Se il terrazzo è privato, il Condominio non risponde dei danni

Se il terrazzo è privato, il Condominio non risponde dei danni

Il Condominio risponde, quale custode, dei danni derivanti dalle parti comuni, mentre non ha nessuna responsabilità per quanto riguarda le parti private. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 16625/2019, depositata il 20 giugno.

Il caso. Una condomina conveniva in giudizio il Condominio deducendo di essere proprietaria di un immobile, nel quale svolgeva attività di tipografia, compreso nel complesso condominiale convenuto e sottostante ad un terrazzo di copertura di sua esclusiva proprietà. L’attrice lamentava che, a causa di infiltrazioni provenienti dal terrazzo, si erano verificati danni a locali e macchinari di sua proprietà, deducendo che dette infiltrazioni fossero la conseguenza del deterioramento della guaina di copertura del terrazzo, aggravatosi a causa dello scarico su di essa di una serie di tubature abusive provenienti da edifici confinanti. Si costituiva il Condominio impugnando le avverse domande e chiedendone il rigetto. Una volta espletata la CTU disposta dal Tribunale, si decideva in senso parzialmente favorevole all’attrice con condanna del Condominio al pagamento dei danni.

Avvero tale sentenza il Condominio interponeva appello. La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione, negava la proprietà condominiale del terrazzo in questione, in quanto sovrastante unicamente il piano terraneo di esclusiva proprietà dell’appellata, costituendo di fatto un corpo di fabbrica adiacente a quello propriamente condominiale. La sentenza di secondo grado escludeva, pertanto, ogni responsabilità del Condominio per la mancata manutenzione del terrazzo, anche quanto alle pluviali di proprietà esclusiva del proprietario di questo, nonché per l’omessa vigilanza nei confronti dei condomini che avrebbero realizzato le tubature abusive, sversando acque sul terrazzo stesso.

Avverso tale sentenza il Condominio proponeva ricorso per cassazione con due motivi di reclamo. Il Supremo Collegio, nel respingere il reclamo, rilevava come secondo orientamento giurisprudenziale consolidato “la responsabilità concorrente del condominio con il proprietario o usuario esclusivo di un lastrico solare o di una terrazza a livello, per i danni da infiltrazione nell’appartamento sottostante, in base ai criteri di cui all’art. 1126 c.c., suppone che il lastrico o la terrazza – indipendentemente dalla sua proprietà o dal suo uso esclusivo -, per i suoi connotati strutturali e funzionali, svolga funzione di copertura del fabbricato, ovvero di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (arg. da Cass. Sez. U, 07/07/1993, n. 7449; Cass. Sez. U, 10/05/2016, n. 9449). L’obbligo del condominio di concorrere al risarcimento dei danni da infiltrazioni cagionate dal lastrico solare o dalla terrazza a livello che non sia comune, ex art. 1117 c.c., a tutti i condomini, è quindi correlato all’accertamento in concreto di tale funzione di copertura dell’intero edificio, o della parte di esso cui il bene “serve”, in quanto superficie terminale del fabbricato”. Se, come accertato nel caso in esame, la terrazza a livello sovrastava soltanto un piano terraneo di proprietà esclusiva, costituendo un autonomo corpo di fabbrica rispetto all’edificio condominiale (a prescindere dalla questione della sua estraneità alla “presunzione” di condominialità, su cui si era soffermata la Corte d’Appello e che era invece irrilevante ai fini dell’art. 1126 c.c.), l’inconfigurabilità di una responsabilità risarcitoria concorrente del Condominio, da quantificare secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c., discendeva dal difetto della funzione di copertura e protezione dell’edificio, che costituiva la ratio di tale disposizione. La Corte d’Appello aveva, dunque, correttamente escluso ogni tipo di responsabilità da parte del Condominio per l’omessa manutenzione della terrazza di proprietà della resistente, aggiungendo che la conclusione cui era pervenuta non sarebbe mutata in riferimento alle pluviali discendenti dalla terrazza stessa, giacché comunque, per obbiettive caratteristiche strutturali, esse servivano in modo esclusivo all’uso o al godimento di quella parte dell’immobile, il che faceva venir meno il presupposto per il riconoscimento di un obbligo di curarne la manutenzione in capo agli altri condomini. La sentenza impugnata aveva quindi negato “la tesi sostenuta da parte appellata per cui la responsabilità del Condominio si fonderebbe sull’omessa vigilanza nei confronti dei condomini che avrebbero realizzato le tubature abusive sversando quindi acque reflue e pluviali sul terrazzo in questione così aggravando le condizioni della copertura e la capacità di smaltimento delle pluviali; in primo luogo, infatti, la gran parte delle tubature individuate come abusive provengono da immobili per i quali non è indicato se facenti parte del condominio; in secondo luogo, e soprattutto, alcun obbligo di prevenzione e di vigilanza è previsto in capo al Condominio nei confronti di fatti illeciti commessi dai singoli Condomini e che non interessino beni condominiali; tanto meno tale responsabilità appare riconducibile al paradigma dell’art. 2051 c.c. che postula, per la sua applicabilità, l’esistenza di un rapporto di custodia tra la res e il responsabile…”. Inoltre, continuava la Corte, “la fattispecie di cui all’art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, postula la sussistenza di un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. In tal senso, il condominio di un edificio può intendersi custode dei beni e dei servizi comuni, e perciò obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le parti comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. Viceversa, il singolo condomino non può pretendere di affermare la responsabilità del condominio, a norma dell’art. 2051 c.c., per il risarcimento dei danni sofferti a causa del cattivo funzionamento di tubazioni di scarico delle acque destinate a servizio esclusivo di proprietà individuali, di cui alcune (come nella specie, accertato in base a giudizio di fatto demandato al giudice del merito) pure estranee al complesso condominiale, essendo il condominio stesso tenuto alla custodia ed alla manutenzione unicamente delle parti e degli impianti comuni dell’edificio. L’eliminazione delle caratteristiche di una cosa, che rendono questa atta a produrre danno, deve essere chiesta nei confronti del proprietario-possessore della cosa stessa, la cui responsabilità è presunta a norma dell’art. 2051 c.c..” E il singolo condomino, quale nella specie la resistente, “il quale subisca pregiudizio da impianti di scarico delle acque, afferenti al servizio esclusivo di altro condomino o di un terzo, può agire individualmente in giudizio nei confronti di quest’ultimo al fine di ottenere la rimozione delle tubazioni dannose per la sua proprietà esclusiva, senza dover attendere che si attivi all’uopo il condominio”.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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D. Strada dissestata, condizioni note alla vittima della caduta: è responsabile il Comune?

