da Anna Maria Cupolillo | Feb 14, 2017 | Senza categoria
D. Sono previste la maggiorazione semestrale del 10% e la cartella esattoriale anche per le violazioni del codice della strada?
R. L’art. 27, l. n. 589/1981, prevede la maggiorazione del 10% per il pagamento tardivo di ordinanze-ingiunzioni. Questa maggiorazione è applicabile anche in caso di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza n. 3621/17; depositata il 10 febbraio)
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da Anna Maria Cupolillo | Feb 14, 2017 | Senza categoria
D. Malattia “hot” per il marito: matrimonio è comunque saldo?
R. Respinta la richiesta della moglie, finalizzata ad ottenere l’annullamento delle nozze. Ella ha spiegato di non essere a conoscenza del problema lamentato dal coniuge, ma l’infiammazione che ha colpito l’uomo non gli impedisce di procreare e di avere una normale vita di coppia. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 3742/17; depositata il 13 febbraio)
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da Anna Maria Cupolillo | Feb 13, 2017 | Senza categoria
L’installazione dell’ascensore reca pregiudizio anche ad un solo condomino: illegittima la delibera condominiale.
In tema di deliberazioni dell’assemblea di condominio, è da considerarsi invalida, in quanto lesiva del diritto dei singoli condomini sulle parti comuni, la decisione con cui si stabilisce l’installazione di un ascensore che renda più difficoltoso anche ad un solo condomino il godimento del diritto di proprietà. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 24235/2016, depositata il 29 novembre.
Vi è da precisare che la sentenza in esame riguarda una contestazione azionata prima dell’entrata in vigore della L. n. 220/2012, ma il principio espresso è pienamente applicabile anche in relazione a future controversie dal momento che il nuovo art. 1120 c.c. non riguarda i principi attorno ai quali ruota la vertenza ma i quorum deliberativi necessari per la deliberazione delle barriere architettoniche.
Il caso. Alcuni condomini, comproprietari di un’unità immobiliare, impugnavano la delibera condominiale con cui il Condominio deliberava l’installazione di un ascensore, lamentandone l’invalidità poiché la realizzazione dell’ascensore avrebbe ristretto oltre misura il passaggio verso le loro proprietà, anche al di sotto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 236/89. A loro avviso questo rappresentava una violazione all’art. 1120, comma 2, c.c. (oggi, dopo la riforma del Condominio, comma 4) che vieta qualunque innovazione possa recare pregiudizio e renda le parti comuni dell’edificio “inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
La vertenza giungeva innanzi alla Suprema Corte.
La sentenza d’appello impugnata aveva considerato valida la deliberazione riguardante l’installazione di un ascensore basandosi sulla circostanza che gli impugnanti non utilizzavano da moltissimo tempo il passaggio, sicché l’effettivo restringimento dello stesso non gli aveva causato alcun disturbo, proprio in considerazione di tale non utilizzo.
Secondo gli Ermellini, invece, la Corte d’Appello territoriale non aveva applicato correttamente le norme dettate in materia di innovazioni; infatti, secondo loro, era vero che la L. n. 13/1989 aveva semplificato la deliberazione di innovazioni volta al superamento delle barriere architettoniche, tra le quali andava sicuramente inclusa l’installazione di un ascensore, ma tale semplificazione riguardava i quorum deliberativi e non le cause ostative previste dall’art. 1120, comma 2, c.c.(oggi comma 4). Restava sempre valido il divieto di deliberazione di innovazioni che potevano recare pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità o al decoro dell’edificio, nonché quelle che potevano rendere le parti comuni “inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Ma vi era di più. Il non uso di un’unità immobiliare non poteva portare alla comprimibilità del diritto di proprietà dei singoli sui loro cespiti, come erroneamente sancito dai giudici di seconde cure. Proprio su ciò si era, invece, basata la falsa applicazione dell’art. 1120, comma 2, c.c. (oggi comma 4) da parte della Corte d’Appello.
Pertanto, secondo i giudici di legittimità, a nulla valeva la circostanza che le unità immobiliari di proprietà esclusiva non fossero mai utilizzate; ciò che contava era l’uso potenziale connesso al diritto di proprietà, cioè la facoltà (di utilizzo) e non quello effettivo.
