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Nuovi importi del diritto di copia e di certificato dal 10 agosto 2018

Pubblicati sul sito della Giustizia amministrativa i nuovi importi del diritto di copia e di certificato, decorrenti dallo scorso 10 agosto 2018.

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Regolamento condominiale e divieti

Regolamento condominiale e divieti

Regolamento condominiale e divieto di svolgere attività di asilo nido

È irrilevante la differenza tra “asilo nido” e “micro nido”; ciò che conta è il divieto, messo per iscritto, di ospitare nei locali dello stabile un’attività di “custodia ed assistenza ad infanti”. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 16384/2018, depositata il 21 giugno.

Il caso. Un Condominio adiva il Tribunale competente al fine di fare cessare l’attività di asilo di infanzia svolta dal titolare-condomino nell’unità immobiliare di sua proprietà sita al piano rialzato dell’edificio condominiale, perché contrastante con una clausola del regolamento di condominio contrattuale. L’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea.

Avverso la sentenza di primo grado il convenuto soccombente proponeva appello. La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale. Decisiva la lettura del regolamento condominiale (datato 1971) da cui emergeva chiaramente “il divieto di destinare i locali ad asili di infanzia”. Secondo i Giudici, questo divieto valeva sia per gli asili nido che per i micro nido, soprattutto perché era univoco l’obiettivo, ovvero evitare che “nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva venga esercitata un’attività che preveda la custodia e l’assistenza di infanti”.

Avverso tale sentenza l’appellante proponeva ricorso per cassazione. Il Supremo Collegio, ritenendo corretta e condivisibile la valutazione compiuta dai Giudici d’Appello, respingeva definitivamente le obiezioni proposte dal titolare del “micro nido”. Infatti, i giudici di legittimità sottolineavano come «l’attività di “micro nido” si differenzia da quello di ”asilo nido” soltanto per le dimensioni strutturali di ricettività, e non invece per il comune carattere assistenziale ed educativo dei suoi servizi resi a bambini di tenerissima età». Ciò rendeva assolutamente legittima l‘applicazione del divieto imposto dal regolamento condominiale, divieto che era simbolo dell’«intenzione comune dei condomini».

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Rilascio del certificato di abitabilità “in ritardo”

Rilascio del certificato di abitabilità “in ritardo”

D. Rilascio del certificato di abitabilità “in ritardo”: il grave inadempimento è imputabile al venditore promittente?

R. In tema di compravendita immobiliare, i documenti relativi all’uso della cosa venduta, nella specie il rilascio del certificato di abitabilità, devono obbligatoriamente essere consegnati dal venditore promittente al momento della stipulazione del contratto definitivo. Resta onere del giudice valutare in concreto la gravità dell’inadempimento.  (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20426/18; depositata il 2 agosto)

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Contratti finanziari derivati

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D. Contratti finanziari derivati: leciti anche se speculativi?

R. Con sentenza n. 2859 dell’11 giugno 2018 la Corte di Appello di Milano ha respinto la domanda di nullità di un lodo arbitrale riesaminando nel merito le questioni dedotte in arbitrato e concernenti la validità di alcuni contratti derivati.  (Corte d’Appello di Milano, sez. I Civile, sentenza n. 2859/18; depositata l’11 giugno)

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Accordo tra coniugi e negoziazione assistita

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D. L’autorizzazione dell’accordo tra coniugi può essere raggiunto con la negoziazione assistita?

R. La convenzione di negoziazione assistita, ex art. 6, comma 1, d.l. n. 132/2014 (convertito con l. n. 162/2014), può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  (Tribunale di Torino, decreto; depositato il 1° giugno 2018)

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Addebito della separazione

Addebito della separazione

D. E’ addebitabile la separazione al coniuge che ha denunciato un fatto grave insussistente?

R. In tema di separazione coniugale, l’addebito della separazione è riconosciuto in toto in capo al coniuge che ha denunciato la realizzazione di un fatto grave in capo all’altro coniuge, nonostante la consapevolezza dell’insussistenza di tale fatto.  (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 20374/18; depositata il 1° agosto)

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Poteri del sindaco

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D. Può il sindaco di imporre limitazioni agli orari di apertura dei locali?

R. L’amministrazione comunale ha il potere di regolare l’attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, graduando gli orari di apertura e chiusura al pubblico, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente.  (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 20073/18; depositata il 30 luglio)

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Assegnazione posti auto con delibera assembleare

Assegnazione posti auto con delibera assembleare

Assegnazione posti auto con delibera assembleare e incidenza sui diritti di proprietà del condomino

L’assemblea di Condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate al parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà esclusiva di uno dei condomini, dovendosi tali delibere qualificare nulle. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8014/2018, depositata il 30 marzo.