D. Strada dissestata, condizioni note alla vittima della caduta: è responsabile il Comune?

R. Respinta definitivamente la richiesta di risarcimento presentata dalla vittima, protagonista di un capitombolo lungo una mulattiera. A inchiodarlo alle proprie responsabilità è la constatazione che egli era a conoscenza delle precarie condizioni della strada e l’ha percorsa senza le dovute cautele.  

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17443/19; depositata il 28 giugno)

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D. La domanda di addebito della separazione può essere introdotta con memoria integrativa?

D. La domanda di addebito della separazione può essere introdotta con memoria integrativa?

R. In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito della separazione può essere introdotta per la prima volta con la memoria integrativa di cui all’art. 709, comma 3, c.p.c..  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17590/19; depositata il 28 giugno)

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D. Il legame affettivo tra padre e figlio è sufficiente ad escludere lo stato di abbandono morale e materiale, presupposto per l’adozione?

D. Il legame affettivo tra padre e figlio è sufficiente ad escludere lo stato di abbandono morale e materiale, presupposto per l’adozione?

R. Lo stato di abbandono, che apre le porte alla procedura di dichiarazione di adottabilità, deve esser escluso allorquando sia riscontrata la capacità dei genitori di accudire e prendersi cura del figlio ovvero anche di recuperare tali competenze in termini adeguati rispetto alle esigenze e necessità del minore.  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17107/19; depositata il 26 giugno)

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D. Il collega di studio si dimentica di consegnare l’atto al difensore: è valida comunque la notifica?

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R. Tardivo il ricorso per cassazione presentato oltre il termine indicato dall’art. 326 c.p.c. anche nel caso in cui la notifica della sentenza sia avvenuta mediante consegna a mani del collega di studio del difensore che si è dimenticato di consegnare a quest’ultimo l’atto.  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 17166/19; depositata il 26 giugno)

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D. La richiesta di mantenimento è autonoma rispetto al giudizio di scioglimento del matrimonio?

