da Avvocato Express | Mag 24, 2016 | Senza categoria
D. L’Antitrust avvia istruttoria su Net Service per ipotesi abuso posizione dominante: al centro il PCT?
R. Assolutamente si! L’Antitrust ha aperto «un’istruttoria nei confronti di Net Service S.p.A. per accertare eventuali condotte abusive che avrebbero riguardato l’intera filiera dei sistemi informatici per lo svolgimento di servizi che attengono alla funzione giudiziaria», ossia Net Service, «oltre ad aver realizzato e a gestire la piattaforma per il funzionamento del processo civile telematico (PCT), per conto del Ministero della Giustizia», vende ai professionisti del settore, in concorrenza con altre imprese, i software applicativi necessari alla redazione e invio degli atti telematici. Come si legge nel comunicato stampa pubblicato nel primo pomeriggio di venerdì sul sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, «la posizione dominante sul mercato a monte consente all’impresa di conoscere in anticipo rispetto ai concorrenti l’evoluzione del linguaggio informatico, perfezionando prima degli altri le versioni aggiornate dei software applicativi da vendere a valle». Da ciò, prosegue l’Antitrust, «discende per Net Service un obbligo concorrenziale di mettere tempestivamente a disposizione dei concorrenti le stesse informazioni di cui dispone per lo sviluppo di software applicativi. Il mancato rispetto di tale obbligo pone rilevanti rischi competitivi. La società potrebbe così estendere indebitamente sul mercato a valle il potere monopolistico di cui dispone sul mercato a monte, tramite condotte discriminatorie in grado di ostacolare lo sviluppo di offerte concorrenziali quali, per esempio, la comunicazione incompleta e intempestiva delle nuove specifiche tecniche». A fronte di queste considerazioni, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza dell’11 maggio 2016, ha deliberato l’avvio dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della l. n. 287/90, nei confronti della società Net Service S.p.A., per accertare l’esistenza di violazioni della concorrenza ai sensi dell’art. 102 del TFUE.
Fissato in 60 giorni, a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento, il termine per l’esercizio del diritto, da parte dei legali rappresentanti della società sopra citata e dal soggetto che ha presentato le segnalazioni, di essere sentiti. Il procedimento deve essere concluso entro il 31 maggio 2017.
Al fine di accertare le circostanze riportate, l’Autorità ha eseguito ispezioni nella sede di Net Service, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.
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“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”
da Avvocato Express | Mag 24, 2016 | Senza categoria
D. Coltivazione di cannabis per uso personale: la norma penale è incostituzionale?
R. L’attitudine della coltivazione di cannabis ad innescare un meccanismo di creazione di nuove disponibilità di droga, quantitativamente non predeterminate, rende non irragionevole la valutazione legislativa di pericolosità di tale condotta. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti), nella parte in cui non include tra le condotte punibili con sole sanzioni amministrative anche la coltivazione di piante di cannabis, ove finalizzata in via esclusiva all’uso personale della sostanza stupefacente.
Ad avviso del giudice rimettente, risulterebbe violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento fra chi detiene per uso personale una sostanza stupefacente ricavata da piante da lui stesso precedentemente coltivate (assoggettabile soltanto a sanzioni amministrative) e chi è sorpreso mentre ha in corso l’attività di coltivazione, finalizzata sempre al consumo personale (condotta che assume, invece, rilevanza penale). La Consulta, quindi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Brescia. (Corte Costituzionale, sentenza n. 109/16; depositata il 20 maggio).
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“AvvocatoExpress: un semplice tocco e tutto cambia!”
da Avvocato Express | Mag 23, 2016 | Senza categoria
Nei Condominii, dove è previsto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, si pone il problema delle sanzioni in caso di errori nel loro conferimento da parte di uno dei condomini. Infatti, il bidone per la raccolta di rifiuti è unico ma che al suo interno vengono conferiti i rifiuti di tutti i condomini.
Può accadere che per errore uno dei condomini non esegua correttamente la differenziazione del conferimento dei rifiuti e inserisca nel sacchetto della frazione organica un rifiuto che, invece, deve essere portato in discarica. Ciò comporta che in caso di un controllo venga elevata una contravvenzione da parte degli organi preposti. La sanzione, in mancanza di elementi univoci che possano ricondurre la violazione ad una specifica persona, viene elevata contro il Condominio.
L’art. 1131, comma terzo, c.c. specifica che quando l’amministratore si vede notificato un provvedimento amministrativo – nel caso di specie il verbale di accertamento della violazione – esorbitante dalle sue attribuzioni “è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”.
E’ doveroso precisare che disciplinare l’uso delle cose comuni rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, ma l’immissione in un sacchetto di rifiuti che dovevano essere contenuti in altro non ricade tra le prerogative dell’amministratore. La certezza della violazione, a parere dello scrivente, esime dall’obbligo di convocare l’assemblea per decidere su eventuali ricorsi. Deve trattarsi, però, di situazione palese ed incontestabile.
A seguito della sanzione l’amministratore deve ripartire la spesa della stessa. Orbene, se la violazione è stata commessa da un condominio, il relativo pagamento dovrà essere corrisposto da questi che ha violato la norma e che, conseguentemente, se ne assume la responsabilità; se, invece, il condomino non è identificabile, almeno in via provvisoria (salvo decisioni su azioni volte ad ottenere condanna del responsabile) la sanzione dovrà essere suddivisa tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà, salvo differenti indicazioni del regolamento.
È doveroso fare presente che non esiste una specifica indicazione di legge che sancisca l’applicazione dei millesimi di proprietà ma a tale conclusione è desunta dal fatto che questo rappresenta il criterio principe della ripartizione dei costi condominiali che incontra deroghe solamente in altre ben specifiche disposizioni di legge o comunque nell’unanime volontà dei condomini.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Avvocato Express | Mag 22, 2016 | Senza categoria
D. Se una amministrazione dello Stato non risponde ad una istanza del cittadino quest’ultimo cosa puó fare?
R. Il cittadino puó presentare un ricorso al giudice amministrativo. Il TAR Campania Napoli Sezione II nella sentenza del 24.4.2015 n. 2385 ha ritenuto di aderire a un orientamento giurisprudenziale meno restrittivo rilevando come, a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva dell’obbligo, quest’ultimo sussiste in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento; quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima.
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da Avvocato Express | Mag 13, 2016 | Senza categoria
D. Canone TV, dichiarazione di non detenzione anche a mezzo PEC?
R. L’ultima FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate amplia le modalità di trasmissione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato. I contribuenti che non intendono pagare il canone TV potranno inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione dell’apparecchio televisivo anche tramite PEC purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. L’indirizzo a cui inviarla è cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Il via libera alla trasmissione delle dichiarazioni di non detenzione tramite posta elettronica certificata è stato dato dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta alle FAQ pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale dedicata al Canone TV. La nuova modalità di invio si aggiunge alle altre già riconosciute, e precisamente:
– direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
– avvalendosi di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate;
– a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate Ufficio Torino 1 Sportello abbonamenti TV Casella postale 22 10121 – Torino. In questo caso dovrà allegare una copia di un valido documento di riconoscimento.
Si ricorda che la dichiarazione di non detenzione – che consente ai titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale di disdire l’abbonamento alla televisione, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno ceduti) – deve essere presentata entro il 16 maggio 2016 per avere effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
(Fonte: www.fiscopiu.it)
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