R. In tema di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, la Corte di Cassazione richiama alcuni principi sull’elemento soggettivo che sorregge il reato, ovvero il dolo generico.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36278/19; depositata il 21 agosto)
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In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, previsto e punito
dall’art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, l’emissione della fattura, anche se
antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua
scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, sicché egli non
può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della
fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo. Questo
è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n.
35193/2019, depositata il 1° agosto.
Il caso. Il Tribunale, con sentenza, condannava l’imputato alla
pena di un anno di reclusione ed alle pene accessorie di cui al medesimo D.Lgs.
n. 74 del 2000, art. 12, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze
attenuanti generiche, con la sospensione condizionale della pena, per i delitti
ex art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perché nella sua
qualità di legale rappresentante e liquidatore della società, non aveva versato
entro i termini previsti per il versamento degli acconti relativi ai periodi di
imposta successivi, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle
dichiarazioni annuali, presentate per gli anni 2009 e 2010, pari
rispettivamente a Euro 694.356,00 ed Euro 1.086.413,00. Ai sensi dell’art. 12
bis, del citato D.Lgs., era stata peraltro disposta la confisca nei confronti
della società della somma di Euro 1.780.769,00 in quanto profitto dei reati contestati.
Il Tribunale, altresì, assolveva l’imputato per il delitto di cui al D.Lgs. n.
74 del 2000, art. 10 bis, perché il fatto non sussisteva.
Avverso la
sentenza di primo grado, l’imputato interponeva appello. La Corte di Appello, con
sentenza, in riforma della sentenza del Tribunale, concedeva all’imputato
l’ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale del
casellario giudiziale e confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la
sentenza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione
con due motivi di doglianza. In particolare, l’imputato deduceva i vizi di
violazione di legge e della motivazione, sia in relazione al principio della
presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., sia con riferimento al
principio dell’onere della prova a carico dell’accusa; la Corte di appello
avrebbe, altresì, erroneamente interpretato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6.
Richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità e stante il disposto del
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, il ricorrente, facendo leva sul principio per
cui ai fini della prova della colpevolezza dell’imprenditore che effettuava
cessioni di beni mobili, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, si
dovesse verificare e tenere conto dell’effettiva percezione del prezzo della merce
venduta e della quota parte dell’Iva, lamentava l’erronea motivazione della
Corte territoriale che avrebbe desunto l’obbligo di corresponsione dell’Iva non
tanto dal momento della consegna-spedizione della merce, ma quanto da quello
del pagamento della stessa. Inoltre, a parere del ricorrente, i Giudici di
merito avrebbero supposto in maniera del tutto apodittica che la società avesse
percepito effettivamente le somme destinate al pagamento dell’Iva e che il
mancato versamento delle medesime all’erario sarebbe stata una scelta
imprenditoriale per fronteggiare la crisi di liquidità. In ragione di ciò,
sarebbe stato del tutto illogico e mai comprovato considerare che le somme
confiscate fossero il profitto dei reati contestati. Infine, contestava come non
potesse attribuirsi al ricorrente un onere di prova ulteriore riguardo
all’effettività dei pagamenti in questione, perché sarebbe stato compito
dell’accusa provare che il mancato versamento dell’Iva derivasse da un mancato
accantonamento delle somme percepite. Tale motivo veniva dichiarato
manifestamente infondato. Secondo i Giudici di legittimità, doveva rilevarsi
che gli importi dell’Iva non versati fossero quelli che risultano dalle
dichiarazioni Iva presentate dal ricorrente quale legale rappresentante della
società. È proprio dalla presentazione della dichiarazione annuale, effettuata
dal ricorrente, che emergeva quanto era dovuto a titolo di imposta. Come
affermato dalla sentenza Strada (Cass. Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017), ai
fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui al
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, l’entità della somma da versare,
costituente il debito IVA, era quella risultante dalla dichiarazione del
contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.
Non rilevava neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’Iva
fosse stato effettivamente incassato. La sentenza Strada aveva, pertanto,
affermato che il debito erariale non doveva risultare dai registri delle
fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilità di impresa o, ancora, dal
bilancio: il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento
dell’imposta sul valore aggiunto era solo quello oggetto della dichiarazione
annuale. La presentazione della dichiarazione, infatti, costituiva un
presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, tant’è che
l’autore del reato doveva necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della
condotta omissiva era esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non
quello risultante aliunde. Il tema della non corrispondenza del debito
dichiarato (superiore alla cd. “soglia”) con quello che risultava
dalla contabilità dell’impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non aveva perciò
alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie, per chiara
scelta legislativa, non era strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a
quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello
effettivo avevano il proprio terreno elettivo nei reati in materia di
dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3 e 4, i quali ben
potevano concorrere con quello di cui all’art. 10 ter. Infine, il Supremo
Collegio, ribadiva il principio affermato dalla Cassazione, Sez. III, n. 38594
del 23/01/2018, per cui, “in tema di reato di omesso versamento dell’imposta
sul valore aggiunto, l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del
corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare
comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento
della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore
o di mancanza dell’elemento soggettivo”.
