D. Congiuntura economica sfavorevole e il Ministero puó non pagare gli interessi di mora?

R. Non è tenuta al pagamento degli interessi di mora l’amministrazione pubblica che non salda entro le scadenze di legge per «oggettive condizioni economiche, debitamente documentate», e per i «severi tagli» imposti alla spesa pubblica. E’ quanto scrive il Tar Lazio in una sentenza riguardante una causa di diritto del lavoro che coinvolge il ministero della Salute: nel dispositivo finale, risalente alla fine di febbraio, i giudici amministrativi danno ragione alla ricorrente e impongono al dicastero il pagamento delle somme contestate, ma negano il conteggio degli interessi di mora. L’articolo 114 del Codice del processo amministrativo, si legge nella sentenza, prevede espressamente che il giudice fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative». Per il Tar Lazio, congiuntura economica e tagli di spesa possono indurre la Pubblica amministrazione – e in particolare quella sanitaria, «afflitta da disavanzi di notevoli dimensioni» – a temere episodi di «insolvenza». E questa eventualità rappresenta già da sola una ragione sufficiente a respingere eventuali richieste di sanzioni.
La sentenza laziale si muove in una direzione diametralmente opposta a quella imboccata alcune settimane fa dal Tar Molise. Come si ricorderà, a metà marzo i giudici avevano intimato all’Asl unica regionale il pagamento entro 60 giorni delle somme reclamate da un titolare di farmacia di Campobasso; trascorso inutilmente tale termine, minacciava la sentenza, sarebbe entrato in azione un Commissario che avrebbe messo in conto il pagamento non solo dei crediti ma anche dei relativi interessi (50 euro per ogni giorno di ritardo), andandoli a ricavare direttamente dal bilancio dell’Azienda sanitaria, anche a costo di disporre «apposite variazioni nei capitoli di spesa». Di tutt’altra impronta la sentenza del Tar Lazio. Che, come qualche commentatore ha già notato, finisce di fatto per spingere le amministrazioni pubbliche a non onorare i propri debiti.
Così ha deciso il TAR Lazio, Sezione Terza Quater, del 24 febbraio 2015.

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