D. Qual è l’importanza del dolo generico nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali?

D. Qual è l’importanza del dolo generico nel reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali?

R. In tema di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, la Corte di Cassazione richiama alcuni principi sull’elemento soggettivo che sorregge il reato, ovvero il dolo generico.  

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36278/19; depositata il 21 agosto)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

In caso di mancato pagamento della fattura, l’IVA va comunque versata

In caso di mancato pagamento della fattura, l’IVA va comunque versata

In tema di delitto di omesso versamento dell’IVA, previsto e punito dall’art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, l’emissione della fattura, anche se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta, sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura, né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 35193/2019, depositata il 1° agosto.

Il caso. Il Tribunale, con sentenza, condannava l’imputato alla pena di un anno di reclusione ed alle pene accessorie di cui al medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche, con la sospensione condizionale della pena, per i delitti ex art. 81 cpv. c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, perché nella sua qualità di legale rappresentante e liquidatore della società, non aveva versato entro i termini previsti per il versamento degli acconti relativi ai periodi di imposta successivi, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle dichiarazioni annuali, presentate per gli anni 2009 e 2010, pari rispettivamente a Euro 694.356,00 ed Euro 1.086.413,00. Ai sensi dell’art. 12 bis, del citato D.Lgs., era stata peraltro disposta la confisca nei confronti della società della somma di Euro 1.780.769,00 in quanto profitto dei reati contestati. Il Tribunale, altresì, assolveva l’imputato per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis, perché il fatto non sussisteva.

Avverso la sentenza di primo grado, l’imputato interponeva appello. La Corte di Appello, con sentenza, in riforma della sentenza del Tribunale, concedeva all’imputato l’ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato penale del casellario giudiziale e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione con due motivi di doglianza. In particolare, l’imputato deduceva i vizi di violazione di legge e della motivazione, sia in relazione al principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., sia con riferimento al principio dell’onere della prova a carico dell’accusa; la Corte di appello avrebbe, altresì, erroneamente interpretato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6. Richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità e stante il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, il ricorrente, facendo leva sul principio per cui ai fini della prova della colpevolezza dell’imprenditore che effettuava cessioni di beni mobili, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, si dovesse verificare e tenere conto dell’effettiva percezione del prezzo della merce venduta e della quota parte dell’Iva, lamentava l’erronea motivazione della Corte territoriale che avrebbe desunto l’obbligo di corresponsione dell’Iva non tanto dal momento della consegna-spedizione della merce, ma quanto da quello del pagamento della stessa. Inoltre, a parere del ricorrente, i Giudici di merito avrebbero supposto in maniera del tutto apodittica che la società avesse percepito effettivamente le somme destinate al pagamento dell’Iva e che il mancato versamento delle medesime all’erario sarebbe stata una scelta imprenditoriale per fronteggiare la crisi di liquidità. In ragione di ciò, sarebbe stato del tutto illogico e mai comprovato considerare che le somme confiscate fossero il profitto dei reati contestati. Infine, contestava come non potesse attribuirsi al ricorrente un onere di prova ulteriore riguardo all’effettività dei pagamenti in questione, perché sarebbe stato compito dell’accusa provare che il mancato versamento dell’Iva derivasse da un mancato accantonamento delle somme percepite. Tale motivo veniva dichiarato manifestamente infondato. Secondo i Giudici di legittimità, doveva rilevarsi che gli importi dell’Iva non versati fossero quelli che risultano dalle dichiarazioni Iva presentate dal ricorrente quale legale rappresentante della società. È proprio dalla presentazione della dichiarazione annuale, effettuata dal ricorrente, che emergeva quanto era dovuto a titolo di imposta. Come affermato dalla sentenza Strada (Cass. Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017), ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, l’entità della somma da versare, costituente il debito IVA, era quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili. Non rilevava neanche, per ragioni di tipicità, se l’importo relativo all’Iva fosse stato effettivamente incassato. La sentenza Strada aveva, pertanto, affermato che il debito erariale non doveva risultare dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilità di impresa o, ancora, dal bilancio: il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto era solo quello oggetto della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione, infatti, costituiva un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, tant’è che l’autore del reato doveva necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva era esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante aliunde. Il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. “soglia”) con quello che risultava dalla contabilità dell’impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non aveva perciò alcuna rilevanza posto che, come già rilevato, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non era strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo avevano il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3 e 4, i quali ben potevano concorrere con quello di cui all’art. 10 ter. Infine, il Supremo Collegio, ribadiva il principio affermato dalla Cassazione, Sez. III, n. 38594 del 23/01/2018, per cui, “in tema di reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, l’emissione della fattura, se antecedente al pagamento del corrispettivo, espone il contribuente, per sua scelta, all’obbligo di versare comunque la relativa imposta sicché egli non può dedurre il mancato pagamento della fattura né lo sconto bancario della fattura quale causa di forza maggiore o di mancanza dell’elemento soggettivo”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. Cartella esattoriale: con l’annullamento viene meno il presupposto della misura cautelare?

