da Anna Maria Cupolillo | Dic 14, 2016 | Senza categoria
D. Devono essere riconowsciuti i benefici fiscali anche se l’accordo di mediazione arriva dopo i tre mesi?
R. Con una nota del 4 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate di Sondrio, in risposta ad una richiesta di informazioni della Camera di Commercio locale ha contribuito ad eliminare ogni dubbio su un aspetto che, talvolta, aveva dato luogo a qualche equivoco, in ordine ai benefici fiscali che devono essere riconosciuti al verbale di mediazione.
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Hai bisogno, invece, della redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale, a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati, il costo è pari ad Euro 50,00 IVA e CPA comprese (cinquanta/00 cent.) da versare su dati IBAN. Il servizio deve richiedersi a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it inserendo la dicitura “si richiede assistenza legale scritta al costo di Euro 50,00 IVA e CPA comprese”. All’esito l’utente riceverà e-mail con le modalità e i dati su cui effettuare il pagamento. Una volta registrato il pagamento Avvocato Express invierà mail in cui chiederá all’utente chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio.

P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.
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“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”
da Avvocato Express | Dic 13, 2016 | Senza categoria
D.“Permessi 104”: il diritto a non essere trasferiti è collegato alla gravità dell’handicap dell’assistito?
R. Per la Suprema Corte di legittimità no! La Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 33, comma 5 va interpretato «in termini costituzionalmente orientati» – in particolare con riferimento all’art. 3 Cost. e all’art. 26 della Carta di Nizza – in modo, cioè, finalizzato alla tutela della persona diversamente abile.
Nonostante la legge parli di “handicap grave”, quindi, «il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave». Unica eccezione sarebbe la «sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte», la quale però deve essere provata dal datore di lavoro. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 25379/16; depositata il 12 dicembre)
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“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”
da Avvocato Express | Dic 13, 2016 | Senza categoria
D. Thyssenkrupp: imputati responsabili per «colpa imponente»?
R. La Corte di Cassazione riconosce la responsabilità per «colpa imponente» degli imputati per l’incendio verificatosi nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 2007 nello stabilimento di Torino. Aggiunge inoltre che per la sussistenza del reato previsto dall’art. 437 c.p. (rimozione di cautele) non serve il verificarsi del danno. (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 52511/16; depositata il 12 dicembre).
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da Avvocato Express | Dic 13, 2016 | Senza categoria
D. Figlio nato e cresciuto in Italia, confermata l’espulsione del padre?
R. Si! Insufficiente il richiamo, da parte dell’uomo, al potenziale disagio per il figlio, di appena 10 anni. Negata, quindi, la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a carattere temporaneo. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 25542/16; depositata il 13 dicembre).
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“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”
da Anna Maria Cupolillo | Dic 12, 2016 | Senza categoria
Il fumo nuoce non solo alla salute ma anche all’occupazione.
È legittimo il licenziamento di un dipendente di un’azienda operativa nel settore della produzione di mobili che, incurante non solo del divieto di fumo ma anche dei materiali infiammabili presenti nello stabilimento aziendale, è stato scoperto con una sigaretta accesa. Evidente la grave situazione di pericolo creata. Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 23862/2016, depositata il 23 novembre.
Il caso. Un dipendente di un’azienda operativa nel settore della produzione di mobili veniva colto nella flagranza di fumare una sigaretta, all’interno dello stabilimento aziendale, durante una pausa e, pertanto, veniva licenziato dal datore di lavoro. Il dipendente impugnava il licenziamento adducendo tra l’altro la presunta tolleranza mostrata dal datore di lavoro rispetto a un’abitudine condivisa da diversi dipendenti. Tale circostanza veniva ritenuta irrilevante tanto dal Giudice di prime cure che da quelli di seconde cure.
Il dipendente decideva di proporre ricorso per Cassazione.
Gli Ermellini ritenevano legittimo il licenziamento. Secondo l’azienda, il comportamento del dipendente, già verificatosi in passato, doveva ritenersi gravissimo, soprattutto perché, con la sua condotta, il lavoratore aveva provocato “una situazione di pericolo”, essendosi acceso una ‘bionda’ all’interno dello stabilimento, incurante della presenza di “materiali infiammabili, quali legno e solventi”. Altresì, aveva sottolineato che il lavoratore aveva volutamente ignorato i “visibili segnali di divieto di fumare”. A tutto ciò, il lavoratore obiettava, ma invano.
Il drastico provvedimento adottato dall’azienda veniva confermato definitivamente dalla Suprema Corte, secondo la quale il comportamento tenuto dall’uomo all’interno dello stabilimento, come da contratto, poteva prevedere, come sanzione, il “licenziamento”. A parere degli Ermellini, la scelta di “fumare” poteva provocare “pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali” e non poteva essere messo in discussione il fatto che era stata messa in pericolo “la sicurezza dell’ambiente di lavoro”. Nessuna rilevanza poteva avere il richiamo avanzato dal lavoratore in merito alla “diffusione del fumo tra i lavoratori dello stabilimento” né alla presunta “tolleranza” mostrata dall’azienda.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Dic 12, 2016 | Senza categoria
Canone RAI, chi non possiede la TV può comunicarlo entro il 31 gennaio 2017
C’è tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicare all’Agenzia delle Entrate il non possesso dell’apparecchio televisivo, ma, per evitare di dover chiedere il rimborso della prima rata del canone, conviene presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 dicembre 2016.
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