R. Nelle azioni di classe introdotte a norma dell’art. 140-bis del codice del consumo, i consumatori e gli utenti possono aderire a tali azioni anche tramite fax e posta elettronica, senza l’osservanza di particolari formalità, con la conseguenza che la sottoscrizione degli aderenti non deve essere autenticata con le modalità e a cura dei soggetti di cui al D.P.R. n. 445/2000.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12997/19; depositata il 15 maggio)
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R. Le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti dall’art. 1, comma 2, l. n. 4/1953 (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 13006/19; depositata il 15 maggio)
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R. Respinte definitivamente le contestazioni mosse dal padre. Decisiva è la constatazione della condizione patologica del figlio, che non può rendersi autonomo economicamente e deve coabitare con la madre.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 13109/19; depositata il 16 maggio)
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CAi sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c. «È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni». Tale norma è quindi applicabile nel caso un condominio decida di concedere in godimento a un terzo dietro il pagamento di un corrispettivo il lastrico solare per consentirgli l’installazione di antenne e impianti che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al terzo di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti istallati? Su tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria n. 8943/2019, depositata il 29 marzo.
Il caso. Un Condominio agiva nei confronti di una società
condomina contestando la concessione effettuata da quest’ultima, tempo addietro,
ad una società telefonica. Quando il Condominio era formato da due soli
condomini, la società convenuta aveva concesso alla compagnia telefonica
l’installazione sul lastrico solare di antenne e strumentazioni inerenti alla
trasmissione di dati di telefoni cellulari. Ciò era stata fatto con il tacito
assenso dell’altra condomina e, tale operazione, veniva incorporata nel
regolamento condominiale come servitù nei confronti dell’azienda di
telecomunicazioni. Pertanto, mancando il consenso del Condominio, lo
stesso domandava giudizialmente la
rimozione degli impianti. Si costituiva in giudizio la compagnia telefonica,
allegando di avere sottoscritto un contratto
di locazione con la stessa citata condomina. Il Giudice di primo grado respingeva
la domanda attorea.
Avverso tale
sentenza, il Condominio interponeva appello. La Corte d’Appello territoriale accoglieva
le richieste della parte appellante, accertava
l’inesistenza del diritto delle parti appellate al mantenimento delle opere e
dei manufatti e condannava la società
telefonica alla rimozione degli impianti e manufatti oggetto di causa.
Avverso tale
sentenza, la società che aveva concesso il lastrico solare proponeva ricorso
per cassazione, mentre la società di telecomunicazioni depositava
controricorso. Tutte e due le azioni giudiziarie vertevano sul far riconoscere
al giudice la legittimità dell’atto dispositivo del lastrico solare e la
concessione dello stesso, qualificata come locazione o come concessione di
servitù. Il Supremo Collegio iniziava la propria decisione dall’analisi della fattispecie
in atti e dal tentativo di qualificazione del contratto intercorso tra la
condomina e la compagnia telefonica. Gli
Ermellini affermavano che, “nell’ambito
di un condominio edilizio, l’uso indiretto di una parte comune mediante
locazione può essere disposto con deliberazione a maggioranza, sempre che non
sia possibile l’uso diretto dello stesso bene per tutti i partecipanti alla
comunione, proporzionalmente alla loro quota, promiscuamente ovvero con sistema
di frazionamento degli spazi o di turni temporali, costituendo, dunque,
l’indivisibilità del godimento o l’impossibilità dell’uso diretto il
presupposto per l’insorgenza del potere assembleare circa l’uso indiretto
(Cass. Sez. 2, 27/10/2011, n. 22435; Cass. Sez. 2, 22/03/2001, n. 4131; Cass. Sez.