D. Cartella esattoriale: con l’annullamento viene meno il presupposto della misura cautelare?

R. L’annullamento per vizio formale della cartella di pagamento deciso mediante sentenza non definitiva all’esito di giudizio tributario, non esplica alcuna influenza sulla pretesa creditoria vantata dall’Amministrazione finanziaria.  

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 36309/19; depositata il 21 agosto)

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. Come si predispone la busta telematica? Ecco le indicazioni operative del Tribunale di Milano

D. Come si predispone la busta telematica? Ecco le indicazioni operative del Tribunale di Milano

Con una nota del 30 luglio scorso, il Dirigente del Tribunale di Milano ha reso note le indicazioni operative per l’iscrizione a ruolo telematica dei procedimenti civili, al fine di agevolare la corretta predisposizione della busta telematica e di migliorarne i servizi.
Le indicazioni operative si occupano di illustrare e chiarire il procedimento dell’iscrizione a ruolo, ripercorrendo tutte le fasi necessarie, quali l’inserimento dei dati introduttivi, la selezione dell’oggetto, l’inserimento delle parti e degli avvocati ed infine la ricerca e la registrazione delle informazioni di pagamento.

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

D. E’ esclusa la punibilità per aver agito in presenza di un pericolo grave e inevitabile per la libertà ol’onere creato dallo stesso agente?

D. E’ esclusa la punibilità per aver agito in presenza di un pericolo grave e inevitabile per la libertà ol’onere creato dallo stesso agente?

R. La causa di non punibilità di cui all’art. 3847, comma 1, c.p. è applicabile anche laddove lo stato di pericolo per la libertà o l’onore sia stato cagionato volontariamente dall’agente.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34543/19; depositata il 29 luglio)

A

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta

Cessa la locazione con il pignoramento?

Cessa la locazione con il pignoramento?

CIl pignoramento di alcune quote di proprietà dell’immobile determina l’automatica cessazione di efficacia del contratto di locazione, in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale, laddove manchi l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560, comma 2, c.p.c.. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 19522/2019, depositata il 19 luglio.

Il caso. Il fatto de quo risale al 31.5.2015, data di scadenza naturale di un contratto di locazione di un immobile appartenente a tre comproprietari ed il 50% delle quote, prima della citata data, era stato sottoposto a pignoramento. Conseguentemente, nei termini di legge, il titolare del residuo 50% delle quote aveva manifestato al conduttore la propria volontà di non rinnovare il rapporto alla seconda scadenza. Successivamente, lo stesso aveva agito in giudizio per far rilevare l’intervenuta, automatica, cessazione del contratto, non essendo intervenuta l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione per la rinnovazione della locazione, ex art. 560 c.p.c.. Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda.

Avverso tale sentenza, il conduttore interponeva appello. La Corte d’Appello territoriale riformava l’appellata sentenza e in merito al rilievo del documentato dissenso dei comunisti titolari delle quote pignorate aveva ritenuto carente di legittimazione attiva il terzo locatore, in assenza dell’autorizzazione del giudice, prevista dall’art. 1105 c.c., per il caso di dissenso tra i comunisti, in ordine alla gestione della cosa comune.

