L’obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti

L’obbligo degli ascendenti al mantenimento dei nipoti

Genitori in difficoltà: si può pretendere l’aiuto dai nonni?

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 10419/2018, depositata il 2 maggio.

Il caso. Una donna, madre di due bambini piccoli e in difficoltà economica, con un reddito mensile di appena 700 euro, conveniva in giudizio i suoceri al fine di ottenere, in favore dei propri figli, ai sensi dell’art. 433 cod. civ., la corresponsione degli alimenti nella misura di Euro 700,00 mensili. L’adito Tribunale riteneva legittima la domanda attorea e obbligava i nonni «al pagamento degli alimenti nella misura di 300 euro mensili».

Avverso tale sentenza, i nonni interponevano appello e i giudici di secondo grado accoglievano il gravame dei soccombenti rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. La Corte d’Appello, premettendo la natura sussidiaria dell’obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, riteneva che non era stata offerta dall’attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell’obbligazione alimentare: né, cioè, dell’incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l’appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito; né della capacità degli appellanti di far fronte all’obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione di Euro 1.500,00 mensili. Pertanto, per i giudici di seconde cure non si poteva dare per scontata la loro capacità di «far fronte all’obbligazione alimentare» in favore dei nipoti.

Avverso tale sentenza, la donna proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo parte ricorrente deduceva “violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 147 e 148 cod. civ.”. Tale motivo veniva dal Supremo Collegio ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata aveva fatto applicazione del principio, enunciato dalla stessa Corte, secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spettava primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non potesse o non volesse adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, doveva far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salvava la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto “l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”. Con il secondo motivo la ricorrente deduceva «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia», nonché «travisamento degli elementi di prova» circa il grave stato di bisogno dei minori e la capacità economica dei loro nonni. Tale motivo veniva dalla Suprema Corte ritenuto inammissibile, applicandosi nella specie, ratione temporis, l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in 1. 7 agosto 2012, n. 134, che circoscriveva il vizio di motivazione alla sola denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»: denuncia non contenuta, né formalmente né sostanzialmente, nel ricorso, neppure nella parte in cui esso faceva riferimento allo stato di disoccupazione della ricorrente, introdotto nel giudizio di merito, inammissibilmente, soltanto con la comparsa conclusionale in grado di appello. Secondo gli Ermellini, l’obbligo – morale e giuridico – dei nonni non era automatico, poiché ad essi ci si poteva rivolgere ma «solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo» verso i figli. In sostanza, se uno dei due genitori poteva provvedere ai figli, era impossibile pretendere che i nonni fossero obbligati dai giudici a dare una mano economicamente.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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Sinistro causato da veicolo non identificato

Sinistro causato da veicolo non identificato

D. Sinistro causato da veicolo non identificato: è rilevante che il danneggiato non abbia indicato le generalità dei testimoni nella denuncia–querela?

R. Così come non è obbligatoria la presentazione della denuncia-querela, non è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del risarcimento aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come testi nel procedimento civile. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 10545/18; depositata il 3 maggio)

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Violenza sessuale

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D. E’ condannabile il marito che impone un rapporto sessuale alla moglie?

R. Pena fissata in 3 anni e 4 mesi di carcere. L’uomo è ritenuto responsabile di violenza sessuale. L’episodio, confermato anche da due familiari della donna, si colloca nel clima di sopraffazione instaurato dal coniuge tra le mura domestiche.  (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 19142/18; depositata il 4 maggio)

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Domanda congiunta di divorzio

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D. La contumacia di uno dei coniugi equivale alla rinuncia alla domanda congiunta di divorzio?

R. In tema di domanda congiunta di divorzio (art. 4 l. n. 898/1970), il cui fondamento è la concorde volontà dei coniugi di procedere al divorzio riconoscendone la sussistenza dei presupposti e di procedere alla disciplina delle condizioni attinenti alla prole e ai rapporti economici in via negoziale, l’eventuale rinuncia all’azione è configurabile solo se proposta congiuntamente da entrambi. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 10463/18; depositata il 2 maggio)

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Assegno di invalidità

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D. Depressa e soggetta a sbalzi di umore: ha diritto all’assegno di invalidità?

