da Avvocato Express | Mar 12, 2016 | Senza categoria
D. Carica la moglie in auto, la porta in un luogo appartato e la costringe a un rapporto intimo: è violenza sessuale?
R. Confermata la condanna per il marito. Dovrà scontare ben 6 anni di reclusione. A suo carico anche i reati di lesioni aggravate e sequestro di persona. L’uomo ha minacciato la moglie con due siringhe.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9937/16; depositata il 10 marzo)
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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.
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da Avvocato Express | Mar 12, 2016 | Senza categoria
D. La Cancelleria notifica il testo integrale della sentenza: atto idoneo a far decorrere il termine breve?
R. No! La comunicazione della sentenza effettuata dalla cancelleria del giudice per posta elettronica certificata, con l’invio del testo integrale del provvedimento, ai sensi dell’art. 45 disp. att. c.p.c., non è idonea a far decorrere il termine breve per le impugnazioni.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 4727/16; depositata il 10 marzo)
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da Avvocato Express | Mar 12, 2016 | Senza categoria
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D. Solo due anni di matrimonio: confermato comunque l’assegno divorzile all’ex moglie?
R. Si! Respinte le obiezioni mosse dall’uomo. Egli dovrà versare 150 euro mensili alla ex coniuge. Irrilevante la breve durata del vincolo matrimoniale. Decisiva, invece, la precaria condizione economica della donna. Così ha deciso la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Ordinanza n. 4797/16 depositata l’ 11 marzo.
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da Avvocato Express | Mar 12, 2016 | Senza categoria
Come tutte le nuove disposizioni normative, anche l’ultima legge approvata dal Senato, che introduce nel nostro ordinamento il reato l’omicidio stradale non è estranea alle polemiche.
Molti la considerano la giusta risposta alla lotta alla pirateria stradale, per altri al contrario rappresenterebbe un decadimento del diritto penale, a causa dell’eccessivo inasprimento delle pene, che non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità tra illecito e sanzione, soprattutto nei confronti di chi infrange il Codice della Strada, per semplice distrazione.
La legge prevede condanne molto severe (fino a 18 anni di carcere), oltre alla sanzione accessoria della revoca della patente e all’arresto in flagranza di reato nei casi più gravi, non solo per chi si mette alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza da alcool, ma anche per chi effettua manovre pericolose.
Secondo il nuovo art. 589-bis c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica media (cioè con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l), sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Nella guida pericolosa sanzionata rientrano:
– l’eccesso di velocità (pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h nei centri urbani; di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, nelle strade extraurbane);
– l’attraversamento di un’intersezione col semaforo rosso;
– la circolazione contromano;
– l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi;
– il sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Sono previste aggravanti per chi non ha la patente o gira con veicolo sprovvisto di assicurazione, ovvero se l’evento cagiona la morte di più persone (fino al triplo della pena), nonché attenuanti se il fatto non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del conducente (fino alla metà della pena).
Alla condanna segue comunque la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
Il nuovo art. 590-bis c.p. prevede che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per quelle gravissime.
Per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti la pena è aumentata da 3 a cinque anni di carcere per le lesioni gravi e da quattro a sette per le lesioni gravissime.
Per chi si trova in stato di ebbrezza lieve o pone in essere una guida pericolosa (eccesso di velocità, inversione di marcia, ecc) invece la pena è la reclusione da un anno e mezzo a tre (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime).
Anche in tal caso la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona senza patente o assicurazione e se il conducente cagioni lesioni a più persone.
In conclusione il DDL ha assimilato condotto dovute a distrazione a condotte di coloro che si mettono alla guida del veicolo con la consapevolezza di aver alzato troppo il gomito o con la mente annebbiata dalla droga.
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Avvocato Express | Mar 12, 2016 | Senza categoria
Secondo la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8328/2016, depositata il 1° marzo, chiunque insulti sulla bacheca di Facebook potrebbe incorrere nel reato di diffamazione aggravata. Gli Ermellini, con tale sentenza, confermano la linea dura nei confronti di chi usa i social network come valvola di sfogo per scaricare rabbia, frustrazioni o sete di vendetta nei confronti di personaggi pubblici, semplici colleghi o capi. Ad integrare tale reato non bastano solo insulti espliciti come le convenzionali “parolacce” ma anche parole come “parassita” o “cialtrone” perché, secondo la Cassazione, sono vere e proprie offese al decoro personale e vanno oltre al limite del diritto di critica. Il caso: l’ex commissario straordinario della CRI e ora suo Presidente, nel 2010, era stato attaccato da un componente in congedo della stessa associazione, che, dissentendo da alcune scelte e iniziative adottate, aveva diffuso su di lui diversi post offensivi, dal contenuto inequivocabile, come “parassita”, “cialtrone”, “mercenario”, etc., diffondendoli ad ampio raggio tramite la bacheca e allegando anche una foto che identificava la persona offesa. La Suprema Corte di Cassazione ha, con la citata sentenza, confermato il reato di diffamazione aggravata poiché tale reato “può essere commesso a mezzo di internet, sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti”. In particolare, “anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p., poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso), sia perché l’utilizzo di Facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”. Pertanto, la condotta di postare un commento su facebook realizza “la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dall’art. 595 c.p.p.”. Legittima, dunque, la condanna del componente in congedo a pagare una multa di € 1.500,00 euro, oltre le spese processuali. Per cui, Legittima dunque la condanna dell’uomo alla pena di 1.500 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Avv. Anna Maria Cupolillo, Staff Giuridico Avvocato Express
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