Falsa rapina alle Poste Italiane

Falsa rapina alle Poste Italiane

D. Falsa rapina alle Poste: per il direttore scatta la condanna per peculato?

R. Si! Il direttore dell’ufficio postale è un pubblico ufficiale poiché possiede tutti i necessari poteri certificativi; la natura pubblicistica del servizio postale non è venuta meno per effetto della trasformazione del relativo ente in società per azioni. Lo stesso merita, anche, il licenziamento!  (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 40747/16; depositata il 29 settembre).

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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

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Medico pronto soccorso condannato!

Medico pronto soccorso condannato!

D. Medico del ‘Pronto Soccorso’ posticipa la visita alla paziente in ‘codice verde’: condannato?

R. Si! La donna si è presentata lamentando dolore a un braccio. Il medico, messosi da poco a riposare, si è limitato a prescrivere un antidolorifico, affidando il compito alle infermiere, e ha previsto la visita nel turno successivo, coperto da un collega. (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 40753/16; depositata il 29 settembre).

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Lavoratore in “malattia”: licenziamento

Lavoratore in “malattia”: licenziamento

D. Postino in malattia beccato a fare il dj: licenziato?

R. Assolutamente si! L’uomo avrebbe dovuto rimanere a casa per riprendersi da un problema al ginocchio. Invece è stato beccato a lavorare come disc jockey in alcune manifestazioni, sottoponendosi anche a uno stress fisico tale da ritardarne il rientro in servizio. Il provvedimento adottato dall’azienda è ritenuto legittimo dai magistrati. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 19187/16; depositata il 28 settembre).

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Legge 104/92 la Corte Costituzionale riconosce i permessi retribuiti al coniuge more uxorio

Legge 104/92 la Corte Costituzionale riconosce i permessi retribuiti al coniuge more uxorio

D. Il convivente more uxorio puó godere dei benefici previsti dalla legge 104/92 per assistenza a conviventi disabili?

R. Finalmente si! Si amplia la sfera dei beneficiari per come deciso dalla Consulta. L’ordinanza di rimessione proveniva dal Tribunale di Livorno, sezione lavoro. Decisione Consulta depositata oggi 23 settembre 2016. S.213/2016 del 05/07/2016. Udienza Pubblica del 05/07/2016, Presidente GROSSI, Redattore CRISCUOLO

Norme impugnate: Art. 33, c. 3°, della legge 05/02/1992, n. 104.

Oggetto: Assistenza – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap – Permessi al lavoratore per l’assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità – Soggetti beneficiari – Convivente more uxorio.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale
Atti decisi: ord. 232/2014

Il caso: una signora risultava affettivamente legata al compagno con cui conviveva, stabilmente, da molti anni. Il compagno si ammalava e la signora chiedeva al suo datore di lavoro di fruire dei permessi retribuiti. Risultava che la lavoratrice si occupava della salute del compagno, gravemente ammalato, accompagnandolo a visite mediche ecc. A seguito della riforma legislativa il datore di lavoro revocava i permessi e richiedeva il pagamento per quelli fruiti negli anni precedenti. La signora era disponibile a restituire la somma attraverso altre ore di recupero ma d’imperio il datore di lavoro (ente pubblico) effettuava una trattenuta mensile sullo stipendio della lavoratrice al fine di recuperare, a rate, l’importo. La lavoratrice interponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Livorno e otteneva, oltre a una sentenza parziale, anche la remissione della questione di diritto alla Consulta. Il Tribunale livornese, nell’ordinanza di remissione, riconosceva che in passato la Consulta aveva rigettato analoga questione ma rilevava, esattamente, che la modifica del quadro normativo imponeva una rivisitazione della questione. In altri termini: poteva il coniuge more uxorio godere dei benefici della legge 104/92 anche se non era indicato nella categoria dei beneficiari? Ad avviso del giudice del lavoro diverse norme facevano evidenziare come al coniuge more uxorio fossero, ormai, riconosciuti diversi diritti (ad es. nel subentro del rapporto locativo; in quello di amministratore di sostegno; della procreazione assistita ecc.) ed era venuto il momento di accedere anche ai benefici previsti della legge n. 104/92 al fine di non pregiudicare il diritto all’assistenza della persona disabile.

La Consulta, nella decisione del 23 settembre 2016, ha dato parzialmente ragione al giudice remittente dichiarando l’incostituzionalità della norma laddove non consentiva al coniuge more uxorio di godere dei permessi retribuiti. Ora attendiamo il deposito delle motivazioni della sentenza.

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RIFORMA PROCESSO CIVILE

RIFORMA PROCESSO CIVILE

D. Varato decreto dal C.D.M. su riforma processo civile e altro?

R. Si è riunito, martedì 30 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto legge contenente misure urgenti per la definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, per garantire l’efficienza degli uffici giudiziari mediante interventi di carattere organizzativo e per l’armonizzazione, in vista dell’avvio previsto per il 1° gennaio 2017, del processo amministrativo telematico con il codice dell’amministrazione digitale. Prorogato, altresì, al 31 dicembre 2017 il termine di pensionamento per gli uffici di vertice della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato. Ha varato, anche, l’ennesima riforma del processo civile. Sostanzialmente abolito l’atto di citazione e le cause si incardineranno con il ricorso. Ciò comporterà che sarà il magistrato, e non più l’avvocato, a stabilire la data della prima udienza (verrà fissata a distanza di anni?) e il convenuto dovrà articolare subito le sue difese e mezzi di prova. In teoria alla prima udienza il giudice potrebbe decidere la causa. I termini per l’appello, giorni trenta, decoreranno dalla lettura della decisione e/o dalla sua comunicazione. Gli avvocati saranno costretti ad essere più precisi nella redazione delle difese in quanto dovranno subito impostare la causa e i mezzi istruttori (come nel processo amministrativo) e verrà intensificata la sanzione per lite temeraria (sino ad Euro 10.000,00 di multa comminabile). A nostro avviso il legislatore sposta sempre di più il processo civile verso quello amministrativo ad esclusione della fase dell’introduzione della causa che ricorda più quella del lavoro. Anche il ricorso per Cassazione dovrebbe diventare più snello ampliando la procedura in camera di consiglio (senza l’intervento delle parti e del P.M.) tranne i casi ove la discussione in pubblica udienza sia necessitata dalla rilevanza e dalla particolarità della questione di diritto. L’importante è che non si trasformi la camera di consiglio in quella di un camerone! Riforma interessante purchè la fissazione della prima udienza, a cura del magistrato, non avvenga a distanza di uno o due anni in base al carico del contenzioso.

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