2, 21/10/1998, n. 10446). Quando la maggioranza dei condomini deliberi di
locare la cosa comune ad un terzo, non si pone proprio questione di violazione
dell’art. 1102 c.c., in quanto tale norma tutela l’uso diretto di ciascun
condomino sulla medesima e non quello indiretto (arg. da Cass. Sez. 2,
22/03/2001, n. 4131)”. Altresì, sostenevano che “il singolo condomino,
analogamente a quanto avviene in tema di comunione ordinaria, nell’esercizio
del diritto di concorrere all’amministrazione della cosa comune, ex art. 1105
c.c., possa concedere in locazione la stessa senza necessità di espresso
assenso degli altri condomini, trattandosi di un atto di ordinaria
amministrazione che si presume fino a prova contraria compiuto nell’interesse
di tutti e che trova disciplina nelle disposizioni in tema di gestione d’affari
non rappresentativa (Cass. Sez. 3, 23/04/1996, n. 3831; Cass. Sez. 3,
27/01/2005, n. 1662; Cass. Sez. U, 04/07/2012, n. 11135). Per riconoscere,
peraltro, al singolo condomino il potere di concedere in locazione una parte
condominiale, anche senza l’espresso assenso degli altri partecipanti, occorre
che lo stesso agisca quale utile gestore o mandatario tacito nell’interesse
degli altri condomini o, quanto meno della maggioranza di essi, mentre è necessaria
l’espressa adesione di tutti i condomini quando la locazione non sia diretta
alla tutela degli interessi collettivi ma miri a soddisfare un proprio
esclusivo interesse, che può essere anche in contrasto con quello degli altri”.
La questione sottesa era quella di qualificare il “contratto
col quale un condomino conceda in godimento ad un terzo, dietro il pagamento di
un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie comune, allo
scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture e impianti che
comportino la trasformazione dell’area, garantendo comunque al detentore del
lastrico di acquisire e conservare la proprietà dei manufatti sia nel corso del
rapporto che alla cessazione di esso”. Ancora, ragionavano i Supremi Giudici, sulla
qualità di bene mobiliare o immobiliare di detti impianti, propendendo per
quest’ultima sulla base del vincolo di incorporazione con il condominio e della
necessità di dotarsi di permesso amministrativo di costruzione per
l’installazione degli stessi. Sembrerebbe la Corte di Cassazione propendere per
qualificare il contratto oggetto di causa come una locazione, sussistendone i
requisiti di cui all’art. 1571 c.c. ovvero la concessione temporanea del
godimento dalla quale era possibile trarre un’utilità e relativo obbligo di
pagare il canone per l’uso stabilito, e sancire come questo rapporto afferisse
alla locazione tuttavia, proseguiva la Cassazione, poneva il problema
dell’accessione. Infatti, ai sensi dell’art. 934 c.c., “qualunque piantagione, costruzione
od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo,
salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti
diversamente dal titolo o dalla legge”. Sostanzialmente, si poneva il problema
di valutare se il contratto di locazione fosse di per sé titolo sufficiente ad
impedire che gli impianti divenissero, a seguito della costruzione, di
proprietà del condominio, anche in ragione del fatto che il “titolo” ex art.
934 c.c. che annulla l’accessione doveva avere comunque un carattere “reale” e
quindi la mera locazione sarebbe risultata insufficiente (così in Cass. SS. UU.
16/02/2018 n. 3873). Più difficile, invece, qualificare tale concessione come
un contratto costitutivo di servitù, stante l’assenza del carattere di
predialità sancito dall’art. 1027 c.c. ossia l’esistenza di un peso sopportato
dal fondo servente e l’assenza dell’unanimità degli aventi diritto ex
art. 1108 c.c.. Si interrogavano i Giudici di legittimità sulla necessità per
stipulare detti accordi dell’assenso di tutti i condomini. Secondo la Corte di
Cassazione, infatti, “la questione che si pone è se è necessario il consenso di
tutti i partecipanti, ai sensi dell’art. 1103 comma 3 , c.c. per l’approvazione
del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro
il pagamento di un corrispettivo, il lastrico solare, o altra idonea superficie
comune, allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture
ed impianti (nella specie necessari per l’esercizio del servizio di telefonia
mobile), che comportino la trasformazione dell’area, riservando comunque al
detentore del lastrico di acquisire e mantenere la proprietà dei manufatti nel
corso del rapporto come alla fine dello stesso”.
Per tali
motivi, attesa la particolare importanza
della questione di massima, la Corte di Cassazione disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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R. E’ configurabile la violazione dell’obbligo di informazione della parte assistita sullo svolgimento del mandato nel caso in cui l’avvocato abbia proseguito il procedimento nell’inconsapevolezza del decesso del cliente avvenuto diversi anni prima.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 12636/19; depositata il 13 maggio)
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