Il caso. Un condomino ricorreva al Tribunale competente, al fine di sentire dichiarare nulla la delibera condominiale con la quale veniva stabilito che i posti macchina “disegnati… sul cortile” dal costruttore – il medesimo condomino – fossero assegnati ai condomini che non avevano acquistato un box. Secondo il richiedente, al momento della costituzione del Condominio, lo stesso, in qualità di costruttore, si era riservato la proprietà esclusiva del terreno nel quale erano situati i posti auto e per questo motivo l’assemblea non poteva disporre del suo diritto. Il Tribunale adito, con sentenza, rigettava la domanda, osservando che “sugli spazi per il parcheggio gravava un diritto di uso a favore del Condominio, derivante dall’art. 41-sexies, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall’art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e che dall’anzidetta titolarità discendeva il diritto del Condominio a disporre delle aree in questione”. Inoltre, non appariva applicabile l’art. 12 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che disponeva soltanto per le costruzioni non ancora realizzate al momento della sua entrata in vigore.

Avverso la sentenza di primo grado, il richiedente proponeva appello innanzi la Corte d’Appello territoriale la quale confermava  la decisione di prime cure. I giudici di secondo grado rilevavano che l’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 (Legge urbanistica) comportava che il contratto di compravendita con il quale il costruttore-venditore si riservava la proprietà esclusiva di aree destinate al parcheggio, era affetto da nullità parziale, con automatica sostituzione della clausola nulla ed integrazione del contratto, ex art. 1419, secondo comma, c.c.. Pertanto, la delibera assembleare si era limitata ad assegnare i posti auto, senza in alcun modo qualificare la natura del diritto in contestazione. Ad ogni modo – sottolineava la Corte distrettuale – la giurisprudenza di legittimità individuava tale diritto come reale ed assoluto, avente ad oggetto l’utilizzo delle aree destinate a parcheggio. Infine, la Corte territoriale escludeva la retroattività del principio stabilito dall’art. 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005, che consentiva di trasferire gli spazi per parcheggio in modo autonomo rispetto alle altre unità immobiliari.

Avverso la sentenza di secondo grado l’appellante proponeva ricorso per cassazione. Secondo il ricorrente nella decisione di merito non veniva spiegato in che modo il Condominio sarebbe stato titolare di diritti sul terreno di proprietà dello stesso ricorrente, lamentando, inoltre, che in difetto dell’art. 41-sexies l’assemblea condominiale non sarebbe stato legittimata a deliberare in ordine alla parte di terreno di proprietà altrui. Gli Ermellini osservavano che la L. n. 1150/1942 “nel disporre che nelle nuove costruzioni debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi, ha istituito inderogabilmente un vincolo pertinenziale permanente di natura pubblicistica tra tali aree e il fabbricato, con riflessi anche di carattere civilistico, consistenti nella possibilità di far dichiarare la nullità parziale, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., dei contratti di alienazione delle singole unità immobiliari dell’edificio, in quanto escludenti dal trasferimento il diritto di proprietà o di uso del parcheggio, salva la corresponsione all’alienante del relativo compenso, in quanto non compreso nei prezzi delle vendite. Si tratta di distinti diritti, spettanti non alla collettività condominiale, ma separatamente a ognuno dei singoli compratori delle varie porzioni dello stabile, in base ai rispettivi titoli di acquisto (Cass., Sez. II, 11 febbraio 2009, n. 3393)”. Pertanto, secondo il Supremo Collegio erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto che l’assemblea condominiale avesse titolo a disciplinare il godimento dell’area assegnando i posti auto di proprietà dell’originario costruttore-ricorrente, il quale si era riservato la proprietà esclusiva degli spazi esterni al fabbricato. Infatti, la Corte di Cassazione ribadiva che “l’assemblea di condominio non può adottare delibere che, nel predeterminare ed assegnare le aree destinate al parcheggio delle automobili, incidano sui diritti individuali di proprietà esclusiva di uno dei condomini, dovendosi tali delibere qualificare nulle (Cass. n. 20612/17)”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e,  decidendo nel merito, dichiarava nulla l’impugnata delibera assembleare.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Mediazione

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D. E’ improcedibilità della domanda se l’attore, a seguito dell’eccezione, non chiede termine per depositare la domanda?

R. La sentenza del Tribunale di Belluno del 22 giugno 2018, n. 283, deve essere segnalata perché ha pronunciato l’improcedibilità di una domanda giudiziaria in quanto non era stato esperito il tentativo di mediazione obbligatorio senza, però, che il giudice avesse – a seguito dell’eccezione di controparte – assegnato alle parti il termine per provvedere.  (Tribunale di Belluno, sentenza n. 283/18; depositata il 22 giugno)

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