Assegno divorzile e durata matrimonio

Assegno divorzile e durata matrimonio

D. Se il matrimonio è durato solo due anni: il marito deve corrispondere comunque l’assegno divorzile all’ex moglie?

R. Respinte le obiezioni mosse dall’uomo. Egli dovrà versare 150 euro mensili alla ex coniuge. Irrilevante la breve durata del vincolo matrimoniale. Decisiva, invece, la precaria condizione economica della donna. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 4797/16; depositata l’11 marzo)

 

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UnknownHai bisogno, invece, della redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale, a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati, il costo è pari ad Euro 50,00 IVA e CPA comprese (cinquanta/00 cent.) da versare su dati IBAN. Il servizio deve richiedersi a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it inserendo la dicitura “si richiede assistenza legale scritta al costo di Euro 50,00 IVA e CPA comprese”. All’esito l’utente riceverà e-mail con le modalità e i dati su cui effettuare il pagamento. Una volta registrato il pagamento Avvocato Express invierà mail in cui chiederá all’utente chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio.

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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

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Nullità del matrimonio per impotenza del marito

Nullità del matrimonio per impotenza del marito

D. Lui impotente, lei consapevole, il matrimonio è nullo?

R. Respinta la richiesta della donna di rimettere in discussione la decisione con cui la Cassazione ha chiuso la vicenda diversi anni fa. Inutili le obiezioni mosse al pronunciamento che aveva sancito l’esecutività della decisione del Tribunale ecclesiastico. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 5364/16; depositata il 17 marzo)

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INFILTRAZIONI ACQUA

INFILTRAZIONI ACQUA

Le infiltrazioni di acqua, purtroppo, rappresentano una delle cause più frequenti di danni subiti dagli appartamenti siti all’interno del condominio.
Individuare chi è tenuto al risarcimento per le conseguenze negative che il singolo condomino ha subito causa delle infiltrazioni, tuttavia, non è cosa semplice, in ragione delle innumerevoli cause che possono aver causato la rottura e il danno.
Il principio che va applicato per l’individuazione del responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua è quello di cui all’articolo 2051 del codice civile, in base al quale il presunto responsabile dei danni che derivano a terzi da un determinato bene è il soggetto che di tale bene ha la custodia.
Nell’ipotesi in cui le infiltrazioni provengano dalla rottura di una tubatura condominiale o di qualsiasi altro bene comune, responsabile per i danni che ne derivano è il condominio, il quale dovrà farsi carico dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da mobili, arredi e suppellettili, poichè ha l’obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell’edificio e quello di garantirne la manutenzione.
Quando, invece, si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento che provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è stata mai soggetta a manutenzione, il condominio deve risarcire il proprietario di tutti i danni, compresi i costi che il danneggiato abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur temporaneamente, una nuova abitazione, risultando la sua abitazione momentaneamente inservibile.
Con particolare riferimento ai danni alle tubature, occorre ricordare che quelle di adduzione sono di proprietà condominiale sino a quando non incontrano i contatori dei singoli condomini, mentre quelle di scarico lo sono sino a quando non si collegano con i tubi dei vari appartamenti.
Se invece le infiltrazioni provengono dai muri perimetrali, occorre precisare che essi sono comunque considerati parti comuni, con la conseguenza che il condominio risponde sempre dei danni che gli stessi cagionano. A meno che non riesce a provare che tali danni siano connessi a un grave difetto di costruzione: in tal caso, infatti, il loro risarcimento può essere richiesto, sia dal danneggiato che dal condominio, all’impresa che ha eseguito i lavori, entro dieci anni da quando sono stati ultimati.
Per quanto riguarda, infine, la terrazza a livello, la Corte di cassazione, con la sentenza 25 agosto 2014 numero 18164, ha ricordato che essa, anche se è di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve nei confronti degli appartamenti sottostanti alla medesima funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio. Di conseguenza rispondono tutti i condomini dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni che provengono dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione. Le proporzioni, però, sono quelle di cui all’articolo 1126 c.c..
Se le infiltrazioni provengono da tubature di proprietà del singolo condomino è quest’ultimo a dover rispondere dei danni che ne siano derivati, per potersi esonerare egli non può fare altro che provare che il danno si è verificato per caso fortuito.
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express

 

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Demolizione opere abusive

Demolizione opere abusive

D. La demolizione è sanzione accessoria “oggettivamente” amministrativa?

R. In tema di reati edilizi, e specificamente in materia di ripristino o demolizione dello stato dei luoghi anteriore alla realizzazione del fabbricato abusivo, l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, ultimo comma, d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale. Esso pertanto, ferma restando l’esigenza di coordinamento in fase esecutiva, non si pone in rapporto alternativo con l’ordine omologo impartito dalla pubblica amministrazione.  (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9949/16; depositata il 10 marzo).

 

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Il paese mormora di un tradimento ma…

Il paese mormora di un tradimento ma…

D. “Lui l’ha tradita”, si mormora in paese: escluso l’addebito della separazione all’uomo?

R. Inutile il richiamo della donna al fatto che tutta la comunità fosse a conoscenza del presunto tradimento perpetrato dal marito. Elemento troppo fragile, e non sufficiente, di certo, per ritenere l’uomo colpevole per la intollerabilità della convivenza e per la successiva separazione della coppia. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 4565/16; depositata il 9 marzo).

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Viiolazione privacy

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D. Responsabilità per violazione della privacy di un editore di un giornale?

R. La Cassazione esamina il caso di un ricorso contro la sentenza di condanna di un editore di un giornale al risarcimento dei danni per violazione della privacy in relazione alla pubblicazione di alcuni articoli. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 4685/16; depositata il 10 marzo).

 

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