da Anna Maria Cupolillo | Ott 19, 2016 | Senza categoria
D. E’ sanzionabile il parcheggio sul marciapiede?
Nessuna incertezza sulla condotta dell’automobilista. Corretta la procedura seguita: il verbale è stato effettuato dal comandante della Polizia Municipale ma notificato tramite soggetti terzi. Respinta l’ipotesi difensiva secondo cui la violazione è stata frutto di un mero errore. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza n. 21052/16; depositata il 18 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 17, 2016 | Senza categoria
Esclusa la destrezza in caso di ritrovamento di merce nascosta nelle tasche e nei calzini.
Secondo la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 40262/2016, depositata il 27 settembre, va esclusa l’ipotesi della destrezza in caso di ritrovamento di merce occultata nelle tasche e nei calzini.
Il caso. Nel 2009 uno straniero veniva fermato all’uscita delle casse di un supermercato da alcune “guardie giurate” che, dopo un rapido controllo, rinvenivano “generi alimentari e prodotti per l’igiene” nascosti “nelle tasche e nei calzini”.
Tanto in primo che in secondo grado l’uomo veniva condannato per tentato furto.
Così, l’uomo decideva di proporre ricorso per cassazione al fine di ottenere perlomeno una riduzione della pena contestando l’aggravante della destrezza.
Il legale dell’imputato sosteneva che non si poteva parlare di “particolare abilità del ladro” che si era limitato ad “occultare la merce sulla propria persona”, soprattutto, considerando che “il gesto” di nascondere i prodotti che intendeva portar via era stato fatto “in maniera goffa”, tanto da attirare “l’attenzione delle guardie giurate”.
Tale obiezione veniva ritenuta plausibile dagli Ermellini. Infatti, per ipotizzare «l’aggravante della destrezza» non era sufficiente una mera “condotta diretta alla sottrazione” della merce. Nel caso esaminato, il ladro era stato «fermato alle casse del supermercato» con “generi alimentari e prodotti per l’igiene occultati nelle tasche e nei calzini”. Conseguentemente, per i Giudici di legittimità, non sembrava essere emersa “una speciale abilità” nella “sottrazione della merce” o nel “distogliere gli addetti alla sorveglianza” dai loro compiti. Piuttosto, “l’occultamento” dei prodotti “sulla propria persona” era valutabile come «il minimum di attività richiesta per la realizzazione della condotta furtiva», anche tenendo presenti le caratteristiche della struttura commerciale, dotata di “sistema antitaccheggio, videosorveglianza e vigilanza privata”.
Alla luce di quanto sopra, la Suprema Corte rinviava nuovamente la vicenda alla Corte d’Appello competente per la rivalutazione della stessa e la rideterminazione della pena.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 17, 2016 | Senza categoria
D. Diritto di cronaca e qualificazione del reato
R. La Corte di Cassazione esclude la configurabilità di danni non patrimoniali in re ipsa. La sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza non pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 20643/16; depositata il 13 ottobre)
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 17, 2016 | Senza categoria
D. Può essere sfrattata la badante che millanta una convivenza more uxorio?
R. Per poter succedere nell’assegnazione dell’immobile condotto in locazione è necessario che siano maturati almeno due anni di ospitalità temporanea e che, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 14/2010, in caso di decesso dell’assegnatario, la successione nell’assegnazione avviene solo in favore del coniuge, dei figli, del convivente more uxorio, degli affini e degli altri componenti del nucleo familiare composto da membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica. In mancanza di detti legami di parentela, di affinità o di prova di una convivenza more uxorio e/o di coabitazione anche temporanea protratta nei termini di tempo anzidetti è legittimo il decreto di rilascio dell’immobile assegnato. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 20634/16; depositata il 13 ottobre)
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da Avvocato Express | Ott 15, 2016 | Senza categoria
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da Anna Maria Cupolillo | Ott 13, 2016 | Senza categoria
Unioni civili e dichiarazione non finanziaria al centro del Consiglio dei Ministri
Si è svolto nella serata di martedì 4 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri n. 134, tra i temi trattati rivestono importanza pregnante l’attuazione dell’art. 1, comma 28, lett. a), b) e c), l. 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili e l’attuazione della direttiva europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni.
Si è svolto nella serata di martedì 4 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri n. 134, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi.
Su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare 3 decreti legislativi di attuazione dell’art. 1, comma 28, lett. a), b) e c), l. 20 maggio 2016, n. 76 sulle unioni civili, che delega il Governo ad adottare diverse disposizioni in materia di stato civile, diritto internazionale privato e diritto penale.
Innanzitutto, per ciò che concerne lo stato civile, richiede di adottare disposizioni per l’adeguamento delle norme in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, oltre che disposizioni recanti modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti e decreti. Infatti, i decreti prevedono che il partner dell’unione civile che aggiunge al suo il cognome del partner non perde il suo cognome d’origine. E, rispetto al decreto ponte, con tali norme non è necessario produrre alcuna modifica anagrafica.
In secondo luogo, si delega il Governo ad adottare disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Queste norme infatti evitano le possibili elusioni della disciplina italiana quando non esistono profili oggettivi di transnazionalità, come, ad esempio, quando si tratta di unioni civili contratte all’estero da cittadini italiani che abitualmente vivono in Italia. Anche in questo caso l’unione civile è regolata dalla legge italiana.
Infine, il Governo è delegato ad adottare disposizioni di coordinamento in materia penale, con modifiche al codice penale per consentire, anche in quest’ambito, l’equiparazione del partner dell’unione civile al coniuge. Si consente dunque che possa operare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare quando le inadempienze siano del partner dell’unione civile nei confronti dell’altro; che possa applicarsi al reato di omicidio l’aggravante dell’essere la vittima coniuge dell’autore, anche nel caso in cui i due soggetti siano legati da unione civile.
Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo, in attuazione della direttiva 2014/95/UE (recante modifica della direttiva 2013/34/UE), sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di imprese e gruppi di grandi dimensioni.
Attraverso tale provvedimento viene introdotto l’obbligo, in capo ad imprese e gruppi di grandi dimensioni, di presentare la dichiarazione non finanziaria, su informazioni ambientali e sociali dei dipendenti, sul rispetto dei diritti umani e sulla lotta alla corruzione, col fine di realizzare sempre più concretamente una transizione verso un’economia globale sostenibile.
Destinatari di tale obbligo sono: le società quotate, le banche e le compagnie assicurative che, nell’ultimo esercizio, abbiano avuto in media più di 500 dipendenti e che, dai risultati dall’ultimo bilancio approvato, abbiano superato i parametri fissati dalla direttiva europea. Il decreto fornisce le adeguate istruzioni su modalità di predisposizione della dichiarazione, sui controlli delle informazioni inserite, e sulle eventuali responsabilità.
Una volta redatta, la dichiarazione dovrà essere pubblicata nel Registro delle imprese – congiuntamente alle relazioni sulla gestione e contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio cui fa riferimento- e sul sito internet della società.
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