da Avvocato Express | Apr 25, 2016 | Senza categoria
Affinché sussista una veduta, a norma dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio, dovendo detta apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, vale a dire di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 7705/2016, depositata il 19 aprile). Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi in tema di distinzione tra luci e vedute. Il caso in esame ha riguardato la domanda di abbattimento di alcune opere poste in violazione delle norme del codice civile in materia di distanze tra edifici. In particolare, la Corte di Appello, conformemente alle conclusioni raggiunte dalla CTU esperita in corso di causa, aveva qualificato come veduta un’apertura posta ad una altezza tale da consentire l’affaccio sul fondo vicino e ritenendo integrato il presupposto della prospectio, senza però considerare che, in concreto e per le caratteristiche dell’apertura (dotata di inferiate di ferro) detta prospectio, non era materialmente possibile.
Proprio con riferimento a tale motivo della decisione dei Giudici di merito è stato proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso con riguardo alla censura rivolta alla erronea qualificazione dell’apertura come vedutae non come luce nonostante la stessa non consentisse materialmente, nonostante l’altezza, la prospectio sul fondo vicino. Richiamando sul punto l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, gli Ermellini hanno affermato che affinché sussista una veduta, ai sensi dell’art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio, dovendo tale apertura non solo consentire di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, ovvero di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, così assoggettando il fondo alieno ad una visione mobile e globale. Tuttavia, hanno precisato, sempre richiamando alcuni precedenti di legittimità, che quanto all’affaccio esso deve essere sicuro, nel senso che, avuto riguardo al luogo, alle modalità di accesso e alle caratteristiche dell’apertura, la veduta deve essere possibile senza usare particolare accorgimenti o mettere a repentaglio l’incolumità di chi si affaccia. In tal senso, secondo la Corte, ha deposto anche la nozione di uso corrente dell’espressione “affacciarsi” che il legislatore ha recepito nell’art. 900 c.c., la quale denota la posizione che l’osservatore assume per potere, comodamente, senza pericolo e senza ausilio di alcun mezzo artificiale, vedere obliquamente e lateralmente sul fondo altrui, tenendo il petto, protetto dall’opera, a livello superiore a quello massimo dell’opera stessa. Su tali presupposti è stata, quindi, censurata la sentenza dei Giudici di merito per avere erroneamente qualificato l’apertura come veduta, senza considerare che nel caso de quo la stessa, pur essendo posta ad una altezza tale da consentire di affacciarsi, non consentiva, per determinate caratteristiche, una comoda prospectio nel fondo confinante.
Avv. Anna Maria Cupolillo, Staff Giuridico AvvExpress
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da Avvocato Express | Mar 28, 2016 | Senza categoria
D. Il C.N.F. condannato dall’Antitrust alla sanzione di quasi 1 milione di euro, per violazione delle norme sulla libera concorrenza, ha visto rigettata dal Consiglio di Stato la sua tesi difensiva?
R. Si! I Giudici di Palazzo Spada hanno accolto l’appello dell’Antitrust. Il Consiglio di Stato, chiudendo la partita sul piano amministrativo, ha infatti confermato la condanna a un milione di euro inflitta nell’ottobre 2014 al Consiglio nazionale forense per l’adozione di due decisioni che, secondo l’impianto “accusatorio”, avevano l’effetto di comprimere l’autonomia degli avvocati, da una parte limitando l’utilizzo di un canale per la diffusione di informazioni sulla propria attività professionale, dall’altra reintroducendo vincoli sui minimi tariffari. (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 22 marzo 2016 n. 1164).
Come si ricorderà l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento 22 ottobre 2014, ha inflitto al Consiglio nazionale forense la sanzione di € 912.536,40 per asserita violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in un’intesa restrittiva della concorrenza dovuta all’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, invitando il CNF anche a porre termine all’infrazione dandone adeguata comunicazione agli iscritti, ad astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quello oggetto dell’infrazione accertata e a comunicare, entro il 28 febbraio 2015, l’adozione delle misure richieste.
Scrivono i Giudici del CdS: “In definitiva, si è in presenza di una nuova modalità di pubblicità dell’attività professionale che, per quanto si discosti, in alcune sue componenti, dai modelli tradizionali, presenta i caratteri di una attività lecita espressione dei principi di libera concorrenza.”
Ed ancora: “L’art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) ha disposto che: «In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonchè al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato (…) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali», tra l’altro, «l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti». Il successivo comma 3 ha disposto che: «Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007».
La successiva evoluzione legislativa ha confermato e generalizzato anche per altre professioni le tariffe professionali: art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense).”
“Da quanto esposto risulta che il CNF, nonostante la palese contrarietà della circolare alle nuove regole di tutela della concorrenza, ha continuato ad inserire detta circolare sul proprio sito e poi nella banca dati.”
