da Anna Maria Cupolillo | Set 15, 2016 | Senza categoria
D. Sì all’adozione del minore se non si è in grado di offrirgli uno stabile progetto di vita?
R. In tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione di abbandono quando la situazione familiare è tale da compromettere in maniera grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato non in astratto ma in concreto, cioè in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità.(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17945/16; depositata il 13 settembre)
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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.
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da Anna Maria Cupolillo | Set 15, 2016 | Senza categoria
D. Fallimento: valida la notifica via PEC (anche) alla società cancellata dal Registro delle Imprese?
R. La notifica (prima via PEC, poi presso la sede sociale e infine presso la casa comunale) del ricorso per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 15, comma 3, l. fall., è valida anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese. Infatti, il giudice è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17946/16; depositata il 13 settembre)
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da Anna Maria Cupolillo | Set 15, 2016 | Senza categoria
D. La competenza del giudice di domicilio del creditorevale solo per le obbligazioni liquide?
R. Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’articolo 1182, terzo comma, c.c. sono – sia agli effetti della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 3 c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 ultima parte c.p.c.- esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 17989/16; depositata il 13 settembre)
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da Anna Maria Cupolillo | Set 14, 2016 | Senza categoria
L’addebito dell’I.V.A. alle spese di spedizione della bolletta telefonica è legittima?
Le spese di spedizione della fattura telefonica riguardano l’esecuzione della prestazione dedotta in contratto, facendo così parte della base imponibile soggetta ad IVA ex art. 13 D.P.R. 633/1972. A nulla rileva, quindi, che tali spese siano affrontate dalla compagnia in regime di esenzione I.V.A. ex art. 1. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 176555/2016, depositata il 6 settembre.
Il caso. Il fatto nasceva da una sentenza di appello con cui il Tribunale competente aveva confermato la pronuncia di primo grado che condannava una compagnia telefonica alla restituzione, in favore dell’utente, degli importi corrisposti a titolo di I.V.A. sulle spese di spedizione postali delle bollette telefoniche, in quanto non dovute.
La società telefonica ricorreva in Cassazione sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10, n. 16 e 13 del D.P.R. 633/1972, rapportato all’art. 360 c.p.c. n. 3, in quanto il Tribunale adito avrebbe assolutamente trascurato il principio di diritto di segno contrario espresso dalla giurisprudenza in numerose occasioni.
Infatti, la Suprema Corte in molteplici occasioni aveva, con precisione, ricostruito il rapporto tra utente e compagnia telefonica dal punto di vista contrattuale. Esaminando le condizioni generali del contratto di telefonia era emerso per le spese di spedizione postali la natura di costo da addebitare. Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, si trattava di un costo che non era anticipato in nome e per conto del cliente ma soltanto per conto e nell’interesse della compagnia telefonica. Tale ricostruzione impediva chiaramente di sussumere la fattispecie in quella di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972.
In poche parole la spesa di spedizione postale della fattura affrontata dalla compagnia telefonica, riferendosi ad un servizio necessario per l’esecuzione del contratto con l’utente doveva necessariamente essere ricompresa nella base imponibile; ciò sebbene la società non ne affrontasse il costo con applicazione dell’I.V.A. trattandosi di spesa in regime di esenzione ex art. 10 n. 16 D.P.R. 633/1972.
In effetti l’esenzione prevista dall’articolo 10 n. 16 del D.P.R. n. 633/1972 riguardava soltanto chi aveva rapporto diretto con il gestore del servizio postale e non esisteva una norma specifica che prevedesse il trasferimento del beneficio dell’esenzione in capo all’utente per il quale la società era ricorsa al sistema postale.
Per queste ragioni il ricorso presentato dalla compagnia telefonica veniva accolto integralmente.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Set 13, 2016 | Senza categoria
D. Fallimento: valida la notifica via PEC all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese?
R. Le esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obblighi di speditezza e operatività al quale è improntato il procedimento concorsuale giustificano che il Tribunale resti esonerato dall’adempimento di ulteriori formalità allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. In tale situazione rientra anche l’imprenditore individuale che, cancellatosi dal registro delle imprese per cessata attività, abbia disattivato la propria casella PEC anche nel periodo dell’anno successivo nel quale, ex art. 10 l. fall., egli può essere dichiarato fallito. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza n. 17884/16; depositata il 9 settembre)
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