Per tali motivi, la Suprema Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava nuovamente la questione alla Corte d’appello, dal momento che quest’ultima nella sua decisione non conteneva alcuna valutazione della lesione del diritto alla stregua dell’astratta utilizzabilità tutelata, ma soltanto un’erronea conclusione fondata sull’inutilizzazione del bene che non incideva sul diritto dei condomini.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Avvocato Express | Feb 12, 2017 | Senza categoria
D. Sportello del cittadino: gli avvocati forniranno consulenza gratuita ?
R. Chi vivrà vedrà! Il 14 febbraio scorso il presidente del CNF Guido Alpa ha firmato la circolare n. 5-C-2013, in cui venivano illustrate le priorità per l’attuazione della nuova disciplina dell’ordinamento forense: sportello del cittadino, nuovo procedimento disciplinare, formazione continua e scuole forensi. 5 giorni dopo, il 19 febbraio, il CNF ha reso noto, attraverso il proprio sito, di aver inviato ad ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo schema di regolamento (n. 1-RC-2013) disciplinante lo Sportello del cittadino.
Gli Ordini, come previsto dalla stessa circolare n. 5-C-2013, avranno tempo fino al 7 marzo prossimo per inviare le proprie osservazioni al CNF. A tal proposito è stato reso disponibile un modulo ad hoc.
Uno Sportello … Per quanto riguarda il primo punto su cui il CNF ha deciso di concentrarsi, e cioè lo Sportello del cittadino, lo stesso Consiglio Nazionale ha inviato a tutti gli Ordini lo schema di regolamento n. 1-RC-2013.
… tante informazioni. Presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati verrà aperto lo Sportello del cittadino, dove i cittadini potranno rivolgersi ad avvocati (o praticanti abilitati) «per ottenere informazioni sia sulle modalità di protezione dei loro diritti che sui costi delle procedure e delle prestazioni professionali». Inoltre potranno chiedere quali azioni giudiziarie esperire, ottenere informazioni sulla mediazione e l’arbitrato – e i relativi vantaggi in termini di costi e durata della procedura – e ottenere informazioni sulle condizioni di accesso alla difesa d’ufficio e al gratuito patrocinio.
Prestazioni professionali trasparenti. Lo Sportello – precisa il CNF – fornirà indicazioni sulla «pattuizione del compenso, sul conferimento dell’incarico all’avvocato, sui doveri deontologici che ne derivano e sui nuovi adempimenti previsti dalla riforma forense, come il dovere del legale di rendere noto il livello di complessità dell’incarico e di fornire informazioni utili in merito agli oneri ipotizzabili sino alla sua conclusione, nonché la prevedibile misura del costo della prestazione professionale, con particolare riferimento alla distinzione tra oneri, spese e compenso professionale».
Informazione gratuita. Gli avvocati, iscritti in un apposito elenco tenuto dal Consiglio dell’Ordine,« in base all’ambito di competenze specifiche che dovranno essere dichiarate e sulle quali il Coa potrà chiedere verifiche», forniranno informazioni gratuite.
Come evitare il conflitto di interessi? Gli avvocati non potranno assumere incarichi di difesa/assistenza a favore di chi hanno coadiuvato presso lo Sportello per almeno 2 anni (il divieto si estende anche agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio dei professionisti che hanno fornito l’orientamento) e, allo stesso modo,non potranno assolutamente indicare il nominativo di colleghi per l’assunzione dell’eventuale incarico professionale. A vigilare sulla corretta applicazione del regolamento saranno gli stessi Consigli dell’Ordine.
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da Avvocato Express | Feb 12, 2017 | Senza categoria
D. La responsabilità dei gestori di siti web per i commenti pubblicati dagli utenti: una vera rivoluzione giurisprudenziale?
R. E’ di qualche settimana fa la notizia di una rilevante sentenza emanata dalla Suprema Corte di Cassazione in sede penale (n. 54946/16) che, confermando la condanna in appello nei confronti del legale rappresentante di una società che gestisce un sito web per un commento offensivo pubblicato da un utente nel 2009, si è pronunciata sulla delicata questione concernente la responsabilità del gestore di un sito Internet in relazione al reato di diffamazione commessa dagli utenti di tale sito attraverso commenti pubblicati online da questi ultimi (va fin da subito evidenziato che la Suprema Corte ha stabilito nella sentenza in commento che la responsabilità del gestore del sito non è conseguenza automatica dell’esistenza del commento diffamatorio, ma della mancata rimozione dal sito dopo che lo stesso sia stato conosciuto dal gestore).
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D. Il periodo di prova può essere pattuito più di una volta?
R. No, non più di una volta. Qualora venga dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quale conseguenza dell’illegittimo ricorso alla somministrazione di manodopera, all’atto della riammissione in servizio non può essere imposto al lavoratore un nuovo patto di prova, ammesso solo in ipotesi di rapporti diversi e successivi e solo a condizione che vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare elementi sopravvenuti o ulteriori rispetto alla valutazione già compiuta. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3469/17; depositata il 9 febbraio).
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