Notaio rogante con errore…

Notaio rogante con errore…

D. Il notaio commette un errore? Legittimata a richiedere i danni anche la banca mutuante?

R. Si! Il notaio non può limitarsi all’accertamento della volontà delle parti e alla stesura e compilazione dell’atto, ma deve altresì provvedere alle attività preparatorie e successive.  (cfr. Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 9320/16; depositata il 9 maggio).

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P.S. I nostri post tendono ad una informazione sulle novità giuridiche (tratti da sentenze della Corte di Cassazione, dalle sentenze dei Tribunali, dalle sentenze dei Giudici amministrativi, nonché, da riviste specializzate on line e di cui omettiamo il riferimento in ottemperanza al divieto di pubblicità occulta). Per una migliore comprensione e fruibilità l’impostazione scelta è quella di domanda e risposta. Si precisa, ove ve ne fosse bisogno, che nessun post rappresenta casi e/o domande sottoposte alla nostra piattaforma che rimangono riservati in ossequio al diritto di riservatezza.

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Nuove regole sul recupero credito

Nuove regole sul recupero credito

Con il decreto legge approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri cambiano le norme sul recupero crediti relativo agli importi dovuti, da privati e imprese, alle banche.

Con il pacchetto delle nuove misure, il Governo mira ad assicurare tempi più rapidi e procedure più snelle, al fine di consentire agli istituti di credito di rientrare, nel più breve tempo possibile, nelle numerose sofferenze accumulate in tutti questi anni per via della crisi economica e per la conseguente difficoltà, dei correntisti, a restituire le somme ottenute in prestito.
Queste le principali novità:
Tempi ridotti per le opposizioni
La prima delle misure è la riduzione del tempo, concesso al debitore, per proporre opposizione agli atti dell’esecuzione forzata notificato dalla banca, tempo che attualmente è fissato, dal codice di procedura civile, in 20 giorni (un termine, invero, già abbastanza ridotto che spesso obbliga il legale a improntare opposizioni molto sommarie e generiche). Si tratta delle opposizioni aventi ad oggetto irregolarità formali (per quelle sostanziali, invece, non esistono termini per l’opposizione).
Decreti ingiuntivi
Viene poi disposto che tutti i decreti ingiuntivi notificati dalle banche siano provvisoriamente esecutivi, almeno per le somme non contestate, anche in presenza di un’opposizione del debitore. Questo significa che all’istituto di credito basterà notificare il provvedimento di ingiunzione per procedere direttamente all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, anche se questi si è rivolto al tribunale per contestare il credito.
Esecuzioni forzate e aste
In sede di vendita forzata della casa pignorata, sarà possibile per la banca partecipare alla procedura e, una volta resasi assegnataria dell’immobile, procedere alla cessione a un soggetto terzo, ma controllato dalla banca stessa. In questo modo l’istituto di credito potrà partecipare alle aste acquisendo gli immobili attraverso società immobiliari, appartenenti allo stesso gruppo, che poi procederanno alla rivendita sul mercato. Via libera, dunque, a società veicolo che dovrebbero gestire il bene per poi cederlo a tempo debito e a migliori condizioni, evitando il parcheggio dei beni nel patrimonio dell’istituto di credito e favorendone la circolazione.
Registri dei debitori
Viene istituito un Registro delle procedure esecutive (ossia dei pignoramenti immobiliari) e concorsuali (ossia dei fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di amministrazione straordinaria).I registri saranno interamente digitalizzati e in essi confluiranno tutte le informazioni e i documenti sulle procedure di espropriazione forzata derivanti da crediti delle banche.
Fallimenti
Sono presenti anche modifiche alla Legge fallimentare. Sarà possibile lo svolgimento in via digitale delle udienze e dell’assemblea dei creditori. Nella prospettiva della riduzione della durata delle procedure va anche la previsione che rende più stringente la revoca del curatore che si rende “colpevole” del mancato rispetto dei termini fissati dalla Legge.

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CANONE RAI ADDEBITO IN BOLLETTA

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D. Il Canone RAI in bolletta incassa l’ok del Garante Privacy?

R. Dopo quello del Consiglio di Stato arriva anche l’ok del Garante Privacy sullo schema di Decreto MISE in materia di canone RAI in bolletta. Dall’Authority parere positivo pur con riserva di valutare, con separato procedimento, il funzionamento della nuova disciplina.   Al fine di assicurare idonee garanzie ai contribuenti in relazione alla correttezza del trattamento dei dati nell’addebito del canone in bolletta, si legge nel Parere espresso dal Garante, occorre che venga assicurata la maggior consapevolezza possibile dei contribuenti in relazione alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del contratto per la scelta della tipologia di tariffa di fornitura dell’energia elettrica sono adesso utilizzati anche ai fini dell’addebito del canone nonché in ordine alle modalità di aggiornamento/rettifica degli stessi.

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Semafori e telecamere…privacy

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D. Semafori con telecamera e l’informativa privacy?

R.   Mentre sono in corso i lavori avviati dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’emanazione del nuovo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza (provvedimento di terza generazione, dopo quelli del 2004 e del 2010, che probabilmente si aggiornerà e coordinerà anche alle nuove disposizioni sugli impianti audiovisivi di cui all’art. 4 della L. 300/1970 – Statuto dei Lavoratori come modificato dal d.lgs. n. 151/2015), la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione ha emanato una interessante sentenza (Cass. 8415/2016 del 5 Febbraio 2016, depositata il 27 aprile 2016) con la quale ha chiarito il rapporto tra le disposizioni del Codice della Strada, del Codice della privacy e del provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza dell’8 Aprile 2010 in merito al trattamento dei dati personali rappresentati da immagini raccolte dagli impianti semaforici dotati di telecamere per la prova di infrazioni al CdS e l’irrogazione delle relative sanzioni. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 8415/16; depositata il 27 aprile).

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TABLET, SMARTPHONE E INTERCETTAZIONI…

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D. Tablet e smartphone come cimici informatiche: azione legittima contro terrorismo e crimine organizzato?

R. Assolutamente si! Dai Giudici il ‘via libera’ all’impiego di software spia, ossia alla installazione da remoto di virus capaci di trasformare un dispositivo elettronico in una cimice ambulante e perennemente attiva. Operazione corretta anche all’interno di luoghi di privata dimora, pur non individuati singolarmente. Tutto ciò, però, solo in procedimenti relativi a criminalità organizzata, associazione per delinquere e terrorismo.

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