illegittimo?

R. Il trasferimento di un lavoratore disposto in carenza di sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive costituisce inadempimento datoriale, cui il lavoratore può reagire ai sensi dell’art. 1460, comma 1, c.c., rifiutando di prendere servizio nella sede di destinazione e mettendo, però a disposizione le proprie energie lavorative presso l’originaria sede di lavoro. Per tale motivo, il licenziamento intimato dall’azienda per il rifiuto del lavoratore a prestare servizio nella sede di destinazione è illegittimo poiché non sorretto da giustificato motivo soggettivo. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29054/17; depositata il 5 dicembre)

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Violazione degli obblighi informativi

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D. Se la banca viola gli obblighi informativi, il contratto è nullo?

R. L’esonero della banca dalla responsabilità in cui essa incorre per dare esecuzione ad un ordine inadeguato non dipende dalla semplice conferma scritta del cliente (o dalla registrazione dell’ordine, se impartito telefonicamente), rilevando, piuttosto, che il giudizio di inadeguatezza espresso dall’intermediario, segua a una chiara esplicitazione delle avvertenze di cui all’art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998 secondo cui gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordin

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