VIDEO SORVEGLIANZA NEL CONDOMINIO

VIDEO SORVEGLIANZA NEL CONDOMINIO

D. Quali sono le regole in vigore sulla video sorveglianza nel condominio?

R. La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che:
– non configura il reato di interferenze illecite nella vita privata l’installazione, all’interno dei locali di proprietà esclusiva di un condomino di telecamere atte a inquadrare le aree condominiali antistanti l’ingresso ai suddetti locali onde accertare l’identità degli autori di ripetuti episodi di danneggiamento e imbrattamento verificatisi in danno del medesimo condomino, essendo le aree medesime destinate all’utilizzo, senza carattere di stabilità, da parte di un numero indifferenziato di persone (Cass., sent. n. 5591 dell’8 febbraio 2007);
– sono legittime le videoriprese effettuate dall’esterno di un edificio che inquadrino l’ingresso, il cortile, il parcheggio e altri luoghi di transito comuni, anche per difesa da atti vandalici, in quanto si tratta di spazi esposti al pubblico, soggetti alla visibilità di coloro che vi transitano (Cass., sent. n. 22698 del 14 maggio 2008);
– la ripresa delle aree comuni condominiali non può ritenersi in alcun modo indebitamente invasiva della sfera privata dei condomini, giacché l’indiscriminata esposizione alla vista altrui di un’area che costituisce pertinenza domiciliare che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusiva è incompatibile con una tutela penale, della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto, inopinatamente, realizzate e perciò riprese (Cass., sent. n. 44156 del 21 ottobre 2008). La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto che non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare le aeree comuni dell’edificio (come un vialetto o l’ingresso comune dell’edificio), anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini, specialmente nelle ipotesi, statisticamente più ricorrenti, in cui condomini stessi siano a conoscenza dell’esistenza delle telecamere. In queste evenienze – spiega la Suprema Corte – gli impianti di videosorveglianza non sono neppure in grado di cogliere di sorpresa gli altri condomini in momenti in cui possano credere di non essere osservati.

 

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Posti auto in Condominio

Posti auto in Condominio

Parcheggio Condominio, ecco la legge vigente

In caso di aree a parcheggio, si applica la disciplina vigente al momento della costruzione dell’immobile

La disciplina giuridica relativa alla circolabilità delle aree a parcheggio è dettata dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire e non quella in vigore al momento dell’atto di compravendita che potrebbe intervenire anche a distanza di decenni dalla costruzione. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 13445/16, depositata il 30 giugno.

Il caso. L’acquirente citava in giudizio il costruttore-venditore chiedendo che venisse riconosciuto il diritto ad ottenere il posto auto nonché una doppia richiesta risarcitoria riguardante sia il danno emergente (non potendo utilizzare il posto auto, l’acquirente era stato costretto a prendere in locazione un apposito spazio) sia il lucro cessante (se l’acquirente fosse stato in possesso del posto auto, avrebbe potuto cederlo in locazione a terzi ottenendo il relativo canone). Al contrario, il costruttore-venditore chiedeva sia che la domanda fosse rigettata in quanto l’atto di compravendita non prevedeva alcun posto auto sia che, in caso di accoglimento della stessa attorea, fosse liquidato un equo compenso per la vendita del posto auto.

Il Tribunale riconosceva il diritto reale d’uso dell’acquirente sull’area a parcheggio vincolata ovvero su quella superficie costituente lo standard urbanistico e, al tempo stesso, rigettava la domanda del venditore al compenso per l’esercizio di tale diritto, ritenendo  che il valore del posto auto fosse stato incorporato nel prezzo di vendita dell’appartamento.

La Corte di Appello competente, modificando la sentenza di primo grado rigettava la domanda con cui l’appellante invocava l’applicazione della Legge n. 246/2005. Com’è risaputo, tale norma riconosce espressamente che i posti auto possano essere venduti autonomamente e separatamente rispetto alle unità immobiliari abitative. Secondo la Corte territoriale, al caso in esame, sarebbe invece applicabile l’art. 2 della Legge n. 122/1989 (vigente all’epoca della compravendita) che vietava la vendita delle aree vincolate a parcheggio in favore dei terzi. Altresì, la Corte non solo riconosceva al venditore il diritto all’integrazione del prezzo ma aumentava la stima effettuata dal C.T.U. Inoltre, veniva ridotta la quantificazione del danno subito dall’acquirente in favore del quale veniva riconosciuto solo il c.d. danno emergente ossia quanto versato per la locazione di un posto auto e non, contrariamente al Tribunale, anche il lucro cessante ossia la somma che l’acquirente avrebbe incassato dalla locazione del posto auto qualora ne avesse avuto la disponibilità.

Il costruttore-venditore ricorreva in Cassazione con varie eccezioni di cui la principale, relativa all’applicabilità al caso in esame della Legge n. 122/1989. Secondo il costruttore-venditore, la vendita risaliva all’agosto del 1998 ma il corpo di fabbricato di cui fa parte l’unità compravendita è stato realizzato nel 1968, pertanto, la normativa applicabile alla compravendita era quella vigente al tempo della realizzazione del fabbricato. La norma invocata dalla Corte d’appello, ovvero l’articolo 2 della Legge n. 122/89, era entrata in vigore il 7 aprile 1989 e, pertanto, successivamente alla realizzazione dell’immobile per cui non si sarebbe potuta applicare al caso de quo.

La Corte di Cassazione accoglieva l’eccezione e rinviava alla Corte di Appello anche per la liquidazione delle spese.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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Pensioni di reversibilità

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D. Pensione di reversibilità: sono  incostituzionali le decurtazioni per i matrimoni in tarda età?

R. La disciplina che prevede decurtazioni della pensione di reversibilità per i matrimoni contratti da chi abbia più di 70 anni con una persona di 20 anni più giovane è incostituzionale, fondandosi sulla presunzione assoluta – che preclude ogni prova contraria – che gli stessi traggano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario.  (Corte Costituzionale, sentenza n. 174/16; depositata il 14 luglio)

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Amministrazioni pubbliche e SCIA

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D. SCIA: in G.U. il decreto di attuazione della delega

R. Pubblicato in G.U., Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2016, il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 di “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ovvero la legge cosiddetta Madia, rispetta i termini della legge delega ma, a dire il vero, non introduce per ora alcun reale elemento di novità.

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Stalking e richiesta di denaro

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D. È stalking la petulante richiesta di denaro del figlio nei confronti dei genitori?

R. La condanna per il figlio è inevitabile: i 3 motivi di ricorso proposti vengono ritenuti dalla Corte di Cassazione inammissibili. Infatti, esula dai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta solo al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 29705/16; depositata il 13 luglio)

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Tariffe professionali e appello

D. Liquidazione compensi sotto i minimi: in grado di appello è necessaria la produzione della nota spese per verificare la violazione?

R. Il Giudice dell’appello, a fronte di censure che indicano la liquidazione effettuata al di sotto dei minimi ed in modo largamente insufficiente, avrebbe dovuto verificare se, applicando i minimi inderogabili alle attività necessariamente svolte per l’espletamento della causa, sussistesse o meno la violazione indicata. In caso di verifica positiva e in assenza di notula avrebbe poi dovuto il giudice dell’appello procedere ad una liquidazione secondo tariffa e con riguardo alle attività effettivamente e necessariamente svolte con esclusione di tutte le altre non documentate.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 14342/16; depositata il 13 luglio)

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