Infrazioni disciplinari e licenziamento

Infrazioni disciplinari e licenziamento

Dopo quante infrazioni scatta il licenziamento?

Il licenziamento “per recidiva” è irrogabile a partire dalla quarta mancanza infra-annuale per la quale sia prevista la sospensione, nel qual caso la parte datoriale dovrà provvedere a contestare la nuova specifica mancanza precisando che la stessa realizza la recidiva oltre la terza volta nell’anno solare rispetto a tre mancanze precedenti e solo allora potrà intimare il licenziamento, sempre che non decida di irrogare una sanzione diversa. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17912/2016, depositata il 12 settembre.

Il caso. La Corte d’appello territoriale accoglieva l’impugnazione di un direttore di un supermercato rilevando che, in difetto di contestazione di una nuova infrazione, il datore di lavoro non avrebbe potuto nuovamente esaminare le precedenti mancanze per le quali aveva già usato il suo potere disciplinare dopo aver irrogato le sanzioni della sospensione dalla retribuzione e dal servizio e, perciò, non avrebbe potuto applicare per quelle stesse infrazioni, sia pure unitariamente considerate ai fini della recidiva, una più grave sanzione ovvero il licenziamento.

La società proponeva ricorso per cassazione.

Nel ricorso, la società, proponeva un solo motivo ovvero la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., dell’art. 225 dei CCNL delle Aziende del terziario, distribuzione e servizi e dell’art. 7, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori, il tutto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La società contestava, in modo particolare, l’interpretazione della citata norma collettiva data dalla competente Corte d’Appello secondo la quale “la stessa prevede la possibilità di irrogare il licenziamento per recidiva a partire dalla quarta mancanza commessa entro l’anno solare, solo in occasione di una nuova specifica mancanza disciplinare”. La ricorrente, invece, riteneva che in base all’interpretazione letterale del testo della norma si deduceva che la stessa non prevedesse in alcun modo che il licenziamento “per recidiva” dovesse essere associato ad una nuova mancanza disciplinare. Altresì, anche tenendo conto della volontà comune dei contraenti si giungeva alla soluzione che la recidiva rappresentasse, al pari delle altre mancanze, un autonomo elemento costitutivo di una delle infrazioni disciplinari preventivamente individuate dal citato art. 225 dei CCNL delle Aziende del terziario, distribuzione e servizi. La previsione contrattuale della recidiva, come autonomo elemento costitutivo di un illecito disciplinare, comportava, secondo la difesa della parte ricorrente, che la stessa non dovesse essere intesa nella fattispecie come mero criterio di determinazione della sanzione proporzionata all’illecito contestato.

Tale motivo, però, per la Suprema Corte era infondato. Infatti, proprio in virtù dell’interpretazione letterale della norma collettiva di riferimento, la Corte d’Appello era giunta a ritenere che “il licenziamento è irrogabile a partire dalla quarta mancanza infra-annuale per la quale sia prevista la sospensione, nel qual caso la parte datoriale dovrà provvedere a contestare la nuova specifica mancanza precisando che la stessa realizza la recidiva oltre la terza volta nell’anno solare rispetto a tre mancanze precedenti e solo allora potrà intimare il licenziamento, sempre che non decida di irrogare una sanzione diversa”. Infatti, la norma di cui all’art. 225 del CCNL delle Aziende del Terziario, distribuzione e servizi, non lasciava nessun dubbio laddove prevedeva «il licenziamento senza preavviso, tra l’altro, per la “recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi”, per cui l’interpretazione datane dalla Corte di merito è rispettosa del suddetto canone interpretativo».

Conseguentemente, la Corte d’Appello aveva accertato che la società, pur potendo irrogare il licenziamento per “recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione” in occasione della quarta mancanza, non lo aveva fatto, scegliendo di irrogare una sanzione conservativa, consumando in tal modo definitivamente il proprio potere disciplinare.

Alla luce di quanto sopra, il ricorso veniva rigettato.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Reati tributari e determinazione dell’imposta evasa

Reati tributari e determinazione dell’imposta evasa

D. Spetta al giudice penale determinare l’imposta evasa, tenendo conto degli elementi negativi detraibili?

R. Per la determinazione dell’imposta sottratta, anche ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 ed anche al fine della verifica del superamento delle soglie di rilevanza penale applicabili, deve tenersi conto anche degli elementi negativi di reddito, a condizione che siano legittimamente detraibili, spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’imposta dovuta, attraverso una verifica che può sovrapporsi ed anche eventualmente venire in contraddittorio con quella eventualmente effettuata avanti al giudice tributario. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39379/16; depositata il 22 settembre)

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Magistrati e sanzioni disciplinari

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D. Risponde il Magistato in caso di lesione al’onore e al decoro altrui?

R. L’offesa recata dal Magistrato all’onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea a incidere sulla credibilità e sull’immagine dell’autore anche qualora la condotta non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per altre ragioni di fatto, dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 18564/16; depositata il 22 settembre)

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Risarcimento danni e prescrizione

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D. Diritto al risarcimento: il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno è riconoscibile?

R. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18606/16; depositata il 22 settembre)

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Volontaria esposizione a rischi r risarcimento danni

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D. Si tuffa, senza saper nuotare, nel mare agitato: hanno diritto al risarcimento gli eredi?

R. La persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 18619/16; depositata il 22 settembre)

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