R. In tema di richiesta di protezione umanitaria, il paventato rischio di scioglimento del vincolo coniugale in caso di ritorno in patria non evidenza alcun pericolo persecutorio per il richiedente, né in senso stretto né in senso lato. Conseguentemente, si rivela logica e coerente la decisione di rigetto della domanda di protezione umanitaria.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 15938/20; depositata il 24 luglio)
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In presenza di delibera di approvazione di interventi straordinari, la
mancata approvazione del consuntivo non può essere d’ostacolo alla riscossione
dei contributi in quanto la delibera assembleare ha ex se valore costitutivo
della relativa obbligazione di contribuzione. Di conseguenza, l’amministratore
del Condominio è comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero
degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso. Questo è
quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Vi Civile – 2, ordinanza n.
15696/2020, depositata il 23 luglio.
Il caso. L’Istituto Autonomo Case Popolari proponeva
opposizione al decreto ingiuntivo intimatogli dal Tribunale competente, su
domanda del Condominio, per il pagamento dell’importo
di Euro 19.087,30, relativo ad oneri condominiali ordinari e straordinari. Il
giudice di prime cure accoglieva in parte l’opposizione, stante il difetto di prova degli oneri
straordinari.
Avverso tale sentenza, il Condominio interponeva appello che veniva
respinto in quanto, secondo i Giudici di merito, i documenti giustificativi e
contabili delle spese sopportate prodotti in giudizio consistevano in un
semplice riepilogo di bollette condominiali. Altresì, evidenziavano che il consuntivo per lavori straordinari
non era stato ancora approvato dall’assemblea ed in mancanza di tale atto
deliberativo, l’amministratore non poteva esigere il pagamento del credito.
Avverso tale sentenza, il Condominio proponeva ricorso per Cassazione richiamando
il verbale assembleare, prodotto in sede monitoria, con il quale erano stati approvati il lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio, le tabelle millesimali, parimenti
esibite in giudizio, ed il bilancio consuntivo dei lavori di manutenzione. In sintesi, secondo il
ricorrente, il rigetto della domanda era giustificato per la carenza di
documentazione attestante gli esborsi fatti e le motivazione degli stessi,
senza confutare l’efficacia dimostrativa dei documenti prodotti a sostegno dell’azione
pretesa creditoria. Preliminarmente, il Supremo Collegio evidenziava come “la
dottrina ravvisa un duplice oggetto della deliberazione assembleare che approvi
un intervento di ristrutturazione delle parti comuni: 1) l’approvazione della
spesa, che significa che l’assemblea ha riconosciuto la necessità di quella
spesa in quella misura; 2) la ripartizione della spesa tra i condomini, con
riguardo alla quale la misura del contributo dipende dal valore della proprietà
di ciascuno o dall’uso che ciascuno può fare della cosa. Se, allora,
l’approvazione assembleare dell’intervento, ove si tratti lavori di
manutenzione straordinaria, ha valore costitutivo della obbligazione di
contribuzione alle relative spese, la ripartizione, che indica il contributo di
ciascuno, ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere
in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i
criteri di calcolo stabiliti dalla legge (o da un’eventuale convenzione) (arg.
da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477; Cass. Sez. 2, 03/12/1999, n. 13505; Cass. Sez.
2, 15/03/1994, n. 2452; Cass. Sez. U,
05/05/1980, n. 2928). L’approvazione assembleare dello stato di ripartizione
delle spese è, piuttosto, condizione indispensabile per la concessione dell’esecuzione
provvisoria al decreto di ingiunzione per la riscossione dei contributi, ai
sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., comma 1, giacché ad esso il legislatore ha
riconosciuto un valore probatorio privilegiato in ordine alla certezza del
credito del condominio, corrispondente a quello dei documenti
esemplificativamente elencati nell’art. 642 c.p.c., comma 1, (Cass. Sez. 2,
23/05/1972, n. 1588). Ove, tuttavia, sia mancata l’approvazione dello stato di
ripartizione da parte dell’assemblea, l’amministratore del condominio è
comunque munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri
condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell’art.