Per tali
motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. L’annullamento per vizio formale della cartella di pagamento deciso mediante sentenza non definitiva all’esito di giudizio tributario, non esplica alcuna influenza sulla pretesa creditoria vantata dall’Amministrazione finanziaria.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36309/19; depositata il 21 agosto)
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R. La causa di non punibilità di cui all’art. 3847, comma 1, c.p. è applicabile anche laddove lo stato di pericolo per la libertà o l’onore sia stato cagionato volontariamente dall’agente.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34543/19; depositata il 29 luglio)
A
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CIl pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione, in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale, laddove manchi l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560, comma 2, c.p.c.. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 19522/2019, depositata il 19 luglio.
Il caso. Il fatto de quo risale al 31.5.2015, data di scadenza
naturale di un contratto di locazione di un immobile appartenente a tre
comproprietari ed il 50% delle quote, prima della citata data, era stato
sottoposto a pignoramento. Conseguentemente, nei termini di legge, il titolare
del residuo 50% delle quote aveva manifestato al conduttore la propria volontà
di non rinnovare il rapporto alla seconda scadenza. Successivamente, lo stesso
aveva agito in giudizio per far rilevare l’intervenuta, automatica, cessazione
del contratto, non essendo intervenuta l’autorizzazione del giudice
dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione, ex art. 560 c.p.c..
Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza, il conduttore interponeva appello. La Corte
d’Appello territoriale riformava l’appellata sentenza e in merito al rilievo
del documentato dissenso dei comunisti titolari delle quote pignorate aveva
ritenuto carente di legittimazione attiva il terzo locatore, in assenza
dell’autorizzazione del giudice, prevista dall’art. 1105 c.c., per il caso di
dissenso tra i comunisti, in ordine alla gestione della cosa comune.
Avverso tale sentenza, il locatore proponeva ricorso per cassazione con tre
motivi di doglianza: 1. omesso esame e vizio di motivazione in ordine
all’inammissibilità dell’appello, per difetto dei requisiti di forma e
contenuto; 2. omesso esame di un fatto decisivo controverso, costituito
dall’applicazione ed interpretazione degli artt. 560 e 632 c.p.c., nonché per
omesso esame del tema della mancata autorizzazione del giudice dell’esecuzione
alla rinnovazione della locazione; 3. violazione
dell’art. 1105 c.c., per mancata correlazione con l’art. 560 c.p.c. ed omessa
applicazione dell’art. 1105 c.c. Il Supremo Collegio, riteneva inammissibile il
primo motivo poiché l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integrava
una violazione dell’art 112 c.p.c. da far valere esclusivamente ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., mentre, esaminati congiuntamente gli altri
due motivi di doglianza, li accoglieva. I Giudici di legittimità, preliminarmente consideravano come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa
Corte, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, “la
rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato
esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai
sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29, costituisce un effetto
automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di
volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento
dell’immobile, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice
dell’esecuzione, prevista dell’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. U, Sentenza n.
11830 del 16/05/2013)”. In coerenza a tale premessa, avevano quindi ritenuto
(sempre in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo)
che la rinnovazione tacita del contratto alla seconda scadenza contrattuale, a
seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta
(non motivata) del rapporto ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28,
comma 1, costituiva una libera manifestazione di volontà negoziale, con la
conseguenza che, in caso di pignoramento dell’immobile locato eseguito in data
antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della menzionata facoltà da
parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell’autorizzazione
del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. 3,
Sentenza n. 11168 del 29/05/2015)”. In forza di tali premesse, era agevole
concludere che, nel caso di specie, in corrispondenza del terzo rinnovo della
locazione, ovvero, in
situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale,
sopravvenuto il pignoramento di alcune quote di comproprietà, il mancato
intervento di alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione, doveva
ritenersi tale da aver determinato l’automatica cessazione di efficacia del
contratto, poiché la comune volontà dei comproprietari locatori si sarebbe
dovuta necessariamente formare previa autorizzazione del giudice
dell’esecuzione. La Suprema Corte, infine,
affermava che “allo stesso modo, nessun rilievo può essere attribuito (al
prospettato fine di far rivivere, a seguito dell’intercorsa estinzione della
procedura esecutiva, il contratto di locazione nelle more definitivamente
cessato) alla previsione dell’art. 632 c.p.c. (che sancisce l’inefficacia degli
atti compiuti, là dove l’estinzione del processo esecutivo si verifichi prima
dell’aggiudicazione o dell’assegnazione dei beni staggiti), non essendo stato
nella specie propriamente compiuto alcun atto della procedura in ipotesi
destinato a determinare la cessazione dell’efficacia del contratto di locazione
(e di cui predicare l’eventuale inefficacia ai sensi dell’art. 632 c.p.c.) e
dovendo in ogni caso ritenersi (in forza di un elementare principio di certezza
delle situazioni giuridiche sostanziali) che l’estinzione del procedimento esecutivo
non valga a comportare l’inefficacia degli atti ritualmente posti in essere nel
corso del processo esecutivo, là dove dal relativo compimento sia eventualmente
derivata la legittima attribuzione di diritti in favore di terzi”.
Per tali
motivi la Corte di Cassazione accoglieva il secondo e il terzo motivo;
dichiarava inammissibile il primo; cassava la sentenza impugnata in relazione
ai motivi accolti e rinviava alla Corte d’appello territoriale, in diversa
composizione, cui era altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
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