Il Consiglio di Stato così ha deciso: “P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, riuniti i giudizi:
a) rigetta l’appello proposto dal Consiglio nazionale forense, con l’atto indicato in epigrafe;
b) accoglie l’appello proposto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;”.
Il Consiglio di Stato, chiudendo la partita sul piano amministrativo, ha infatti confermato la condanna a un milione di euro inflitta nell’ottobre 2014 al Consiglio nazionale forense per l’adozione di due decisioni che, secondo l’impianto “accusatorio”, avevano l’effetto di comprimere l’autonomia degli avvocati, da una parte limitando l’utilizzo di un canale per la diffusione di informazioni sulla propria attività professionale, dall’altra reintroducendo vincoli sui minimi tariffari.
da Avvocato Express | Mar 15, 2016 | Senza categoria
Le infiltrazioni di acqua, purtroppo, rappresentano una delle cause più frequenti di danni subiti dagli appartamenti siti all’interno del condominio.
Individuare chi è tenuto al risarcimento per le conseguenze negative che il singolo condomino ha subito causa delle infiltrazioni, tuttavia, non è cosa semplice, in ragione delle innumerevoli cause che possono aver causato la rottura e il danno.
Il principio che va applicato per l’individuazione del responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni d’acqua è quello di cui all’articolo 2051 del codice civile, in base al quale il presunto responsabile dei danni che derivano a terzi da un determinato bene è il soggetto che di tale bene ha la custodia.
Nell’ipotesi in cui le infiltrazioni provengano dalla rottura di una tubatura condominiale o di qualsiasi altro bene comune, responsabile per i danni che ne derivano è il condominio, il quale dovrà farsi carico dei lavori di ripristino e del risarcimento dei danni subiti da mobili, arredi e suppellettili, poichè ha l’obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell’edificio e quello di garantirne la manutenzione.
Quando, invece, si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento che provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è stata mai soggetta a manutenzione, il condominio deve risarcire il proprietario di tutti i danni, compresi i costi che il danneggiato abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur temporaneamente, una nuova abitazione, risultando la sua abitazione momentaneamente inservibile.
Con particolare riferimento ai danni alle tubature, occorre ricordare che quelle di adduzione sono di proprietà condominiale sino a quando non incontrano i contatori dei singoli condomini, mentre quelle di scarico lo sono sino a quando non si collegano con i tubi dei vari appartamenti.
Se invece le infiltrazioni provengono dai muri perimetrali, occorre precisare che essi sono comunque considerati parti comuni, con la conseguenza che il condominio risponde sempre dei danni che gli stessi cagionano. A meno che non riesce a provare che tali danni siano connessi a un grave difetto di costruzione: in tal caso, infatti, il loro risarcimento può essere richiesto, sia dal danneggiato che dal condominio, all’impresa che ha eseguito i lavori, entro dieci anni da quando sono stati ultimati.
Per quanto riguarda, infine, la terrazza a livello, la Corte di cassazione, con la sentenza 25 agosto 2014 numero 18164, ha ricordato che essa, anche se è di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve nei confronti degli appartamenti sottostanti alla medesima funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio. Di conseguenza rispondono tutti i condomini dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni che provengono dal terrazzo a livello deteriorato per difetto di manutenzione. Le proporzioni, però, sono quelle di cui all’articolo 1126 c.c..
Se le infiltrazioni provengono da tubature di proprietà del singolo condomino è quest’ultimo a dover rispondere dei danni che ne siano derivati, per potersi esonerare egli non può fare altro che provare che il danno si è verificato per caso fortuito.
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Avvocato Express | Mar 14, 2016 | Senza categoria
D. La demolizione è sanzione accessoria “oggettivamente” amministrativa?
R. In tema di reati edilizi, e specificamente in materia di ripristino o demolizione dello stato dei luoghi anteriore alla realizzazione del fabbricato abusivo, l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, ultimo comma, d.P.R. n. 380/2001 costituisce atto dovuto, espressivo di un potere autonomo e non meramente suppletivo del giudice penale. Esso pertanto, ferma restando l’esigenza di coordinamento in fase esecutiva, non si pone in rapporto alternativo con l’ordine omologo impartito dalla pubblica amministrazione. (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 9949/16; depositata il 10 marzo).
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da Avvocato Express | Mar 14, 2016 | Senza categoria
D. “Lui l’ha tradita”, si mormora in paese: escluso l’addebito della separazione all’uomo?
R. Inutile il richiamo della donna al fatto che tutta la comunità fosse a conoscenza del presunto tradimento perpetrato dal marito. Elemento troppo fragile, e non sufficiente, di certo, per ritenere l’uomo colpevole per la intollerabilità della convivenza e per la successiva separazione della coppia. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 4565/16; depositata il 9 marzo).
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