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R. L’inammissibilità della domanda volta ad ottenere l’assegno di mantenimento proposta nel giudizio relativo allo scioglimento del matrimonio, non ne preclude la riproposizione in separato giudizio, ex art. 9 l. n. 898/1970, pur in mancanza di fatti sopravvenuti.  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 17102/19; depositata il 26 giugno)

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D. Tensioni di coppia e azienda familiare in crisi minano il rapporto: separazione è addebitabile alla moglie andata via di casa?

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R. Respinte definitivamente le obiezioni proposte dal marito, che deve anche caricarsi dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie. Decisiva per i Giudici è la constatazione che la coppia era in difficoltà per la loro forte conflittualità, resa ancora più incisiva dalla crisi dell’azienda di famiglia.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 16222/19; depositata il 18 giugno)

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D. I genitori evitano di affrontare i propri problemi: è adottabile la figlia?

R. Lei è affetta da un problema psicopatologico, lui è dipendente dall’alcool. Entrambi però continuano a non voler fare i passi necessari per affrontare le rispettive difficili situazioni, e ciò ha ripercussioni negative sulla loro bambina. Necessario, di conseguenza, secondo i Giudici, lo stato di adottabilità per tutelare il futuro della minore.    

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 16499/19; depositata il 19 giugno)

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Sono condominiali i box auto realizzati nel cortile?

Sono condominiali i box auto realizzati nel cortile?

CSe i box sono realizzati su un cortile condominiale, che appartiene, pro-quota, a tutti i condomini, anche i relativi box auto devono essere considerati condominiali ed apparterranno anch’essi, pro-quota, ai singoli condomini. Il punto fondamentale della questione, pertanto, non è l’atto di trasferimento del singolo appartamento e se questo debba essere considerato al netto o al lordo del box pertinenziale bensì il “titolo di proprietà” dell’area di sedime su cui i box sono realizzati. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 16070/2019, depositata il 14 giugno.

Il caso. Gli acquirente dell’appartamento citavano in giudizio il venditoredinanzi al Tribunale competente, per sentir dichiarare che l’appartamento avesse “come necessaria pertinenza l’autorimessa a servizio del medesimo”, e conseguentemente condannare il convenuto a consegnare loro la medesima autorimessa rilasciandola libera da persone, cose e terzi occupanti nel pieno ed esclusivo possesso dei medesimi. Gli attori deducevano che il Condominio, in forza di concessione edilizia, aveva realizzato ventuno autorimesse sugli spazi comuni destinati al parcheggio delle auto, costituenti dipendenza coperta degli appartamenti, e che perciò spettasse loro la proprietà dell’autorimessa quale pertinenza dell’appartamento acquistato. Il convenuto allegava, per contro, che l’atto di compravendita si riferiva alla proprietà del solo appartamento, e non anche dell’autorimessa. Il Tribunale rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza i convenuti interponevano appello. La Corte d’Appello distrettuale accoglieva il gravame ritenendo che la vendita dell’appartamento avrebbe comportato l’automatico trasferimento del box auto pertinenziale. Osservava, infatti, come l’appartamento venduto agli appellati era compreso in un complesso edilizio costituito da complessivi 33 alloggi, nonché da oltre 12 box auto realizzati all’epoca della costruzione degli edifici (1968-1970) e 21 box auto nel cortile condominiale assentiti in base ad apposita concessione edilizia rilasciata nel 1988, in maniera che ogni appartamento avesse una propria autorimessa. Secondo la Corte d’Appello, “il cortile, dove furono costruiti i nuovi box nel 1988, era di proprietà comune pro quota fra i condomini. D’altro canto, giacché realizzati dopo l’introduzione della L. n. 47 del 1985, art. 26, tali box dovevano intendersi collegati da vincolo pertinenziale con gli appartamenti”. Era decisivo, quindi, per la Corte d’Appello, che l’atto di compravendita non conteneva alcuna riserva di proprietà dei diritti pro quota della venditrice sui box compresi nel cortile, ed anzi precisava che nel trasferimento fosse compreso “il diritto alla comproprietà delle parti comuni del fabbricato di cui fa parte la porzione alienata”. Pertanto, dal momento che il secondo gruppo di box auto era stato realizzato su un cortile condominiale, anche gli immobili realizzati su di esso devono intendersi condominiali.

