da Anna Maria Cupolillo | Set 26, 2016 | Senza categoria
D. Spetta al giudice penale determinare l’imposta evasa, tenendo conto degli elementi negativi detraibili?
R. Per la determinazione dell’imposta sottratta, anche ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 ed anche al fine della verifica del superamento delle soglie di rilevanza penale applicabili, deve tenersi conto anche degli elementi negativi di reddito, a condizione che siano legittimamente detraibili, spettando esclusivamente al giudice penale il compito di accertare e determinare l’imposta dovuta, attraverso una verifica che può sovrapporsi ed anche eventualmente venire in contraddittorio con quella eventualmente effettuata avanti al giudice tributario. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 39379/16; depositata il 22 settembre)
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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.
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da Anna Maria Cupolillo | Set 26, 2016 | Senza categoria
D. Risponde il Magistato in caso di lesione al’onore e al decoro altrui?
R. L’offesa recata dal Magistrato all’onore e al decoro altrui ha rilevanza disciplinare perché idonea a incidere sulla credibilità e sull’immagine dell’autore anche qualora la condotta non sia penalmente perseguibile per il difetto della querela o per altre ragioni di fatto, dovendosi esigere da un rappresentante dell’ordine giudiziario un livello di correttezza più alto rispetto al comune cittadino. (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 18564/16; depositata il 22 settembre)
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da Avvocato Express | Set 24, 2016 | Senza categoria
D. Il convivente more uxorio puó godere dei benefici previsti dalla legge 104/92 per assistenza a conviventi disabili?
R. Finalmente si! Si amplia la sfera dei beneficiari per come deciso dalla Consulta. L’ordinanza di rimessione proveniva dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro. Decisione Consulta depositata oggi 23 settembre 2016. S.213/2016 del 05/07/2016. Udienza Pubblica del 05/07/2016, Presidente GROSSI, Redattore CRISCUOLO
Norme impugnate: Art. 33, c. 3°, della legge 05/02/1992, n. 104.
Oggetto: Assistenza – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap – Permessi al lavoratore per l’assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità – Soggetti beneficiari – Convivente more uxorio.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 232/2014
Il caso: una signora risultava affettivamente legata al compagno con cui conviveva, stabilmente, da molti anni. Il compagno si ammalava e la signora chiedeva al suo datore di lavoro di fruire dei permessi retribuiti. Risultava che la lavoratrice si occupava della salute del compagno, gravemente ammalato, accompagnandolo a visite mediche ecc. A seguito della riforma legislativa il datore di lavoro revocava i permessi e richiedeva il pagamento per quelli fruiti negli anni precedenti. La signora era disponibile a restituire la somma attraverso altre ore di recupero ma d’imperio il datore di lavoro (ente pubblico) effettuava una trattenuta mensile sullo stipendio della lavoratrice al fine di recuperare, a rate, l’importo. La lavoratrice interponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Livorno e otteneva, oltre a una sentenza parziale, anche la remissione della questione di diritto alla Consulta. Il Tribunale livornese, nell’ordinanza di remissione, riconosceva che in passato la Consulta aveva rigettato analoga questione ma rilevava, esattamente, che la modifica del quadro normativo imponeva una rivisitazione della questione. In altri termini: poteva il coniuge more uxorio godere dei benefici della legge 104/92 anche se non era indicato nella categoria dei beneficiari? Ad avviso del giudice del lavoro diverse norme facevano evidenziare come al coniuge more uxorio fossero, ormai, riconosciuti diversi diritti (ad es. nel subentro del rapporto locativo; in quello di amministratore di sostegno; della procreazione assistita ecc.) ed era venuto il momento di accedere anche ai benefici previsti della legge n. 104/92 al fine di non pregiudicare il diritto all’assistenza della persona disabile.
La Consulta, nella decisione del 23 settembre 2016, ha dato parzialmente ragione al giudice remittente dichiarando l’incostituzionalità della norma laddove non consentiva al coniuge more uxorio di godere dei permessi retribuiti. Ora attendiamo il deposito delle motivazioni della sentenza.
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da Anna Maria Cupolillo | Set 23, 2016 | Senza categoria
D. Diritto al risarcimento: il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno è riconoscibile?
R. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 18606/16; depositata il 22 settembre)
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da Anna Maria Cupolillo | Set 23, 2016 | Senza categoria
D. Si tuffa, senza saper nuotare, nel mare agitato: hanno diritto al risarcimento gli eredi?
R. La persona che, pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio grave e percepibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, tiene una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati, e rende irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 18619/16; depositata il 22 settembre)
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da Anna Maria Cupolillo | Set 23, 2016 | Senza categoria
D. In caso di mandato a più avvocati: sono sufficienti le comunicazioni di Cancelleria se fatte solo ad uno dei due?
R. La nomina di una pluralità di procuratori, indipendentemente dal fatto che sia congiunta o disgiunta, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 18622/16; depositata il 22 settembre)
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