Cerchi grazia? Trovi giustizia. Senza C.U. non si cantano “messe”…

Cerchi grazia? Trovi giustizia. Senza C.U. non si cantano “messe”…

D. 650 euro se si vuole ricorrere al Presidente della Repubblica ?

 R. Si! Gli uffici competenti devono accertare l’avvenuto pagamento. Cerchi grazia? Trovi giustizia. Senza Contributo Unificato  non si cantano “messe”…nemmeno davanti al Presidente della Repubblica. Insomma la tutela dei propri diritti passa sempre più dal portafoglio! Con la circolare n. 9 del 27 marzo 2013, emanata dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali, il Ministero dell’Interno ha evidenziato la necessità che i vari uffici competenti, in base alla materia interessata dal gravame, verifichino l’avvenuto, integrale pagamento del contributo dovuto, assegnando, in caso di omissione, il termine perentorio di un mese. Per i ricorsi presentati prima del 7 luglio 2011 ancora in istruttoria, si deve invece verificare l’osservanza delle disposizioni ratione temporis applicabili in materia di imposta di bollo. A tal proposito ricorda che l’art. 37, comma 6, lett. s), d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nel sostituire l’art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115/2002, alla lettera e), ha introdotto, anche per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento del contributo unificato, determinato nella misura fissa di 600 euro e dovuto per gli atti di gravame presentati in data successiva al 6 luglio 2011.
L’art. 1, comma 25, lett. a), n. 3, n. 228/2012, nel modificare l’art. 37, comma 6, ha inoltre aumentato la misura del contributo dovuto per il ricorso straordinario a 650 euro.

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg

 


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Alcooltest ed errore funzionamento!

Alcooltest ed errore funzionamento!

D. I risultati dell’alcooltest sono sempre validi ?

R. Si, tranne quando lo strumento segnali l’avvenuto errore ! E’ configurabile il reato di guida in stato di ebbrezza anche quando lo scontrino dell’alcooltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura «volume insufficiente», qualora l’apparecchio non segnali espressamente l’avvenuto errore. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 41965/17; depositata il 14 settembre).

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg

 


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Invalidità e ZTL…

Invalidità e ZTL…

D. Chi ha il contrassegno invalidi può accedere alle ZTL ?

R. Il possessore del contrassegno invalidi di cui all’art. 12 d.P.R. n. 503/1996 può liberamente transitare all’interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso a veicoli di trasporto pubblico – secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto – senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 21320/17; depositata il 14 settembre).

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg

 


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Diffamazione a mezzo stampa e tecnicismo atti processuali

Diffamazione a mezzo stampa e tecnicismo atti processuali

PENALE: DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA. L’EVENTUALE ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI TECNICI SONO DA CONSIDERARSI MANIFESTAZIONE DI UN ERRORE SCUSABILE EX ART. 51 COD. PEN.. (documento correlato: Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Penale, sentenza n. 1079 del 19 aprile/04 luglio 2017).

 

La vicenda processuale: Il giornalista estensore di un articolo di stampa pubblicato nell’anno 2009 di un quotidiano regionale calabrese e il suo Direttore venivano condannati in primo grado dal Tribunale di Cosenza per aver leso l’onore e il decoro dell’Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Vibo Valentia che, sebbene fosse stato sottoposto ad indagini in un procedimento inizialmente aggravato dal reato per la metodologia mafiosa, comunque lo stesso non era mai stato destinatario di alcun avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.. Il primo giudice riteneva che nonostante il tecnicismo degli atti processuali (caduta dell’aggravante della metodologia mafiosa ex art. 7 della legge antimafia con provvedimento di stralcio e trasmissione degli atti dalla D.D.A. di Catanzaro alla Procura ordinaria presso il Tribunale di Vibo Valentia, in luogo di un insussistente provvedimento di conclusione delle indagini) il giornalista e il suo direttore andavano ugualmente condannati anche se il contenuto dell’articolo, per riconoscimento dello stesso giudicante di prime cure, era scritto in maniera asettica e rispondente ai fatti tranne per l’atto procedimentale errato riportato nell’articolo incriminato. La condanna si basava sulla considerazione che il giornalista, col proprio articolo, aveva diffuso notizie non corrispondenti al vero e delle quali era facile evincersi una condotta complice e collusa dell’Ufficiale Giudiziario vibonese con la malavita organizzata in cui si annidava come “talpa” un maresciallo dell’arma dei carabinieri. Diversamente a quanto richiesto dal legislatore, al fine di ritenere legittimo il diritto di cronaca esercitato, il giornalista non avrebbe operato accertamenti idonei ad accertare la veridicità dei fatti narrati. Il giornalista e il direttore interponevano atto di gravame e la Corte di appello di Catanzaro, in riforma integrale dell’impugnata sentenza, li assolveva dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. La Corte, pur rilevando la maturata prescrizione dei reati, ha ritenuto sussistente i requisiti previsti dall’art. 129 c.p.p. per pervenire ad una assoluzione nel merito.