R. Vittoria per l’INPS nel contenzioso con una donna. Per i Giudici la sindrome si è sempre accompagnata allo svolgimento di attività lavorative. Non dimostrato, poi, il nesso tra il problema di salute e la chiusura dell’agenzia matrimoniale da lei gestita. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 10524/18; depositata il 3 maggio)

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decisione del COA e notifica via pec

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D. La decisione del COA notificata al “vecchio” indirizzo PEC dell’avvocato è nulla?

R. Qualora un avvocato comunichi al COA la variazione del proprio indirizzo PEC, la notificazione della decisione adottata dallo stesso COA, avente ad oggetto l’irrogazione di una sanzione disciplinare ed eseguita presso  il precedente indirizzo, «non concretizza la “notifica” imposta dalla legge, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivi non sanati dalla comparizione dell’incolpato». (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250/17; depositata il 28 dicembre)

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Accertamento fiscale

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D. E’ legittima la cartella di pagamento “senza” motivazione?

R. L’ufficio finanziario nella fase di controllo c.d. formale o automatizzato può emettere la cartella di pagamento attingendo i dati necessari dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e, inoltre, può motivare la stessa con il mero richiamo a tale atto.  (Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza n. 10013/18; depositata il 24 aprile)

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Lavoro a progetto

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D. Lavoro a progetto: che cosa si deve indicare nel contratto?

R. Quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, il rapporto si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione. Il contratto a progetto, inoltre, deve essere stipulato in forma scritta e al suo interno deve essere indicato, a fini probatori, il progetto e il programma di lavoro. Tuttavia, il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto.  (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 10135/18; depositata il 26 aprile)

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Ingiusta detenzione

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D. Credito da “inumana detenzione” e debito per pene pecuniarie, è ammessa la compensazione?

R. Il credito di un soggetto nei confronti dello Stato, riconosciuto ex art. 35-ter legge n. 354/1975 c.d. da “inumana detenzione”, può essere compensato da un controcredito vantato dalla stessa amministrazione per pene pecuniarie.(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 10130/18; depositata il 26 aprile)

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Il riconoscimento di debito

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Il riconoscimento di debito non esige forme particolari

Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 9097/2018, depositata il 12 aprile.

Il caso. Un ex amministratore, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di competente, il Condominio, esponendo di esserne stato amministratore dello stesso fino al 03.08.2006, di avere l’assemblea approvato il consuntivo della gestione ordinaria 2006 ed il relativo riparto e di avere anticipato delle somme in favore del convenuto. L’attore poneva a fondamento delle sue richieste la produzione di un documento con il quale l’amministratore entrante aveva riconosciuto, sottoscrivendo il relativo conteggio che gli veniva presentato, il debito che ancora reclamava verso il Condominio il suo predecessore. Altresì, l’ex amministratore precisava che il Condominio aveva pagato alcuni acconti relativi all’importo dovuto ammettendo, pertanto, ulteriormente di ritenersi in debito. Il convenuto non si costituiva in giudizio con conseguente declaratoria di contumacia. Il Tribunale, con sentenza, accoglieva la domanda attorea e condannava il Condominio convenuto al pagamento della somma dovuta, oltre ad interessi.

Avverso tale sentenza, interponeva appello il Condominio, chiedendone la riforma per più motivi. La Corte di Appello territoriale, con sentenza, non notificata, rigettava l’appello e, confermando la sentenza di primo grado, condannava il Condominio a rimborsare alla parte appellata le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, l’appello era infondato relativamente all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’amministratore del Condominio, posto che l’amministratore, cessato dalla carica, poteva agire per recuperare le somme anticipate nei confronti del Condominio in persona del nuovo amministratore. L’appello era infondato, anche nel merito, perché in forza del riconoscimento del debito da parte del Condominio (sia per il tramite del documento contabile dal quale emergeva il credito dell’Amministratore cessato dall’incarico, sia dal fatto che il documento contabile era stato sottoscritto dal nuovo Amministratore, e sia, ancora, per il fatto che il Condominio successivamente al documento contabile aveva provveduto a corrispondere parte della somma dovuta), incombeva al Condominio dimostrare l’inesistenza del debito.