1130 c.c., n. 3. In tale evenienza, l’amministratore può agire in sede di
ordinario processo di cognizione, oppure ottenere ingiunzione di pagamento
senza esecuzione provvisoria ex art. 63, comma 1 disp. att. c.c..” Occorreva,
pertanto, ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
concernente il pagamento di contributi per spese, il Condominio soddisfava
l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale
dell’assemblea condominiale in cui erano state approvate le spese, nonché dei
relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice,
pronunciando sul merito, doveva emettere una sentenza favorevole o meno, a
seconda che l’amministratore dimostrasse che la domanda fosse fondata, e cioè
che il credito preteso sussisteva, era esigibile e che il Condominio ne era
titolare. Da ciò conseguiva che la carenza di “documentazione attestante
gli esborsi fatti e le motivazione degli stessi”, come esposto dalla Corte
d’appello distrettuale, ove comunque fosse provata l’approvazione assembleare
dell’intervento manutentivo, non poteva giustificare la statuizione di
infondatezza della pretesa del Condominio di riscuotere i contributi dai
condomini obbligati ai sensi degli artt. 1123 c.c. e ss.. Né poteva essere
d’ostacolo alla riscossione dei contributi inerenti alla manutenzione
straordinaria approvata dall’assemblea la mancata approvazione del
“consuntivo”, come la sentenza impugnata supponeva conclusivamente,
in quanto (mentre per l’erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di
quelle relative ai servizi comuni essenziali, che non richiedeva la preventiva
approvazione dell’assemblea, l’approvazione era poi richiesta in sede di
consuntivo, perché l’amministratore potesse agire contro i condomini morosi per
il recupero delle quote poste a loro carico), per i lavori di straordinaria
manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, come già
considerato, la delibera assembleare che disponeva l’esecuzione dei detti
interventi aveva ex se valore costitutivo della relativa obbligazione di
contribuzione (Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25839).
Per tali
motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza
impugnata e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità,
ad altra sezione della Corte d’Appello distrettuale.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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È irrilevante
che la violazione di sopraelevazione sia di modesta entità in quanto il
bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale
espresso dal diritto di veduta è stato già effettuato dall’art. 907 c.c. poiché
luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari
di chi li abita. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI. Civile – 2,
ordinanza n. 12328/2020, depositata il 23 giugno.
Il caso. La proprietaria di un immobile agiva in giudizio per chiedere di accertare il proprio diritto di veduta, esercitata dal
terrazzino posto al terzo piano e da una finestra posta nel vano scala
dell’immobile di sua proprietà, che era stato pregiudicato a causa
dell’illegittima sopraelevazione del fabbricato di proprietà dei convenuti. Il
Tribunale competente accoglieva la domanda attorea e, per l’effetto, condannava
i convenuti ad abbassare il tetto della propria costruzione, al fine di
ripristinare la distanza di tre metri dal parapetto del terrazzo.
Avverso
tale sentenza, i convenuti interponevano appello. La Corte d’appello
distrettuale confermava la sentenza di primo grado ed accertava che l’altezza
del parapetto consentiva di esercitare la veduta e che la nuova costruzione non
rispettava la distanza prevista dall’art. 907 c.c., a nulla rilevando l’assenza
di utilità o vantaggio derivante all’attrice dall’effettivo esercizio della
veduta.
Avverso
tale sentenza, gli appellanti proponevano ricorso per cassazione con un unico
motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 900 e 907 c.c.,
nonché contestando l’esistenza del diritto di veduta e, in ogni caso, rilevando
che l’utilitas tratta dall’esercizio del diritto di veduta sarebbe stata così
modesta da non arrecare alcun vantaggio all’attrice. Secondo gli Ermellini, il consulente tecnico aveva accertato che l’altezza del terrazzo consentiva
l’esercizio dell’inspectio e della prospectio e che la sopraelevazione
realizzata dai ricorrenti violava le distanze dei fabbricati dalle vedute. Altresì,
affermavano come “è irrilevante che la violazione fosse di modesta entità in
quanto il bilanciamento tra l’interesse alla medesima riservatezza ed il valore
sociale espresso dal diritto di veduta è stato già effettuato dall’art. 907
c.c. poiché luce ed aria assicurano l’igiene degli edifici e soddisfano bisogni
elementari di chi li abita (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 955 del 16/01/2013).”
Per tali
motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava
la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità.
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R. Non può essere considerato discriminatorio il bando pubblico indetto ex l. n. 68/1999 che preveda il requisito della disoccupazione in capo al portatore di disabilità sia al momento della domanda che all’atto dell’assunzione.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14790/20; depositata il 10 luglio)
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R. Esclusa la responsabilità di un Comune per il presunto mobbing lamentato dal dipendente inquadrato come comandante della Polizia municipale. Presi in esame diversi episodi, frutto di conflittualità ma non caratterizzati da un intento persecutorio nei confronti del lavoratore. Irrilevante anche la patologia che lo ha colpito, patologia connessa con lo stress vissuto in ambito lavorativo.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 14879/20; depositata il 13 luglio)
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