 

La decisione della Corte di Appello di Catanzaro: la Corte territoriale catanzarese ha affrontato anche delle questioni preliminari, ritenendole di poterle superare, per poi passare al merito del processo nonostante l’intervenuta prescrizione dei reati. Il giornalista appellante aveva rilevato che il giorno immediatamente successivo alla pubblicazione dell’articolo incriminato, con grande correttezza e serietà professionale, aveva pubblicato un altro articolo (c.d. di approfondimento e da tenere distinto dal c.d. articolo di rettifica che di solito chiedono coloro che si ritengono lesi) precisando la natura degli atti procedimentali (si trattava di uno stralcio e non di un avviso di conclusione delle indagini preliminari) ma si spingeva, addirittura, oltre esprimendo un giudizio prognostico favorevole all’indagato scrivendo di una probabile richiesta di archiviazione. La difesa dell’appellante sottolineava che la notizia pubblicata nell’articolo “incriminato” non poteva considerarsi come una notizia falsa in quanto il giornalista era stato indotto in errore scusabile dall’eccessivo tecnicismo degli atti in questione. Era, quindi, di tutta evidenza, inoltre, il diritto/dovere dell’esercizio del diritto di cronaca in capo al giornalista che si doveva attivare nella ricerca delle notizie al fine di attuare un compiuto pluralismo democratico nell’informazione dei cittadini. Per gli addetti ai lavori, Giudici ovvero operatori del diritto, è agevole distinguere la diversa tipologia degli atti (avviso di conclusione delle indagini preliminari e/o stralcio delle indagini) ma non lo è certamente per un giornalista a cui viene riferita una notizia vera e di interesse per la pubblicazione che deve avvenire in tempi ristretti e veloci al fine di battere la concorrenza. Tra l’altro, si rilevava nei motivi di appello, che il giornalista e il suo Direttore avevano, nell’immediatezza della pubblicazione della notizia, contattato gli uffici della Procura ordinaria di Vibo Valentia interloquendo con alcuni Sostituti procuratori. Si evidenziava, inoltre, che ci si trovava difronte al c.d. giornalismo d’inchiesta quale “species” più rilevante dell’ attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo)  dall’acquisizione “autonoma”, “diretta” e “attiva” della notizia da parte del professionista e non mediata da “fonti” esterne mediante la ricezione “passiva” di informazioni. Ciò comporta, in relazione ai limiti regolatori dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia soprattutto ove ci si trovi in presenza di atti tecnici procedimentali come nel caso che ci occupa. La Corte di appello calabrese sposava pienamente la tesi degli appellanti e motivava sul punto ritenendo sussistente la scriminante dell’errore scusabile e il legittimo esercizio del diritto di cronaca come giornalismo d’inchiesta. La Corte di appello basandosi, fra l’altro, su pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno statuito, com’è noto, che “…il diritto di cronaca, può comportare qualche sacrificio dell’accuratezza della verifica del fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità…” ed ancora “…ricorre l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storico vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze…” (Sez. Prima, sentenza n. 13941 del 08/01/2015 Ud. e depositata in data 02/04/2015 nonché Sez. Quinta, sentenza n. 41099 del 20/07/2016 Ud. e depositata in data 30/09/2016) così si è espressa nella sentenza assolutoria: “…appare evidente che il B. abbia esercitato correttamente il proprio diritto di cronaca ricostruendo i fatti in maniera logica e pertinente, in quanto, sebbene non destinatario di avviso di conclusione delle indagini, all’epoca dei fatti il D. era certamente ancora indagato per il reato di abuso d’ufficio nell’ambito del procedimento M.2”. Inoltre, a riprova della serietà e professionalità, il B. stesso, senza alcuna richiesta di rettifica da parte della persona offesa, ha personalmente provveduto in data 4 marzo del 2009… alla pubblicazione sullo stesso giornale di un approfondimento della notizia pubblicata il giorno prima…”.