Avverso tale sentenza, il Condominio soccombente proponeva ricorso per Cassazione con un unico motivo. Il Condominio lamentava che il Tribunale prima e la Corte distrettuale dopo, non avrebbero tenuto conto che l’amministratore, cessato dalla sua funzione, non aveva fornito alcuna documentazione delle spese che assumeva aver corrisposto e, soprattutto, né la prova di aver eseguito le assunte anticipazioni con denaro proprio. Mancava agli atti di causa un qualsiasi documento giustificativo ed un elenco analitico, non solo delle entrate delle spese condominiali ed il saldo finale, ma, soprattutto, degli esborsi personali che si assumevano eseguiti da parte dell’ex amministratore per conto del Condominio. Né sarebbe stato convincente, sempre secondo il ricorrente, la tesi secondo la quale il documento contabile sottoscritto anche dal nuovo amministratore avrebbe integrato gli estremi di una ricognizione di debito da parte del Condominio perché, comunque, non sarebbe stato provato il credito vantato oggetto del giudizio. Altresì, sempre secondo il ricorrente, sarebbe stato privo di pregio e di fondamento anche l’assunto della Corte di Appello di una ratifica dell’operato dell’amministratore ed un riconoscimento di debito, il fatto che il Condomino avesse corrisposto all’ex amministratore, una parte delle somme pretese proprio perché il riconoscimento di un debito da parte del Condominio imponeva un atto di volizione dell’assemblea condominiale, che, nel caso, non sarebbe sussistito. In altri termini, andrebbe negata efficacia vincolante nei confronti del Condominio della sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del documento contabile in difetto di preventiva delibera dell’assemblea, e ai versamenti dallo stesso effettuati senza autorizzazione da parte dell’assemblea.

Gli Ermellini ritenevano il motivo infondato e osservavano anzitutto di ritenere corretta la decisone dei giudici di merito: i quali avevano ritenuto fondata la domanda  in quanto l’attore aveva prodotto un documento, sottoscritto dal nuovo amministratore, titolato «situazione contabile al 3 agosto 2006» ove era indicata, tra le altre cose, anche la somma ancora dovuta al vecchio amministratore. Inoltre, successivamente, nel corso del giudizio si dava atto senza che vi fossero opposizioni sul punto, di ulteriori acconti versati in seguito alla sottoscrizione del predetto documento. Ma ancora. Secondo la Suprema Corte, “si deve considerare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo. L’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà”. Non vi era dubbio che i dati accertati dalla Corte distrettuale integravano gli estremi di un riconoscimento di debito. La Corte distrettuale, aveva ulteriormente aggiunto: a) che il versamento delle somma di cui si dice era imputabile a tutti i condomini poiché in difetto di una diversa allegazione i suddetti pagamenti andavano imputati ad essi secondo le rispettive quote millesimali; b) che il comportamento dei condomini andava, altresì, qualificato quale ratifica dell’operato del nuovo amministratore, non potendo ad esso essere attribuito altro significato, se non quello di dar corso al riconoscimento del debito da questi sottoscritto e, quindi, di adesione ad esso. E, significativamente, la Corte aveva concluso, come era giusto che fosse, che in forza del riconoscimento incombeva sul Condominio dimostrare l’inesistenza del debito e tale prova, non solo non era stata fornita, ma, sarebbe stata del tutto in contrasto con il suo adempimento, seppure parziale. Inoltre, “il riconoscimento del quale si discute costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione, non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto, ma, più semplicemente, la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto e, se priva, come nel caso in esame, da vizi logici non è suscettibile di sindacato nel giudizio di cassazione”.

Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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