D. I canoni locativi sono sospesi a seguito dell’emergenza Covid-19?

D. I canoni locativi sono sospesi a seguito dell’emergenza Covid-19?

R. Assolutamente no! Sia le locazioni ad uso abitativo che quelle ai fini commerciali non subiscono alcuna sospensione di legge per la corresponsione dei canoni di locazione. Ovviamente il conduttore, stante l’eccessiva onerosità sopravvenuta, può chiedere al locatore una riduzione del canone da concordare. Il locatore non ha alcun obbligo di aderire e in questo caso il conduttore può adire la sede di conciliazione al fine di trovare un accordo con l’intermediazione di un conciliatore. Se anche la conciliazione non ha effetto non rimane che ricorrere al giudice che può disporre la riduzione del canone, fra l’altro, per eccessiva onerosità sopravvenuta. Tutti i rilasci degli immobili comunque non possono essere eseguiti prima del 30 giugno 2020. Il d.l. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) ha previsto:  -(art. 65, d.l. n. 18/2020), in favore del conduttore un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1– Negozi e botteghe. Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, circ. 3 aprile 2020, n. 8/E), tra i chiarimenti sulle norme del Decreto Cura Italia, ha fornito anche delle delucidazioni sul credito di imposta  per le locazioni commerciali di negozi e botteghe di cui all’art. 65, d.l. n. 18/2020: il credito d’imposta, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020, è riconosciuto solo sui canoni effettivamente pagatiun canone di locazione non pagato non produrrà il credito d’imposta in quanto la norma intende ristorare il conduttore del canone versato a fronte della sospensione dell’attività di impresa in questo periodo
-(art. 91, d.l. n. 18/2020), una norma (comma 6-bis) in base alla quale “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

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D. Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare in giudizio le ragioni del trasferimento del lavoratore?

D. Il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare in giudizio le ragioni del trasferimento del lavoratore?

R. In tema di trasferimento del lavoratore, fermo restando che l’atto del datore di lavoro non è soggetto ad oneri di forma e di motivazione, devono tuttavia sussistere precise ragioni tecniche, organizzative e produttive che il datore di lavoro è chiamato ad indicare puntualmente e provare in sede giudiziale in caso di contestazione da parte del lavoratore. (

Tribunale di Napoli, decreto del 4 marzo 2020

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D. Sanzione disciplinare per il magistrato che revoca il patrocinio a spese dello Stato fuori dalle ipotesi contemplate?

D. Sanzione disciplinare per il magistrato che revoca il patrocinio a spese dello Stato fuori dalle ipotesi contemplate?

R. Si, legittima la sanzione disciplinare irrogata. Ove il Giudice abbia deciso, adottando le pur contrastanti soluzioni giuridiche in materia utilizzate dalla giurisprudenza di legittimità, non può ritenersi che lo stesso si sia discostato da canoni ermeneutici consolidati nel cercare una soluzione della questione problematica, ma soltanto che egli abbia utilizzato istituti giuridici in modo difforme dal dettato legislativo e fuori dei requisiti espressamente indicati dalla norma.

(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 7832/20; depositata il 15 aprile)

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Occorre la diffida per la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso?

Occorre la diffida per la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso?

Il credito vantato dal Condominio nei confronti del condomino diviene certo ed esigibile con l’approvazione assembleare del bilancio condominiale preventivo e del piano di riparto e, dunque, l’amministratore può legittimamente procedere alla riscossione dei contributi condominiali, anche in assenza della diffida. Ciò è quanto stabilito dal Tribunale di Roma, sentenza n. 247/2020, depositata l’8 gennaio.

Il caso. A seguito di ricorso in via monitoria proposto da un Condominio, il Giudice di Pace competente emetteva un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di un condomino per il pagamento dell’importo di € 1.267,52, oltre a spese monitorie, chiesto a titolo di quote condominiali oggetto di delibere condominiali che avevano rispettivamente approvato il bilancio preventivo della gestione condominiale e i piani di riparto.

Avverso il decreto ingiuntivo il condomino proponeva opposizione sostenendo sostanzialmente di non aver ricevuto nessuna richiesta di pagamento degli oneri condominiali e neppure una lettera di messa in mora. L’opposizione veniva rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.

Avverso tale sentenza, il condomino interponeva appello chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Il Giudice di seconde cure ricordava che le quote condominiali da pagare a seguito delle delibere assembleari costituivano titolo di credito del Condominio e provavano l’esistenza del credito stesso, legittimando non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che questi avesse proposto avverso il decreto stesso. Neppure poteva sostenersi che il credito condominiale diventasse esigibile solo dopo la diffida. Il Tribunale, richiamata una decisione della Cassazione (n. 24299/08), riteneva che il credito condominiale doveva considerarsi “certo” e “liquido” con l’approvazione assembleare dello stato di ripartizione, indifferentemente che si trattasse di riparto preventivo o consuntivo nonché “esigibile”, quando la scadenza del termine, eventualmente riferito alle singole rate, rendesse attuale l’obbligo di pagamento ai sensi dell’art. 1182 c.c. (mora ex re). Altresì, precisava, riguardo alla contestazione sulla possibilità di accedere al monitorio senza previa diffida, che era già stato chiarito dalla Cassazione (n. 9181/2013) che il sollecito al condomino moroso non era obbligatorio e neppure poteva costituire una condizione di procedibilità del recupero del credito. Questo neppure se il regolamento condominiale prevedesse la previa diffida, posto che la violazione di siffatta regola poteva al più far sorgere in capo all’amministratore una responsabilità da inesatto adempimento del mandato. Il Tribunale precisava ancora come il sopraesposto principio era rafforzato dalla nuova normativa condominiale ex artt. 63 disp. att. c.c. e 1129, c. 9, c.c., in base alla quale il ricorso alla procedura monitoria rappresentava un obbligo per l’amministratore, il quale doveva provvedervi in tempi stretti.

Per tali motivi il Tribunale rigettava il ricorso.

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express

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D. Reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi: è sufficiente l’adeguamento unilaterale?

D. Reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi: è sufficiente l’adeguamento unilaterale?

R. Con l’ordinanza n. 7105 depositata il 12 marzo 2020 la Prima Sezione Civile della Suprema Corte risponde al seguente interrogativo: l’adeguamento, da parte degli istituti di credito, alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 in materia di reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi ha comportato un peggioramento oppure un miglioramento alle condizioni contrattuali in precedenza applicate ai correntisti?  

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 7105/20; depositata il 12 marzo)

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D. E’ legittimo il licenziamento fondato su comportamenti illeciti documentati da un investigatore privato?

D. E’ legittimo il licenziamento fondato su comportamenti illeciti documentati da un investigatore privato?

R. Se il datore di lavoro abbia notizia di condotte del dipendente che possano integrare non solo violazione dei doveri nascenti dal contratto, ma anche illecito civile, amministrativo o penale, è legittimato a incaricare un investigatore privato che le documenti, anche con riprese fotografiche, che potranno essere utilizzate come prova della giusta causa di recesso.  

(Tribunale di Padova, sez. Lavoro, ordinanza depositata il 4 ottobre 2019)

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