Avverso tale sentenza, il locatore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi di doglianza: 1. omesso esame e vizio di motivazione in ordine all’inammissibilità dell’appello, per difetto dei requisiti di forma e contenuto; 2. omesso esame di un fatto decisivo controverso, costituito dall’applicazione ed interpretazione degli artt. 560 e 632 c.p.c., nonché per omesso esame del tema della mancata autorizzazione del giudice dell’esecuzione alla rinnovazione della locazione;  3. violazione dell’art. 1105 c.c., per mancata correlazione con l’art. 560 c.p.c. ed omessa applicazione dell’art. 1105 c.c. Il Supremo Collegio, riteneva inammissibile il primo motivo poiché l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integrava una violazione dell’art 112 c.p.c. da far valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., mentre, esaminati congiuntamente gli altri due motivi di doglianza, li accoglieva. I Giudici di legittimità, preliminarmente consideravano come, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, “la rinnovazione tacita del contratto alla prima scadenza, per il mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di diniego di rinnovazione, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 28 e 29, costituisce un effetto automatico derivante direttamente dalla legge e non da una manifestazione di volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento dell’immobile, tale rinnovazione non necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, prevista dell’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. U, Sentenza n. 11830 del 16/05/2013)”. In coerenza a tale premessa, avevano quindi ritenuto (sempre in tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo) che la rinnovazione tacita del contratto alla seconda scadenza contrattuale, a seguito del mancato esercizio, da parte del locatore, della facoltà di disdetta (non motivata) del rapporto ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 28, comma 1, costituiva una libera manifestazione di volontà negoziale, con la conseguenza che, in caso di pignoramento dell’immobile locato eseguito in data antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della menzionata facoltà da parte del locatore, la rinnovazione della locazione necessita dell’autorizzazione del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 560 c.p.c., comma 2 (Sez. 3, Sentenza n. 11168 del 29/05/2015)”. In forza di tali premesse, era agevole concludere che, nel caso di specie, in corrispondenza del terzo rinnovo della locazione, ovvero, in situazione di libera disponibilità del termine di scadenza contrattuale, sopravvenuto il pignoramento di alcune quote di comproprietà, il mancato intervento di alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione, doveva ritenersi tale da aver determinato l’automatica cessazione di efficacia del contratto, poiché la comune volontà dei comproprietari locatori si sarebbe dovuta necessariamente formare previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione. La Suprema Corte, infine, affermava che “allo stesso modo, nessun rilievo può essere attribuito (al prospettato fine di far rivivere, a seguito dell’intercorsa estinzione della procedura esecutiva, il contratto di locazione nelle more definitivamente cessato) alla previsione dell’art. 632 c.p.c. (che sancisce l’inefficacia degli atti compiuti, là dove l’estinzione del processo esecutivo si verifichi prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione dei beni staggiti), non essendo stato nella specie propriamente compiuto alcun atto della procedura in ipotesi destinato a determinare la cessazione dell’efficacia del contratto di locazione (e di cui predicare l’eventuale inefficacia ai sensi dell’art. 632 c.p.c.) e dovendo in ogni caso ritenersi (in forza di un elementare principio di certezza delle situazioni giuridiche sostanziali) che l’estinzione del procedimento esecutivo non valga a comportare l’inefficacia degli atti ritualmente posti in essere nel corso del processo esecutivo, là dove dal relativo compimento sia eventualmente derivata la legittima attribuzione di diritti in favore di terzi”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il secondo e il terzo motivo; dichiarava inammissibile il primo; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava alla Corte d’appello territoriale, in diversa composizione, cui era altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

Entra in chat e con solo 15 euro in un click troverai l’avvocato specializzato e la soluzione!Problem-Click-Chat: Solution!ENTRA IN CHAT CON UN NOSTRO AVVOCATO 

img chat

praticante-donna-509-jpg


Gentile utente, per la  redazione di una lettera e/o diffida stragiudiziale e/o atto a cura di uno dei nostri Avvocati specializzati il costo è pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00 cent.). IVA e CPA comprese 

Se ha un conto PayPal basta cliccare su questo link:

paypal_paga_adesso

Oppure a mezzo bonifico on line su:

IBAN:

IT11W3608105138285869985872

Intestato a: Luigi CIAMBRONE

Il servizio deve richiedersi e si svolge  a mezzo mail a info@avvocatoexpress.it

Una volta registrato il pagamento (deve inviarci distinta di versamento se ha pagato tramite bonifico) Avvocato Express invierà mail in cui chiederá chiarimenti per redigere l’assistenza scritta (lettera, diffida ecc.). Sempre tramite mail (entro e non oltre 3 ore dalla mail/registrazione del pagamento salvo particolare complessità ) l’utente riceverà la nota legale scritta in formato word da utilizzare nel suo caso. L’utente potrà, poi, richiedere chiarimenti sino a tre mail di colloquio comprese nell’assistenza.

Attendiamo la sua ricevuta di pagamento, se ha pagato tramite bonifico, per perfezionare l’incarico.

Se ha pagato, invece, con PayPal appena il pagamento verrà registrato dal nostro Settore Contabilità riceverà mail da uno dei nostri Avvocati specializzati.

Cordialmente

AvvExpress Team, assistenza scritta