La Corte ha ritenuto, quindi, che in capo al giornalista era insussistente una qualsivoglia volontà di arrecare un qualche danno all’immagine o all’onore della persona offesa. Proprio la tempestività della “rettifica”, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, ha potuto ristorare pubblicamente la persona offesa da un danno alla propria immagine. La sussistenza della scriminante ex art. 51 cod. pen. è rappresentata dal fatto che la notizia pubblicata non è di “lapidaria colpevolezza”, essendo indicati i termini problematici e i necessari sviluppi processuali destinati all’obiettivo riscontro degli elementi raccolti dal giornalista. In conclusione la Corte di appello catanzarese, che ha riformato integralmente la sentenza del Tribunale cosentino, ha ritenuto sussistente la sostanziale verità dei fatti (che non deve, quindi, intendersi come corrispondenza assoluta) nonché i requisiti della continenza e dell’interesse pubblico alla divulgazione della notizia (erano interessati al procedimento un Ufficiale Giudiziario e una “talpa” dell’arma dei Carabinieri all’interno di un pericoloso sodalizio criminoso calabrese). Cosa più rilevante è la statuizione che l’eventuale erronea interpretazione degli atti tecnici procedimentali sono da considerarsi manifestazione di un errore scusabile!

 

Avv. Luigi CIAMBRONE

– Patrocinante in Cassazione e Magistrature Superiori –

 

  • Articolo pubblicato su Diritto & Giustizia, Giuffrè Editore Milano, del 12 settembre 2017.

 

NON HAI TROVATO LA SOLUZIONE AL TUO CASO? ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO

img chat


Unknown

praticante-donna-509-jpg

Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN: 

IT21X0760105138285869985872

c/c beneficiario: 285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Abi: 07601

Cab: 05138

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it 

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal veloce appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta


Unknownavvocato_1_big-500-jpg

 


App. AvvExpress. Slide“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”

Avvocato Express una startup da due milioni di utenti

Avvocato Express una startup da due milioni di utenti

“Avvocato Express una start-up in toga in giro per il mondo raggiunge la vetta di due milioni di accessi sulla Piattaforma e vola a Budapest

 

La start up calabrese, fondata nel capoluogo regionale dagli Avvocati Luigi Ciambrone e Antonella Mascaro, con il suo Network di oltre 10.000 Avvocati sul web che da Catanzaro è giunta sin negli U.S.A. – Menlo Park/Silicon Valley- e che tratta l’assistenza legale a pagamento on line, dopo l’evento SES 2016 tenutosi a Berlino in Germania nel mese di giugno del 2016 ora vola a Budapest in Ungheria per festeggiare l’attuale traguardo di ben due milioni di accessi/utenti sulla Piattaforma www.avvocatoexpress.it.

Già nel mese di Aprile di quest’anno la startup calabrese aveva partecipato, rappresentando ancora una volta l’Italia, all’evento “Startup Safary Budapest 2017” ed ora l’amministratore delegato della start-up ritorna in questi giorni nella capitale ungherese la c.d. Parigi dell’Est, per sottoscrivere una partnership con investitori interessati al progetto di “Sim0ne motore giuridico di ricerca gratuito” che attualmente versa nella fase di realizzazione, a cura di uno staff di informatici calabresi, e che a breve sarà pubblicato in rete nella versione beta come intelligenza artificiale. Insomma il primo avvocato di intelligenza artificiale sul web pronto a rispondere alle più svariate domande degli utenti che rappresenteranno i loro quesiti legali.

 

Com’è noto dal 31 Agosto 2017 è entrata in vigore, anche, la nuova legge sulla concorrenza e ci sono forti novità per gli studi legali e altri professionisti (ingegneri, commercialisti, consulenti ecc.). Con l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza gli studi legali formati da uno o pochi avvocati correranno il rischio di uscire fuori dal mercato del lavoro. La Piattaforma catanzarese di Avvocato Express, anche multidisciplinare, diventa quindi la sede ideale per far parte di un nuovo Consorzio fra Avvocati e altre figure professionali e da qui l’interesse di investitori internazionali verso una Piattaforma multidisciplinare. Quello che due anni fa sembrava inusuale e fonte di scetticismo ora potrà/dovrà diventare l’ispirazione a cui aderire: pena l’esclusione dal mercato del lavoro.

L’idea nata anni addietro nel capoluogo regionale ora si pone con una forza attrattiva sempre maggiore ed è stata, già, premiata dal mercato con una valutazione, com’è noto, che sfiora i 10 milioni di euro. La start-up di Avvocato Express è stata oggetto di numerose pubblicazioni tra cui quella sulla prestigiosa rivista internazionale di Private Equity- Venture Capital- Private Debt l’ AIFI di Milano. I soci AIFI sono, com’è noto, le società finanziarie di partecipazione, le società di gestione di fondi chiusi italiani, le advisory companies di fondi chiusi internazionali, le banche italiane e internazionali con una divisione dedicata all’attività di private equity, le finanziarie regionali, le società pubbliche per la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali.

Due milioni di accessi per la Piattaforma calabrese sono davvero un buon viatico verso ulteriori vette all’insegna dell’innovazione nel solco della tradizione.

 

 

Avvocato Express, staff comunicazione