Avverso tale sentenza parte soccombente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. A suo parere il richiamo, da parte della Corte d’Appello, alla L. n. 47/1985 ed la corrispondenza tra il numero degli appartamenti ed il numero dei box auto, sarebbe errato. La norma urbanistica, infatti, prevedeva un rapporto pertinenziale tra i volumi realizzati e la superficie vincolata a parcheggio e non tra il numero di unità immobiliari ed il corrispondente numero di box auto esistenti. La Corte, inoltre, avrebbe mancato nel considerare che il Condominio era dotato di una superficie a parcheggio sufficiente a saturare lo standard urbanistico di aree a parcheggio (pari ad 1 mq di area a parcheggio per ogni 10 mc realizzati). Pertanto, secondo il venditore, il fabbricato (valutato utilizzando il parametro edilizio della volumetria sviluppata) era dotato di una superficie a parcheggio sufficiente a coprire lo standard richiesto dalla norma urbanistica senza considerare i box auto. I giudici di legittimità condividevano l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello, e, in particolare, il ragionamento nella parte in cui, avrebbe dedotto la “condominialità” dei box auto realizzati sul cortile condominiale. Nella specie, infatti, era stato accertato in fatto che le autorimesse oggetto della concessione edilizia del 1988 erano state costruite in un cortile di proprietà condominiale. “I cortili (ed esplicitamente pure le stesse aree destinate a parcheggio, dopo l’entrata in vigore della L. n. 220 del 2012), rispetto ai quali manchi un’espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del condominio, rientrano tra le parti comuni dell’edificio condominiale, a norma dell’art. 1117 c.c., e la loro trasformazione in un’area edificabile destinata alla installazione, con stabili opere edilizie, di autorimesse, a beneficio di alcuni soltanto dei condomini, seppur faccia venir meno la funzione dell’area comune, non ne comporta una sottrazione al regime della condominialità sotto il profilo dominicale. Ciò a differenza del locale autorimessa, che, se anche situato entro il perimetro dell’edificio condominiale, non può ritenersi ex se incluso tra le “parti comuni dell’edificio” ai diretti effetti dell’art. 1117 c.c..” Dunque, essendo state costruite le autorimesse, assentite con concessione edilizia del 1988, nel cortile comune, su richiesta di ventuno condomini del Condominio, le stesse dovevano intendersi per accessione, ai sensi dell’art. 934 c.c., di proprietà comune pro indiviso a tutti i condomini dell’immobile, salvo contrario accordo, che doveva rivestire la forma scritta ad substantiam. Giacché appartenenti in comunione ai singoli condomini, quali comproprietari ex art. 1117 c.c. del cortile sul cui suolo sono state costruite, ogni acquisto di un’unità immobiliare compresa nell’edificio condominiale comprendeva la quota di comproprietà delle autorimesse comuni e il diritto di usufruire della stessa, a nulla rilevando l’eventuale divergenza fra il numero delle autorimesse e quello dei partecipanti al condominio (divergenza su cui invece si soffermava parte ricorrente), la quale poteva semmai incidere ai fini della regolamentazione dell’uso di esse. Secondo la Cassazione, il box auto in discussione apparteneva al proprietario dell’appartamento per essere stato costruito su un bene (il preesistente cortile) che era certamente condominiale e, come tale, di proprietà di tutti i condomini. In altre parole, il punto fondamentale della questione non era l’atto di trasferimento del singolo appartamento e se questo dovesse essere considerato al netto o al lordo del box pertinenziale bensì il “titolo di proprietà” dell’area di sedime su cui i box erano stati realizzati. In altri termini, se i box sono stati realizzati su un cortile condominiale, che appartiene, pro-quota, a tutti i condomini, anche i relativi box auto devono essere considerati condominiali ed apparterranno anch’essi, pro-quota, ai singoli condomini.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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D. Dichiarazione giudiziale di paternità: il rifiuto dell’esame del DNA equivale ad ammettere di essere padre?

D. Dichiarazione giudiziale di paternità: il rifiuto dell’esame del DNA equivale ad ammettere di essere padre?

R. L’accertamento immuno-ematologico per l’accertamento della paternità non è subordinato alla prova dell’esistenza di una relazione, e il rifiuto ingiustificato a sottoporvisi, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., è suscettibile di essere valutato come ammissione.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 16128/19; depositata il 14 giugno)

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