ACI SOTTO IL “MIRINO” DELL’ANTITRUST

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D. L’Antitrust punta il dito contro l’ACI ?

R. Si! L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato, con il bollettino n. 4/2017 pubblicato il 6 febbraio, il conflitto di interessi che causa l’inefficienza del sistema dell’ACI. L’Antitrust parla di conflitto di interessi in capo all’Associazione e ipotizza una possibile riunione del PRA e della Motorizzazione sotto un’unica agenzia. Il Garante, a seguito delle segnalazioni ricevute, ha riscontrato l’inefficienza del sistema dell’associazione nazionale Automobile Club Italiano dovuta alla gestione di due banche dati distinte. Tale inefficienza deriva dal conflitto di interessi in capo all’ACI che svolge, contestualmente alla gestione del PRA, anche servizi in concorrenza che richiedono l’accesso allo stesso pubblico registro automobilistico e l’utilizzo delle informazioni ivi contenute
Inoltre l’Antitrust rileva che l’iniziativa intrapresa dall’ACI, volta all’introduzione del Certificato di proprietà digitale con la conseguente dematerializzazione di quello cartaceo, ha, in qualche modo, «pregiudicato la cooperazione» tra le banche dati. Ciò rende ancora più inadeguato il contesto caratterizzato dalla presenza di due registri che sarebbero «potenzialmente idonei» ad essere riuniti.

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UnknownHai bisogno, invece, della redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale, a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati, il costo è pari ad Euro 50,00 IVA e CPA comprese (cinquanta/00 cent.) da versare su dati IBAN. Il servizio deve richiedersi a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it inserendo la dicitura “si richiede assistenza legale scritta al costo di Euro 50,00 IVA e CPA comprese”. All’esito l’utente riceverà e-mail con le modalità e i dati su cui effettuare il pagamento. Una volta registrato il pagamento Avvocato Express invierà mail in cui chiederá all’utente chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio.

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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

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Tollerabilità dei rumori in Condominio

Tollerabilità dei rumori in Condominio

Condominio: tollerabilità dei rumori e limiti normativi

Le immissioni acustiche che superano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la quiete pubblica, a maggior ragione devono essere considerate intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2,  ordinanza n. 1069/2017, depositata il 18 gennaio.

Il caso. Una condomina lamentava, innanzi al Giudice di Pace competente, che le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento sovrastante superavano i limiti della normale tollerabilità. Il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta dall’attrice ex art. 844 c.c.

La donna impugnava tale sentenza innanzi al Tribunale competente che rigettava la sua domanda sostenendo che le immissioni acustiche provenienti dall’appartamento sovrastante non superassero i limiti della normale tollerabilità.

Avverso tale sentenza, la donna proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 844 c.c. in quanto il giudice di seconde cure aveva omesso di considerare le condizioni dei luoghi (i rumori provenivano dalla camera da letto dell’appartamento sovrastante) e la particolare tipologia dei rumori che erano stati testualmente descritti dalla ricorrente come ”sporchi e ripetitivi” e, pertanto,  irritanti e sconvenienti tanto da compromettere la tranquilla vivibilità di un immobile. Altresì, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che anche solo un minimo superamento dei limiti legali di tollerabilità dei rumori, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 01 marzo 1991, non integrasse un illecito civile.

Contrariamente ai giudici di merito, gli Ermellini sottolineavano che in tema di immissioni rumorose sussistono due livelli di tutela: da una parte il regime amministrativo di cui alla L. n. 447/1995 e al citato D.P.C.M., e dall’altra quello civilistico che regola i rapporti tra privati ai sensi degli artt. 844 e 2043 c.c..

La giurisprudenza ha già più volte affermato il principio secondo cui  “il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz’altro gli estremi di un illecito anche se l’eventuale non superamento non può considerarsi senz’altro lecito” in quanto la valutazione della loro tollerabilità deve essere effettuata alla stregua dei principi stabiliti dall’art. 844 c.c.. Pertanto, se le emissioni acustiche superavano la soglia di tollerabilità prevista dalla normativa speciale a tutela degli interessi collettivi, con pregiudizio per la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse dovevano considerarsi intollerabili ex art. 844 c.c. con riferimento alla posizione del vicino, più esposto alla loro portata lesiva proprio per la posizione di vicinanza rispetto alla fonte.

Nel caso in esame, il Tribunale non si era attenuto a tale principio dal momento che, pur avendo accertato che i rumori superavano i limiti di tollerabilità previsti normativamente, aveva poi ritenuto che «quell’inquinamento acustico fosse “modestissimo” e non superasse la normale tollerabilità».
Per questi motivi, la Corte accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava nuovamente la questione al Tribunale.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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Furti in banca e responsabilità

Furti in banca e responsabilità

D. La banca risponde per i furti segnalati?

R. L’adozione di un sistema generale di allarme ed il mandato di vigilanza ad una ditta specializzata, costituiscono presidi adeguati a garantire l’inviolabilità dei locali di una banca anche nelle ore notturne. L’elusione di tale sistema costituisce, pertanto, un evento imprevedibile ed al di fuori della sfera di controllo della banca medesima, che non può dirsi dunque responsabile per le conseguenze lesive di eventuali episodi di furto tempestivamente segnalati (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 2952/17; depositata il 3 febbraio)

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Sinistro stradale e responsabilità del Comune

Sinistro stradale e responsabilità del Comune

D. Moto scarta un veicolo e finisce in una buca: è responsabile il Comune?

R. Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal conducente e dalla passeggera. Inequivocabile la dinamica dell’episodio, che permette di addebitare la caduta alla necessità di evitare un’automobile. Inutile il richiamo alle dichiarazioni di un testimone presentatosi un anno e mezzo dopo i fatti. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 3039/17; depositata il 6 febbraio)

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Contratto di locazione e  uso dell’immobile

Contratto di locazione e uso dell’immobile

D. Il regime giuridico applicabile al contratto di locazione è quello relativo all’effettivo uso fatto dell’immobile?

R. In riferimento all’art. 80 della l. n. 392/78, l’indagine da compiersi in concreto sull’uso effettivo dell’immobile da parte del conduttore, diverso da quello pattuito, reso noto al locatore in corso di rapporto, che determini la modifica del regime applicabile, prescinde dalla verifica della sussistenza di un apposito accordo, e men che meno di un accordo redatto per iscritto, che espressamente modifichi il contratto in essere tra le parti.  (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 2702/17; depositata il 2 febbraio)

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Tollerabilità dei rumori

D. Qual è la tollerabilità dei rumori provenienti dall’appartamento vicino e quali sono i limiti normativi?

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